Regolamento (UE) 2018/723
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/723 della Commissione, del 16 maggio 2018, che modifica gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento per quanto riguarda l'approvazione dello stordimento a bassa pressione atmosferica (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione introduce nel regolamento (CE) n. 1099/2009 l'approvazione del metodo di stordimento a bassa pressione atmosferica per i polli da carne, sulla base del parere EFSA. Stabilisce le condizioni tecniche e operative del metodo, i limiti soggettivi di applicazione e specifiche prescrizioni per il controllo e la registrazione dei parametri. Modifica inoltre le regole sulle attrezzature dei macelli per garantire tenuta, monitoraggio e segnalazione delle anomalie.
Modifica gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1099/2009 per approvare e disciplinare lo stordimento a bassa pressione atmosferica dei polli da carne.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori dei macelli e, più in generale, ai soggetti che utilizzano metodi di stordimento e attrezzature per l'abbattimento di animali nell'ambito del regolamento (CE) n. 1099/2009. L'intervento riguarda in modo specifico i polli da carne di peso vivo non superiore a 4 kg e, quanto alle condizioni d'uso, la macellazione commerciale, lo spopolamento e altre situazioni in cui sia necessario abbattere un elevato numero di polli per ragioni diverse da salute pubblica, salute animale, benessere animale o ambientali. È territorialmente applicabile in tutti gli Stati membri dell'Unione ed è rilevante anche ai fini SEE. Non estende il metodo ad altre categorie di volatili.
Modifica degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1099/2009 per lo stordimento a bassa pressione atmosferica
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/723 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 1099/2009 in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento. La modifica recepisce l'esito della valutazione scientifica EFSA e introduce un nuovo metodo di stordimento per i polli da carne, accompagnato da prescrizioni tecniche e requisiti di apparecchiatura per consentire alle autorità competenti un controllo effettivo del rispetto delle condizioni di utilizzo.
Contesto e finalità
Dai considerando emerge che l'allegato I del regolamento (CE) n. 1099/2009 contiene l'elenco dei metodi di stordimento approvati, mentre l'allegato II disciplina configurazione, costruzione e attrezzature dei macelli. A seguito di una richiesta di un operatore privato, la Commissione ha chiesto all'EFSA un parere sul sistema a bassa pressione atmosferica per lo stordimento dei polli da carne. L'EFSA, nel parere del 25 ottobre 2017, ha ritenuto il metodo almeno equivalente, quanto a benessere animale, ad almeno uno dei metodi già disponibili, ma soltanto a condizioni specifiche e limitatamente ai polli da carne destinati alla macellazione di peso non superiore a 4 kg.
Ambito di applicazione del metodo
Il metodo è espressamente circoscritto ai polli da carne di peso vivo non superiore a 4 kg. Il regolamento indica che esso può essere usato:
- per la macellazione commerciale;
- per lo spopolamento;
- in altre situazioni in cui sia necessario abbattere un elevato numero di polli per ragioni diverse da salute pubblica, salute animale, benessere animale o ambientali. Non è prevista l'estensione ad altre categorie di volatili.
Inserimento del metodo nell'allegato I
La tabella 3 del capo I dell'allegato I viene rinominata "Metodo in atmosfera controllata" e vi viene aggiunta la riga 7 sullo "stordimento a bassa pressione atmosferica". La descrizione del metodo è l'esposizione di animali coscienti a una decompressione progressiva con riduzione dell'ossigeno disponibile al di sotto del 5%. I parametri fondamentali sono la velocità di decompressione, la durata dell'esposizione, la temperatura e l'umidità, con rinvio alle prescrizioni specifiche del capo II dell'allegato I.
Prescrizioni tecniche specifiche
Il nuovo punto 10 dell'allegato I contiene le condizioni operative da rispettare. In particolare:
- nella prima fase la velocità di decompressione non può superare quella equivalente a una riduzione della pressione atmosferica normale a livello del mare da 760 Torr a 250 Torr in un tempo non inferiore a 50 secondi;
- nella seconda fase deve essere raggiunta una pressione atmosferica normale a livello del mare minima di 160 Torr entro i successivi 210 secondi;
- la curva pressione-tempo deve essere regolata in modo da garantire che tutti i volatili siano storditi irreversibilmente entro il tempo stabilito;
- la camera deve essere sottoposta a prova di tenuta e i manometri devono essere calibrati prima di ogni sessione operativa e almeno una volta al giorno;
- i dati relativi alla pressione del vuoto assoluto, al tempo di esposizione, alla temperatura e all'umidità devono essere conservati per almeno un anno.
