Sentenza n. 2557/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota comunale di rigetto dell'istanza per l'esecuzione in danno dei responsabili degli abusi edilizi e di archiviazione del procedimento repressivo, relativa all'inottemperanza a un'ordinanza di rimessa in pristino
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva segnalato abusi edilizi realizzati in un complesso confinante, consistenti, tra l'altro, nella violazione delle distanze e nella modifica delle pendenze del terreno, con convogliamento delle acque piovane sulla propria proprietà. Il Comune aveva adottato un'ordinanza di demolizione e rimessa in pristino, accertando successivamente l'ottemperanza ai primi due punti ma l'inottemperanza al terzo, relativo alla modifica delle quote altimetriche e al raccordo con la viabilità. La ricorrente ha impugnato la nota con cui il Comune, ritenendo regolarizzate le difformità mediante SCIA in sanatoria ex art. 37 d.P.R. 380/2001, aveva escluso l'esecuzione in danno e dichiarato chiuso il procedimento. Sono stati dedotti: violazione dell'art. 34, comma 1, d.P.R. 380/2001, per omessa esecuzione d'ufficio dei lavori dopo la scadenza del termine assegnato; inidoneità della SCIA a regolarizzare interventi qualificati come interventi pertinenziali o comunque soggetti a titolo edilizio diverso; violazione dell'art. 36-bis, comma 1, d.P.R. 380/2001, per tardività della pratica rispetto al termine di novanta giorni e all'accertamento dell'inottemperanza; violazione dell'art. 37 d.P.R. 380/2001, per mancata adozione di un provvedimento conclusivo sulla SCIA. Il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione, la sopravvenuta carenza d'interesse e l'inammissibilità dell'impugnazione della nota, ritenuta meramente informativa.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione, riconoscendo al proprietario confinante un interesse concreto e attuale a contestare la definizione del procedimento repressivo quando l'abuso accertato incida direttamente sulla sua proprietà e l'amministrazione non abbia verificato l'effettiva esecuzione del ripristino. Il giudice ha chiarito che la SCIA ex art. 37, nella formulazione applicabile ratione temporis, è diretta a regolarizzare un intervento già eseguito mediante verifica della doppia conformità e determinazione della sanzione pecuniaria; non può invece essere utilizzata per proporre opere nuove e diverse, destinate a neutralizzare gli effetti pregiudizievoli dell'abuso senza sanare l'intervento originario. Nel caso concreto, la pratica presentata dai controinteressati non aveva sanato l'aumento altimetrico né dato esatta esecuzione al punto 3 dell'ordinanza, ma aveva previsto cordoli, griglie e un pozzetto per il convogliamento delle acque. Tuttavia, la ricorrente non ha contestato che tali opere fossero insufficienti a eliminare il pregiudizio idraulico lamentato. Poiché i lavori sopravvenuti, verificati dal Comune, sono stati ritenuti idonei a scongiurare il convogliamento delle acque sulla proprietà della ricorrente, è venuto meno l'interesse concreto alla decisione sull'annullamento della nota impugnata. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda. Il TAR ha precisato che l'improcedibilità non elimina l'inottemperanza al punto 3 dell'ordinanza: restano esercitabili i poteri comunali di vigilanza edilizia.
Norme richiamate
art. 34 d.P.R. 380/2001
esecuzione in danno dei lavori di rimessa in pristino in caso di inottemperanza all'ordine edilizio
Il proprietario confinante può sollecitare l'esercizio dei poteri comunali di esecuzione in danno quando sia stata accertata l'inottemperanza all'ordine di ripristino e l'abuso incida direttamente sulla sua proprietà.
art. 37 d.P.R. 380/2001
sanatoria degli interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA
La sanatoria, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, presuppone la doppia conformità dell'intervento già realizzato e la determinazione della sanzione pecuniaria; non consente di sostituire l'opera abusiva con opere nuove e diverse per neutralizzarne gli effetti.
art. 36-bis d.P.R. 380/2001
istanza di regolarizzazione presentata oltre il termine di novanta giorni
La questione della tardività è stata dedotta dalla ricorrente, ma non è stata esaminata nel merito per la sopravvenuta carenza d'interesse.
art. 6 d.P.R. 380/2001
attività di edilizia libera
Il Comune aveva qualificato le opere nuove di raccolta e smaltimento delle acque come interventi di edilizia libera, senza riconoscere loro efficacia sanante dell'abuso originario.
art. 100 c.p.c.
interesse concreto e attuale ad agire
La legittimazione della proprietaria confinante è stata riconosciuta in ragione della possibile lesione diretta collegata al nesso tra alterazione delle quote altimetriche e immissione di acque piovane.
Massime di principio
- Il proprietario confinante che deduca una lesione diretta derivante da un abuso edilizio, quale il convogliamento di acque piovane sulla propria proprietà, è legittimato a contestare non solo l'adozione dell'ordinanza repressiva, ma anche la successiva definizione del procedimento e l'omessa esecuzione in danno del ripristino, se permane un interesse concreto e attuale alla rimozione del pregiudizio.
- La sanatoria prevista dall'art. 37 d.P.R. 380/2001, nella formulazione applicabile anteriormente alle modifiche richiamate in giudizio, presuppone la verifica della doppia conformità dell'intervento già eseguito e la determinazione della sanzione pecuniaria; non può essere impiegata per sostituire l'opera abusiva con opere nuove e diverse, anche se queste ultime eliminano gli effetti dannosi dell'abuso.
- La sopravvenuta realizzazione di opere diverse dal ripristino ordinato può determinare la carenza d'interesse al ricorso contro l'atto comunale che abbia definito il procedimento repressivo, quando tali opere risultino concretamente idonee a eliminare il pregiudizio dedotto e il ricorrente non contesti specificamente la loro insufficienza.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse non comporta l'accertamento dell'avvenuta esatta esecuzione dell'ordinanza edilizia né impedisce all'amministrazione di esercitare ulteriormente i propri poteri di vigilanza e repressione edilizia.
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