Cassazione Civile, Ordinanza n. 34807/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Non ha posto spese a carico dell’intimato, perché non ha svolto attività difensiva. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, pari a quello previsto per il ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La società ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza del Tribunale di Genova che aveva respinto il suo appello contro la decisione di primo grado, la quale aveva accolto solo in parte l’opposizione a un precetto intimato in reiterazione di precedente precetto perento. La lite nasceva da un precetto del 20/09/2016 per un importo complessivo di euro 4.029,71, rispetto al quale la società contestava la debenza di euro 198,82. Secondo la ricorrente, il tribunale avrebbe violato gli artt. 310, ultimo comma, 632, ultimo comma, e 95 c.p.c., nonché l’art. 4, n. 1, terzo inciso, d.m. 55/2014, e avrebbe erroneamente riconosciuto al creditore il diritto alla maggiorazione del 15% a titolo di spese forfettarie oltre al rimborso delle spese documentate. La Corte rileva però che i motivi non erano scrutinabili per difetto degli elementi necessari a ricostruire compiutamente la vicenda del precedente precetto perento, a verificare la riproposizione delle questioni in appello e, per il terzo motivo, a ricondurre con chiarezza la censura a uno dei vizi di cui all’art. 360 c.p.c.
Norme richiamate
art. 310, ultimo comma, c.p.c.
È richiamato come norma asseritamente violata, ma la Corte non esamina il merito della censura per difetto di specificità e di elementi fattuali sufficienti.
art. 632, ultimo comma, c.p.c.
È richiamato come norma asseritamente violata in relazione agli effetti del precetto perento, ma la censura non viene scrutinata nel merito.
art. 95 c.p.c.
È richiamato come norma asseritamente violata in tema di spese dell’esecuzione, ma il motivo è dichiarato inammissibile.
art. 4, n. 1, d.m. 55/2014
È invocato per contestare la spettanza della maggiorazione del 15% e del rimborso forfettario, ma la doglianza non è esaminabile per carenza di specificità.
art. 360 c.p.c.
La Corte osserva che il terzo motivo non consente di ricondurre la doglianza a una delle fattispecie tipiche del ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Poiché il ricorso è stato proposto dopo il 30/01/2013 ed è dichiarato inammissibile, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile quando i motivi non contengono elementi fattuali e processuali sufficienti a consentire la verifica della decisività della censura e della sua devoluzione ai gradi di merito.
- Chi deduce l’erronea liquidazione di compensi e spese conseguenti a un precedente atto esecutivo perento deve indicare con precisione le vicende processuali pregresse e il nesso tra quelle vicende e le spese richieste; in difetto, la censura non è scrutinabile.
- La doglianza di violazione di legge deve essere specificamente ricondotta a una delle categorie dell’art. 360 c.p.c.; una formulazione generica o non intellegibile determina l’inammissibilità del motivo.
- Quando il ricorso per cassazione proposto dopo il 30 gennaio 2013 è dichiarato inammissibile, la Corte deve dare atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto, senza che ciò richieda un’autonoma statuizione sul merito.
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