Cassazione Penale, Sentenza n. 22968/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di appello del 22/10/1997 sostenendo: 1) nullità del procedimento e violazione del diritto di difesa per l'irreperibilità dei fascicoli di primo e secondo grado e l'impossibilità di accedere agli atti; 2) carenza, apparente o illogicità della motivazione della sentenza di appello, in particolare per il rigetto sommario della richiesta di sospensione del processo; 3) violazione di legge per omessa sospensione del procedimento penale nonostante la pendenza di istanze di condono edilizio (L. 23/12/1994, n. 724 in combinato con L. 47/1985) presentate dai figli della ricorrente, che erano promissari acquirenti; 4) intervenuta prescrizione del reato (richiamando l'art. 157 c.p.), avendo decorso oltre il termine previsto prima della notifica dell'estratto contumaciale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione essenziale: 1) il difetto relativo all'irreperibilità dei fascicoli è un fatto sopravvenuto alla definizione del giudizio di merito e non può travolgere la validità della sentenza impugnata; la legislazione su smarrimento e ricostituzione degli atti non prevede la nullità automatica della sentenza per la successiva mancanza dei documenti; inoltre, dagli atti disponibili risultavano comunque le domande di condono, la sentenza di merito, il preliminare e l'atto di donazione, sicché la difesa non ha dimostrato quale specifico atto mancante le abbia impedito una difesa effettiva. 2) Il motivo sulla motivazione è manifestamente infondato: la Corte territoriale ha valutato correttamente la richiesta di sospensione e, dato che le domande di condono erano state presentate dai figli che dichiaravano di essere proprietari esclusivi, non potevano estendere gli effetti in favore della ricorrente; il preliminare di vendita prodotto non era idoneo a provare la titolarità (mancanza di data certa e di autentica). 3) Poiché i motivi sono manifestamente infondati, il ricorso è inammissibile e non può formare rapporto di impugnazione utile a far dichiarare cause di non punibilità (quale la prescrizione). Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la ricorrente condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Art. 20, lett. b), L. n. 47/1985
Norma richiamata in relazione ai reati edilizi per i quali è stata comminata la condanna; la Corte ha confermato la valutazione di merito sui reati residui collegati all'edificazione abusiva
Artt. 2, 13, 4 e 14, L. n. 1086/1971
Norme tecniche/di sicurezza citate rispetto ai profili sismici/strutturali delle opere abusive contestate; utilizzate per definire la portata dei reati accertati
Art. 175 c.p.
Norma che disciplina il beneficio della non menzione della condanna: la Corte di appello lo aveva concesso e la cassazione non ha rimesso in discussione tale valutazione
Art. 670 c.p.p.
Norma cui si è fatto ricorso dall'imputata per l'incidente di esecuzione relativo all'assenza del titolo esecutivo e alla notifica dell'estratto contumaciale
Art. 606, comma 1, lett. c), e) e b), c.p.p.
Previsioni processuali che individuano i motivi di ricorso per cassazione (nullità, carenza di motivazione, violazione di legge) che la ricorrente aveva invocato; la Corte ha esaminato tali censure e le ha ritenute infondate o inammissibili
Art. 178, lett. c), c.p.p.
Norma sulle nullità da eccepire a pena di nullità, richiamata dalla ricorrente relativamente alla presunta violazione del diritto di difesa per irreperibilità degli atti; la Corte ha ritenuto che il fatto fosse sopravvenuto e non incidente sulla validità della sentenza
Artt. 112 e 113 c.p.p.
Norme sullo smarrimento e la ricostituzione degli atti: la Corte ha osservato che da tali disposizioni non deriva la nullità automatica della sentenza per la successiva indisponibilità dei documenti
Art. 39 L. 23 dicembre 1994, n. 724
Norma relativa alla procedura di condono edilizio invocata dalla difesa; la Corte ha esaminato la possibilità di sospensione del processo in presenza di domande di condono e ne ha escluso l'applicabilità nel caso in cui le domande non siano state proposte da soggetti legittimati
Artt. 38 e 44, L. 28 febbraio 1985, n. 47
Disposizioni del testo unico in materia edilizia utilizzate per valutare l'effetto sospensivo delle domande di condono sul procedimento penale; la Corte ha ricordato che la sospensione richiede che la domanda sia proposta da soggetto legittimato e che il giudice eserciti un controllo sulla sussistenza delle condizioni
Art. 157 c.p.
Norma richiamata dalla ricorrente in ordine alla prescrizione; la Corte ha ritenuto però che, data l'inammissibilità del ricorso per cassazione, non potesse pronunciarsi sulla causa di non punibilità invocata
Art. 129 c.p.p.
Norma sulle cause di non punibilità (richiamata in motivazione); la Corte ha osservato che l'inammissibilità del ricorso impedisce la formazione del rapporto di impugnazione utile a ottenere la declaratoria di non punibilità
Art. 1, comma 64, L. n. 103/2017
Norma che consente di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista in caso di inammissibilità del ricorso; in base a questa la Corte ha comminato la sanzione equitativamente di euro 3.000 alla Cassa delle ammende
Art. 616 c.p.p.
Richiamato in motivazione come riferimento al massimo della sanzione per ricorso inammissibile; la Corte ha esercitato la facoltà di aggravare la sanzione ai sensi della legge citata
Massime di principio
- La sopravvenuta irreperibilità degli atti dopo la definizione del giudizio di merito non determina automaticamente la nullità della sentenza: per ottenere effetti invalidanti bisogna dimostrare che la violazione del diritto di difesa sia avvenuta durante il procedimento e abbia concretamente pregiudicato le scelte difensive.
- La sospensione del processo per pendenza di istanze di condono edilizio è possibile solo se la domanda è proposta da soggetto legittimato (es. proprietario o comproprietario) e il giudice deve esercitare un controllo preliminare sulla sussistenza dei presupposti della sanatoria; domande presentate da terzi che dichiarano titolarità esclusiva non giovano all'imputato.
- In materia di condono, la semplice produzione di un preliminare di vendita non è sufficiente a provare la titolarità trasferita: è necessario un titolo con data certa o autenticazione che attesti la legittimazione a chiedere la sanatoria.
- Le questioni processuali sopravvenute (es. mancata notifica dell'estratto contumaciale, smarrimento degli atti) devono essere tempestivamente dedotte e correlate a un pregiudizio concreto subito durante il giudizio di merito; altrimenti la loro rilevanza in sede di legittimità è limitata.
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato manifestamente infondato e inammissibile, ciò preclude in linea generale la possibilità di ottenere pronunce sulle cause di non punibilità (es. prescrizione) salvo che la questione sia stata validamente dedotta e consentita dal rapporto di impugnazione formato.
- Per contestare l'esecutività di una sentenza per mancanza di notifica dell'estratto contumaciale è corretto proporre incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p.; tuttavia l'esito dipende dalla verifica formale della regolarità delle notifiche e dalla tempestività delle eccezioni.
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