Regolamento (UE) 2018/721
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/721 della Commissione, del 16 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza prolattina suina per quanto riguarda il suo limite massimo di residui (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2018/721 modifica la tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 per inserire la prolattina suina tra le sostanze per le quali, nei suini, non è richiesto un LMR. La Commissione recepisce il parere scientifico dell’EMA, secondo cui non è necessario fissare un limite ai fini della tutela della salute umana. L’atto ha portata puntuale e tecnica, ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per classificare la prolattina suina come sostanza per la quale non è richiesto un limite massimo di residui (LMR) nei suini.
Ambito di applicazione
Si applica alla classificazione dei residui della sostanza farmacologicamente attiva "prolattina suina" negli alimenti di origine animale, con riferimento specifico alla specie suina. Il regolamento riguarda quindi i medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti e, più in generale, la disciplina UE dei limiti massimi di residui delle sostanze farmacologicamente attive. L’intervento è limitato all’inserimento della nuova voce nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010; non sono previste estensioni ad altre specie animali, espressamente escluse per insufficienza di dati.
Modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per la prolattina suina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/721 interviene in materia di limiti massimi di residui (LMR) delle sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale. La Commissione modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per inserire la prolattina suina nella tabella 1 dell’allegato, classificandola, per i suini, come sostanza per la quale l’LMR non è richiesto.
Contesto normativo e base giuridica
L’atto si fonda sul regolamento (CE) n. 470/2009, che disciplina le procedure UE per la determinazione degli LMR nelle sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari destinati ad animali da produzione alimentare e nei biocidi del settore zootecnico. La Commissione richiama in particolare l’articolo 14, in combinato disposto con l’articolo 17, che prevede la fissazione degli LMR mediante regolamento.
Valutazione dell’EMA
La Commissione prende atto che la prolattina suina non era presente nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 e che l’EMA ha ricevuto una domanda per la determinazione degli LMR nei suini. Sulla base del parere del comitato per i medicinali veterinari, l’EMA ha raccomandato di non fissare un LMR per la prolattina suina nei suini, ritenendo sufficiente la tutela della salute umana senza un limite numerico.
Mancata estensione ad altre specie
Ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l’EMA deve considerare la possibilità di estendere gli LMR fissati per una sostanza ad altri prodotti alimentari o ad altre specie. Nel caso di specie, tuttavia, l’EMA ha concluso che non fosse opportuno estrapolare la classificazione "LMR non richiesto" ad altre specie animali, per insufficienza di dati. La modifica resta quindi limitata ai suini.
Modifica della tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010
L’allegato del regolamento di esecuzione inserisce, in ordine alfabetico, una nuova voce per la prolattina suina. La scheda riporta: residuo marcatore "non pertinente", specie animale "suini", LMR "non richiesto", tessuti campione "non pertinente" e classificazione terapeutica "agenti attivi sull’apparato riproduttivo". Sono inoltre indicate le condizioni d’uso: uso orale nei lattonzoli a dosi non superiori a 0,2 mg/animale e nelle scrofe a dosi non superiori a 5 mg/animale.
Entrata in vigore e efficacia
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia uniforme nell’ordinamento dell’Unione.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il regolamento è adottato dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 470/2009, in particolare dell’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 17. La finalità è stabilire, mediante modifica del regolamento (UE) n. 37/2010, la classificazione della prolattina suina quanto ai limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale.
Valutazione scientifica e conclusione sull’LMR
Sulla base del parere del comitato per i medicinali veterinari dell’EMA, la Commissione prende atto che, per la prolattina suina nei suini, non è necessario fissare un LMR ai fini della tutela della salute umana. La sostanza viene quindi classificata come "LMR non richiesto".
Limiti dell’estrapolazione ad altre specie
L’EMA ha esaminato, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, la possibilità di estendere la classificazione ad altre specie, ma ha ritenuto che l’estrapolazione della classificazione "LMR non richiesto" dalla specie suina ad altre specie non sia, per il momento, opportuna per insufficienza di dati.
Modifica dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010
L’articolo 1 dispone l’inserimento, nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, di una voce in ordine alfabetico relativa alla prolattina suina. La voce indica: residuo marcatore non pertinente; specie animale suini; LMR non richiesto; tessuti campione non pertinente; altre disposizioni di uso orale nei lattonzoli a dosi non superiori a 0,2 mg/animale e nelle scrofe a dosi non superiori a 5 mg/animale; classificazione terapeutica "agenti attivi sull’apparato riproduttivo".
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre espressamente stabilito che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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