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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/720

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/720 della Commissione, del 16 maggio 2018, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario dell'Unione per pollame originario dell'Islanda

Normativa europea32018R0720

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un contingente tariffario dell’Unione per il pollame originario dell’Islanda, in attuazione dell’accordo UE-Islanda sulle preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli. Definisce il volume annuale del contingente, il dazio pari a zero entro tale limite e le regole di gestione doganale secondo l’ordine cronologico di accettazione delle dichiarazioni. Stabilisce inoltre che l’ammissibilità al contingente dipende dal rispetto delle norme di origine del protocollo 3 dell’accordo CEE-Islanda.

Apertura e gestione di un contingente tariffario UE annuale per il pollame originario dell'Islanda, con dazio contingentale pari a 0% entro i quantitativi previsti.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione europea di pollame classificato al codice SA 0207 e originario dell'Islanda, limitatamente ai quantitativi del contingente tariffario annuale fissati nell'allegato. Il regime è riservato alle merci che soddisfano, mutatis mutandis, le norme di origine e le altre disposizioni del protocollo 3 dell'accordo CEE-Islanda, come modificato dalla decisione n. 2/2005 del Comitato misto CE-Islanda. Il regolamento si applica negli Stati membri ed è direttamente applicabile; decorre dal 1º maggio 2018, mentre entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/720: contingente tariffario UE per il pollame originario dell’Islanda

Il regolamento attua l’accordo in forma di scambio di lettere tra Unione europea e Islanda relativo a preferenze commerciali supplementari per prodotti agricoli. La misura dà esecuzione all’allegato V dell’accordo, che prevede un contingente tariffario annuale per le importazioni nell’Unione di pollame originario dell’Islanda, con applicazione del dazio contingentale pari a zero entro i quantitativi concessi.

Contesto e base giuridica

L’atto si fonda sul regolamento (UE) n. 952/2013 sul codice doganale dell’Unione, in particolare l’articolo 58, paragrafo 1. Nei considerando si precisa che l’accordo UE-Islanda è stato approvato con decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio e che, in base a tale decisione, esso deve entrare in vigore il primo giorno del settimo mese successivo alle notifiche reciproche di completamento delle procedure interne. Poiché l’ultima notifica è avvenuta il 19 ottobre 2017, l’accordo è divenuto applicabile dal 1º maggio 2018; il regolamento allinea quindi la propria applicazione a tale data.

Ambito materiale e soggetti interessati

Il contingente riguarda il pollame classificato al codice SA 0207, purché originario dell’Islanda. Il regime opera sulle importazioni nell’Unione e riguarda gli operatori che presentano dichiarazioni doganali per l’immissione in libera pratica. Il beneficio è subordinato al rispetto delle regole di origine e delle altre disposizioni del protocollo 3 dell’accordo CEE-Islanda, come modificato dalla decisione n. 2/2005 del Comitato misto CE-Islanda.

Quantitativi, periodo di riferimento e dazio

L’allegato fissa il volume del contingente e l’aliquota del dazio contingentale:

  • dall’1 maggio 2018 al 31 dicembre 2018: 100 tonnellate di peso netto;
  • per ogni anno civile a partire dall’1 gennaio 2019: 300 tonnellate di peso netto;
  • aliquota del dazio contingentale: 0%.

Il considerando 4 chiarisce che il contingente è annuale e deve essere gestito su base di anno civile; per il 2018 e per gli anni successivi i quantitativi sono quelli stabiliti dall’allegato V dell’accordo.

Gestione doganale del contingente

La Commissione gestisce il contingente secondo le regole del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, in particolare gli articoli da 49 a 54. La logica applicativa richiamata è quella dell’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali per l’immissione in libera pratica, che costituisce il criterio di allocazione delle quantità disponibili.

Norme di origine e richiamo al protocollo 3

Per accedere al trattamento preferenziale, le merci devono rispettare mutatis mutandis il protocollo 3 dell’accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa. Il regolamento rinvia espressamente anche alla decisione n. 2/2005 del Comitato misto CE-Islanda, che ha modificato tale protocollo.

Entrata in vigore e applicazione

L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma produce effetti dal 1º maggio 2018. È dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente immediata rilevanza per gli operatori doganali e per le amministrazioni nazionali.

Disposizioni principali

Apertura del contingente tariffario

È aperto un contingente tariffario dell’Unione per il pollame originario dell’Islanda, conformemente all’allegato del regolamento (articolo 1).

Gestione del contingente

Il contingente è gestito secondo gli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, quindi sulla base dell’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali per l’immissione in libera pratica (articolo 2 e considerando 5).

Origine delle merci e requisiti di ammissibilità

Per beneficiare del contingente, le merci elencate nell’allegato devono rispettare mutatis mutandis le norme di origine e le altre disposizioni del protocollo 3 dell’accordo fra la Comunità economica europea e l’Islanda, come modificato dalla decisione n. 2/2005 del Comitato misto CE-Islanda (articolo 3 e considerando 6).

Volume del contingente e aliquota del dazio

Per il codice SA 0207 (pollame) il contingente è pari a 100 tonnellate di peso netto dall’1.5.2018 al 31.12.2018 e a 300 tonnellate per ciascun anno civile a decorrere dall’1.1.2019; l’aliquota del dazio contingentale è dello 0% (allegato).

Entrata in vigore e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1º maggio 2018, in coerenza con la data di entrata in vigore dell’accordo UE-Islanda richiamato nei considerando (articolo 4 e considerando 3 e 4).

Come è indicizzato

Materieunione doganalepolitica commercialeagricolturaorigine delle mercicontingenti tariffari

Testo integrale

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