Cassazione Penale, Ordinanza n. 06523/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 25/03/2024, che lo aveva ritenuto responsabile per i capi A e B. Nel ricorso deduceva: 1) vizio di motivazione e erroneità del giudizio di responsabilità per entrambi i capi, sostenendo l'inadeguatezza della motivazione della sentenza di merito; 2) violazione di legge in ordine all'applicazione della circostanza aggravante dell'art. 61, comma 1, n. 7 c.p. per entrambi i reati, contestando la valutazione del rilevante importo del profitto e delle condizioni economiche delle persone offese; 3) violazione di legge e difetto di motivazione sul riconoscimento della recidiva reiterata specifica; 4) conseguente omessa dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione, assumendo che, esclusa la recidiva, la prescrizione sarebbe maturata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non specifico, perché sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e disattese in appello, senza reale critica argomentata alla sentenza impugnata. Ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo sull'aggravante ex art. 61, comma 1, n. 7 c.p., rilevando che la sua applicazione era stata motivata sia in ragione dell'importo dell'ingiusto profitto sia delle condizioni economiche delle persone offese, e che il giudice di merito può desumere il danno di rilevante entità anche da un compendio dichiarativo ritenuto attendibile. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il terzo motivo sulla recidiva reiterata specifica, poiché la corte territoriale aveva motivato che la condotta costituiva significativa prosecuzione di un pregresso processo delinquenziale. Il quarto motivo, relativo alla prescrizione, è stato assorbito dall'infondatezza della censura sulla recidiva. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; è stata invece rigettata la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile, perché questa non aveva svolto uno specifico contributo argomentativo nel giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 61, comma 1, n. 7 c.p.
La circostanza aggravante è stata ritenuta correttamente applicata valorizzando il rilevante importo dell'ingiusto profitto perseguito e le condizioni economiche delle persone offese; il danno di rilevante entità può essere desunto anche da un compendio dichiarativo ritenuto attendibile.
art. 99 c.p.
La recidiva reiterata specifica è stata ritenuta legittimamente riconosciuta in base alla motivata valutazione che la nuova condotta costituisse significativa prosecuzione di un pregresso processo delinquenziale.
art. 129 c.p.p.
La dedotta prescrizione è rimasta assorbita, poiché la censura presupponeva l'accoglimento del motivo sulla recidiva e sulla conseguente diversa disciplina del termine prescrizionale.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, senza un'effettiva critica argomentata, le stesse censure già dedotte in appello e disattese dal giudice di merito.
- La verifica di legittimità sulla motivazione non consente una nuova valutazione del merito quando la sentenza impugnata abbia esposto in modo adeguato e coerente le ragioni della decisione.
- L'aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità può essere motivata mediante il riferimento congiunto all'entità del profitto perseguito e alle condizioni economiche della persona offesa, potendo il giudice valorizzare un compendio dichiarativo ritenuto attendibile.
- La recidiva reiterata specifica è legittima quando il giudice di merito argomenti che il nuovo fatto si inserisce come significativa prosecuzione di un precedente percorso delinquenziale.
- La questione della prescrizione può restare assorbita quando il motivo che ne costituisce il presupposto logico-giuridico sia dichiarato infondato.
- La parte civile che nel giudizio di legittimità si limiti a chiedere il rigetto o l'inammissibilità del ricorso senza apportare un concreto contributo argomentativo non ha diritto alla liquidazione delle spese.
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