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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37922/2021 del 02/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società di leasing)

La controversia

La società utilizzatrice aveva convenuto in giudizio le società concedenti di un contratto di locazione finanziaria immobiliare chiedendo la dichiarazione di nullità della clausola sugli interessi convenzionali e moratori, deducendo la violazione della disciplina antiusura e l'indeterminatezza della pattuizione, con conseguente restituzione delle somme asseritamente versate in eccedenza. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione lamentando, con un unico motivo, la violazione degli artt. 1344 e 1815, comma 2, c.c., sostenendo che l'art. 1815, comma 2, c.c. si applichi anche agli interessi moratori e comporti la nullità dell'intera clausola sugli interessi, inclusa quella relativa agli interessi corrispettivi; ha inoltre dedotto che la clausola di salvaguardia non potrebbe operare in caso di usurarietà originaria, perché sarebbe nulla in quanto diretta a eludere il divieto di usura. Le controparti hanno resistito con unico controricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata si fondava su una duplice ratio decidendi: da un lato, la mancata deduzione e prova dell'effettiva applicazione e corresponsione di interessi moratori asseritamente usurari; dall'altro, l'efficacia della clausola di salvaguardia, che prevedeva l'automatica riduzione del tasso entro il limite soglia e che, secondo il giudice di merito, escludeva il carattere usurario sia degli interessi corrispettivi sia di quelli moratori. Il ricorso, attaccando solo la seconda ratio, è stato ritenuto privo di decisività. La Corte ha inoltre richiamato i principi delle Sezioni Unite sulla necessità, per chi contesta l'usurarietà degli interessi moratori, di dedurre non solo il tipo contrattuale e la clausola, ma anche gli interessi concretamente applicati. Sono state poste a carico della ricorrente le spese del giudizio di legittimità e l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1344 c.c.

    La ricorrente lo invocava per sostenere la nullità della clausola di salvaguardia quale mezzo elusivo del divieto di usura; la Corte non accoglie la censura perché il ricorso è inammissibile per difetto di decisività rispetto alla ratio principale della sentenza impugnata.

  • art. 1815, comma 2, c.c.

    La Corte richiama l'orientamento secondo cui, in caso di usurarietà, la disciplina comporta la non debenza degli interessi nella misura pattuita; la ricorrente sosteneva la sua applicazione anche agli interessi moratori e la nullità dell'intera clausola sugli interessi.

  • art. 1224, comma 1, c.c.

    In caso di accertata usurarietà degli interessi moratori, questi non sono dovuti nella misura pattuita ma nei limiti degli interessi corrispettivi lecitamente convenuti.

  • L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4

    È richiamata come parametro del tasso soglia antiusura cui può riferirsi la clausola di salvaguardia per mantenere il saggio entro i limiti massimi consentiti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il vizio denunciato nel ricorso per cassazione, per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    È richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile se colpisce solo una delle autonome rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata, quando l'altra, da sola sufficiente a sorreggerla, non venga specificamente censurata.
  • Chi deduce l'usurarietà degli interessi moratori deve allegare e provare non solo l'esistenza della clausola contrattuale, ma anche l'effettiva applicazione in concreto degli interessi asseritamente usurari.
  • La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori; in caso di accertata usurarietà, opera la conseguenza sanzionatoria prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c., con la riduzione del debito agli interessi leciti nei limiti consentiti.
  • La clausola di salvaguardia non è irrilevante in astratto: essa esprime l'impegno del finanziatore a non superare il tasso soglia, ma il relativo scrutinio presuppone prima l'allegazione e prova dell'applicazione concreta di interessi potenzialmente usurari.

Come è indicizzato

MaterieLeasingInadempimentoMutuoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contratto

Testo integrale

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