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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27972/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Milano aveva confermato la condanna dell'imputato alla pena di anni dieci e mesi sei di reclusione per tentato omicidio ai danni della persona offesa, in relazione a un'aggressione avvenuta nelle prime ore del 30/12/2023 in centro a Varese: colpo al capo con una bottiglia di vetro, poi calci e pugni al volto e al corpo quando la vittima era a terra, con esito di emorragie cerebrali ritenute pericolose per la vita e prognosi iniziale di trenta giorni. Il ricorso deduceva, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 56 e 575 c.p., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ravvisato l'idoneità dell'azione e il pericolo concreto per la vita sulla base di valutazioni solo ipotetiche, senza indicare parametri vitali critici o elementi specifici delle emorragie, e avesse equivocato sul significato della collocazione in osservazione breve intensiva; inoltre, la difesa contestava la prova dell'animus necandi, ritenendo non univoci gli indici valorizzati (reiterazione dei colpi, zona attinta, durata dell'aggressione). Con il secondo motivo si censuravano trattamento sanzionatorio e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., lamentando che la Corte di merito non avesse considerato elementi positivi quali resipiscenza e confessione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la sentenza impugnata aveva compiutamente valutato, con percorso logico non frazionato, tutti gli elementi rilevanti: le videoriprese dell'aggressione violenta anche quando la vittima era a terra, la gravità delle lesioni, la necessità di tempestivo intervento sanitario per evitare degenerazioni delle emorragie già in atto, e la violenza del colpo al capo con una bottiglia, arma impropria dotata di evidente capacità lesiva. Ha ribadito che l'accertamento del dolo omicidiario può fondarsi sull'idoneità concreta dell'azione valutata ex post ma con riferimento alla situazione ex ante, e che la successiva evoluzione favorevole delle lesioni non smentisce l'apprezzamento del rischio concreto per la vita al momento del fatto. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo, rilevando che il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato non solo con l'assenza di elementi positivi, ma anche con la gravità della condotta e con i numerosi precedenti penali, mentre la dedotta confessione non risultava tale o era comunque smentita in alcuni punti. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    Richiamato per la configurabilità del tentativo: l'idoneità degli atti va valutata concretamente, in relazione alla situazione ex ante e alle condizioni umanamente prevedibili al momento dell'azione.

  • art. 575 c.p.

    Richiamato quale norma incriminatrice dell'omicidio volontario, ai fini della verifica della sussistenza del tentato omicidio e dell'animus necandi.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Invocato dalla difesa per dedurre violazione di legge in relazione all'erronea applicazione delle norme sostanziali.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Invocato per dedurre vizi di motivazione, ritenuti non sussistenti dalla Corte.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato in tema di attenuanti generiche: il loro riconoscimento richiede elementi positivi concreti e non può fondarsi sul solo stato di incensuratezza.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    Richiamato per disporre l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Ai fini del tentativo di omicidio, l'idoneità degli atti e il dolo omicidiario si accertano in concreto, valutando ex post gli esiti della condotta ma con riferimento alla situazione esistente ex ante al momento dell'azione.
  • La prova dell'animus necandi può essere desunta da un insieme di indici fattuali convergenti, quali la pericolosità dell'arma o dell'oggetto usato, la reiterazione e violenza dei colpi, le sedi corporee attinte e il comportamento dell'agente durante e dopo l'aggressione.
  • La successiva evoluzione clinica favorevole della vittima non esclude, di per sé, che al momento del fatto la condotta abbia concretamente messo in pericolo la vita, se la prognosi iniziale e le lesioni erano tali da richiedere un intervento tempestivo per evitare peggioramenti.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizza elementi negativi specifici, come la gravità della condotta e i precedenti penali, e non è tenuto a riconoscere il beneficio in assenza di concreti elementi positivi.
  • In cassazione non è consentito ottenere una rilettura del compendio probatorio sotto il solo profilo del dissenso rispetto alla valutazione operata dai giudici di merito, ove la motivazione sia completa, coerente e logicamente non fratturata.

Come è indicizzato

MaterieOmicidioElemento soggettivoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaParte generaleProcesso penale
SottomaterieOmicidio volontario
IstitutiTentativo

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