Requisiti relativi alle attrezzature dei macelli
L'allegato II viene integrato con il punto 7, che impone requisiti di progettazione e costruzione delle attrezzature per lo stordimento a bassa pressione atmosferica. Le attrezzature devono garantire:
- perfetta tenuta;
- decompressione lenta e graduale con riduzione dell'ossigeno disponibile;
- mantenimento del valore minimo di pressione una volta raggiunto.
Il sistema deve inoltre essere in grado di misurare, visualizzare e registrare in modo continuo la pressione del vuoto assoluto, il tempo di esposizione, la temperatura e l'umidità, e deve emettere un segnale visibile e udibile se la pressione si discosta dai livelli prescritti. Il dispositivo deve essere chiaramente visibile agli addetti.
Base scientifica e motivazione normativa
La Commissione motiva la modifica richiamando il parere EFSA, secondo il quale il metodo è, in termini di benessere animale, perlomeno equivalente ad almeno uno dei metodi di stordimento attualmente disponibili. La Commissione ritiene quindi necessario includere il metodo tra quelli approvati e, parallelamente, fissare requisiti tecnici e di monitoraggio per consentire il controllo regolare da parte delle autorità competenti.
Entrata in vigore e natura giuridica
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come indicato nell'articolo 2, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'allegato I: nuovo metodo approvato
La tabella 3 del capo I dell'allegato I viene rinominata "Metodo in atmosfera controllata" e vi è inserita una nuova riga 7 relativa allo "stordimento a bassa pressione atmosferica". Il metodo consiste nell'esposizione di animali coscienti a una decompressione progressiva con riduzione dell'ossigeno disponibile al di sotto del 5%. L'uso è limitato ai polli da carne di peso vivo non superiore a 4 kg e può essere impiegato per macellazione, spopolamento e altre situazioni. I parametri fondamentali richiamati sono velocità di decompressione, durata dell'esposizione, temperatura e umidità, con rinvio alle prescrizioni specifiche del capo II dell'allegato I (punti da 10.1 a 10.5).
Prescrizioni tecniche del metodo
Viene aggiunto il punto 10 all'allegato I, capo II, con condizioni dettagliate: nella prima fase la velocità di decompressione non può superare l'equivalente di una riduzione da 760 Torr a 250 Torr in almeno 50 secondi; nella seconda fase deve essere raggiunta una pressione minima di 160 Torr entro i 210 secondi successivi; la curva pressione-tempo deve assicurare lo stordimento irreversibile entro il tempo stabilito; la camera deve essere sottoposta a prova di tenuta e i manometri calibrati prima di ogni sessione operativa e almeno una volta al giorno; i dati relativi a pressione del vuoto assoluto, tempo di esposizione, temperatura e umidità devono essere conservati per almeno un anno.
Requisiti delle attrezzature nei macelli
Nell'allegato II è aggiunto il punto 7, che disciplina la progettazione e costruzione delle attrezzature per lo stordimento a bassa pressione atmosferica. Le attrezzature devono garantire perfetta tenuta, consentire una decompressione lenta e graduale con riduzione dell'ossigeno disponibile e mantenere il valore minimo di pressione una volta raggiunto. Il sistema deve inoltre misurare, visualizzare e registrare in modo continuo pressione del vuoto assoluto, tempo di esposizione, temperatura e umidità, nonché emettere un segnale visibile e udibile se la pressione si discosta dai livelli prescritti; il dispositivo deve essere chiaramente visibile agli addetti.
Base scientifica e limiti applicativi
Il regolamento si fonda sul parere EFSA del 25 ottobre 2017, secondo cui il metodo è almeno equivalente, in termini di benessere animale, ad almeno uno dei metodi già approvati, ma solo a condizioni tecniche e ambientali specifiche. La valutazione EFSA è espressamente limitata ai polli da carne destinati alla macellazione di peso non superiore a 4 kg e non può essere estesa ad altre categorie di volatili.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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