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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/722

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/722 della Commissione, del 16 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza eprinomectina per quanto riguarda il suo limite massimo di residui (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018R0722

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 per ridefinire la voce relativa all’eprinomectina ai fini dei limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale. Sulla base del parere EMA, l’Unione estende la disciplina a pesci, equidi e conigli, mantenendo i limiti già previsti per i ruminanti. L’atto entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione ma si applica dal 16 luglio 2018, concedendo così un periodo di adeguamento agli operatori.

Modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per aggiornare la classificazione e i limiti massimi di residui (LMR) dell’eprinomectina, estendendoli anche a pesci, equidi e conigli.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla classificazione dell’eprinomectina ai fini dei limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, nell’ambito dei medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti. Incide sugli operatori della filiera zootecnica e alimentare, nonché sui soggetti che commercializzano o impiegano medicinali veterinari contenenti eprinomectina. Gli LMR sono fissati per i tessuti e le specie indicati nell’allegato: tutti i ruminanti, equidi, pesci e conigli. È un atto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e, per espressa previsione, si applica dal 16 luglio 2018.

Modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per l’eprinomectina

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/722 della Commissione interviene sulla disciplina unionale dei limiti massimi di residui (LMR) delle sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale. La modifica è adottata alla luce del regolamento (CE) n. 470/2009 e del parere dell’EMA, con l’obiettivo di aggiornare la classificazione dell’eprinomectina e ampliare l’ambito della relativa voce nell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010.

Finalità e contesto normativo

Il regolamento (CE) n. 470/2009 prevede che gli LMR delle sostanze farmacologicamente attive utilizzate nei medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti siano fissati mediante regolamento. Il testo ricorda che la tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 elenca tali sostanze e la loro classificazione ai fini degli LMR. L’eprinomectina era già autorizzata per tutti i ruminanti con riferimento a muscolo, grasso, fegato, rene e latte; successivamente l’EMA ha ricevuto una domanda di estensione ai pesci e, sulla base del parere del comitato per i medicinali veterinari, ha raccomandato di determinare un LMR anche per tali specie.

Modifica della voce relativa all’eprinomectina

L’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato mediante sostituzione integrale della voce "eprinomectina" nella tabella 1. La sostanza viene riferita al residuo marcatore "eprinomectina B1a" e mantiene la classificazione terapeutica come agente antiparassitario attivo contro endo- ed ectoparassiti. La modifica recepisce anche la valutazione dell’EMA circa l’opportunità di estrapolare la voce ai tessuti di equidi e conigli, oltre che ai pesci.

Specie, tessuti e limiti fissati

Per le diverse specie e matrici alimentari il regolamento stabilisce i seguenti LMR:

  • tutti i ruminanti ed equidi: 50 μg/kg nel muscolo, 250 μg/kg nel grasso, 1 500 μg/kg nel fegato, 300 μg/kg nel rene, 20 μg/kg nel latte;
  • pesci: 50 μg/kg nel muscolo e pelle in proporzioni naturali;
  • conigli: 50 μg/kg nel muscolo, 250 μg/kg nel grasso, 1 500 μg/kg nel fegato, 300 μg/kg nel rene. Nella colonna "Altre disposizioni" risulta indicato "NESSUNA".

Decorrenza, efficacia e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sua applicazione è però differita al 16 luglio 2018, così da consentire agli operatori interessati un periodo ragionevole per predisporre le misure di conformità necessarie. L’atto è inoltre espressamente dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Rilevanza pratica per gli operatori

Per i professionisti del settore veterinario, agroalimentare e zootecnico, il regolamento incide sulla verifica di conformità dei prodotti di origine animale contenenti residui di eprinomectina. In particolare, l’adeguamento dei controlli e delle specifiche di produzione deve tenere conto dei nuovi LMR introdotti per pesci, equidi e conigli, oltre a quelli già previsti per i ruminanti.

Disposizioni principali

Aggiornamento della voce "eprinomectina" nell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010

L’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato sostituendo la voce relativa all’eprinomectina nella tabella 1. La sostanza è classificata con residuo marcatore "eprinomectina B1a" e con classificazione terapeutica "agenti antiparassitari/agenti attivi contro gli endo- ed ectoparassiti".

Limiti massimi di residui per le specie animali interessate

Per tutti i ruminanti ed equidi sono fissati LMR pari a 50 μg/kg per il muscolo, 250 μg/kg per il grasso, 1 500 μg/kg per il fegato, 300 μg/kg per il rene e 20 μg/kg per il latte. Per i pesci è previsto un LMR di 50 μg/kg per muscolo e pelle in proporzioni naturali. Per i conigli sono stabiliti LMR di 50 μg/kg per il muscolo, 250 μg/kg per il grasso, 1 500 μg/kg per il fegato e 300 μg/kg per il rene.

Fondamento scientifico e procedurale

La modifica deriva da una domanda di estensione della voce esistente per l’eprinomectina ai pesci e dalla raccomandazione dell’EMA, formulata sulla base del parere del comitato per i medicinali veterinari. Il testo richiama anche la possibilità, prevista dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, di estrapolare gli LMR tra prodotti alimentari o specie diverse.

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, si applica soltanto a decorrere dal 16 luglio 2018, al fine di concedere agli interessati un termine ragionevole per adeguarsi al nuovo LMR.

Obbligatorietà e applicabilità diretta

L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefarmaci veterinarisicurezza alimentareresidui di sostanze farmacologicamente attiveallevamentodiritto alimentare

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