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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1063

Regolamento delegato (UE) 2018/1063 della Commissione, del 16 maggio 2018, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione

Normativa europea32018R1063

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene in modo puntuale sul regolamento delegato (UE) 2015/2446 per semplificare e chiarire varie regole applicative del codice doganale dell’Unione. Le modifiche riguardano soprattutto la definizione di esportatore, la gestione elettronica delle domande e decisioni, il cumulo di origine, le garanzie, il rimborso/sgravio dei dazi, gli scambi con territori fiscali speciali e l’ammissione temporanea. Il testo contiene inoltre numerose rettifiche tecniche agli articoli e agli allegati, compresi i requisiti in materia di dati e le tabelle operative. È previsto l’ingresso in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, con applicazione retroattiva limitata di una specifica disposizione dal 2 ottobre 2017.

Modifica e rettifica del regolamento delegato (UE) 2015/2446 sulle modalità di applicazione del codice doganale dell’Unione, con interventi su esportatore, origine preferenziale, garanzie, transito, ammissione temporanea, territori fiscali speciali e allegati tecnici.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori economici, esportatori, speditori autorizzati, titolari di regimi doganali, richiedenti di decisioni e alle autorità doganali degli Stati membri nell’ambito dell’attuazione del codice doganale dell’Unione. Incide su procedure e regimi doganali relativi a esportazione, transito, perfezionamento attivo, uso finale, ammissione temporanea, prova della posizione doganale di merci unionali, origine preferenziale e scambi con territori fiscali speciali. Opera nel territorio doganale dell’Unione e, per alcuni aspetti, nei rapporti con paesi beneficiari di regimi preferenziali, paesi terzi, paesi/territori non facenti parte del territorio doganale dell’Unione e paesi aderenti ai regimi di transito comune. Prevede anche una disciplina transitoria/retroattiva limitata per l’articolo 1, paragrafo 3, dal 2 ottobre 2017.

Regolamento delegato (UE) 2018/1063 della Commissione

Il regolamento modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446, che integra il codice doganale dell’Unione, al fine di semplificare l’operatività delle procedure doganali, allineare il testo alla prassi amministrativa e correggere errori materiali e riferimenti non più coerenti. La Commissione richiama, nei considerando, soprattutto esigenze di maggiore flessibilità per gli operatori economici, migliori strumenti elettronici, più chiarezza nelle regole di origine e coerenza nelle disposizioni su garanzie, rimborso/sgravio, transito e ammissione temporanea.

Ambito e finalità dell’intervento

Il regolamento interviene su una pluralità di istituti del diritto doganale unionale: esportazione, esportatore registrato, prova della posizione doganale, origine preferenziale, perfezionamento attivo, garanzie, rimborso e sgravio, territori fiscali speciali, transito esterno, uso finale e ammissione temporanea. Oltre alle modifiche sostanziali, il testo contiene una corposa opera di rettifica degli allegati tecnici del regolamento delegato (UE) 2015/2446, in particolare degli allegati A, B, B-03, B-05, 22-01 e 90, con impatto sui requisiti in materia di dati utilizzati nei sistemi doganali elettronici.

Definizione di esportatore e operatività delle domande

La nozione di esportatore viene resa meno restrittiva: fuori dall’ipotesi del privato che esporta nei bagagli personali, è esportatore la persona stabilita nell’Unione che decide l’uscita delle merci; in mancanza, lo è la persona stabilita nell’Unione parte del contratto di esportazione. In parallelo, chi chiede la prova della posizione doganale di merci unionali deve registrarsi e ottenere un numero EORI. Viene inoltre introdotta una clausola che consente alle autorità doganali di autorizzare mezzi diversi dai procedimenti informatici per le domande e decisioni i cui dati non siano definiti nell’allegato A, soluzione che il regolamento collega alla fase di transizione dei sistemi elettronici e che si applica dal 2 ottobre 2017.

Esportatore registrato, origine preferenziale e cumulo

Il testo chiarisce la figura dell’esportatore registrato, includendovi anche l’esportatore stabilito in uno Stato membro e registrato per esportare prodotti originari dell’Unione verso paesi o territori con regime preferenziale, nonché il rispeditore registrato autorizzato a rilasciare attestazioni di origine sostitutive. L’articolo 40 viene ampliato per consentire comunicazioni e scambi di informazioni non informatici per tutte le fasi della gestione della qualifica di esportatore registrato. Sul piano dell’origine, il regolamento interviene sulle regole di cumulo bilaterale e regionale, precisando quando il cumulo è ammesso, come si individua il paese di origine in caso di lavorazioni insufficienti e che le autorità devono effettuare verifiche e controlli completi sull’origine, non limitandosi alla sola prova documentale.

Garanzie, perfezionamento attivo e rimborso/sgravio

In materia di garanzie e perfezionamento attivo, viene aggiornata la logica dell’articolo 76, lettera b), per ricomprendere misure di politica agricola o commerciale, dazi antidumping, compensativi, di salvaguardia e dazi addizionali. L’articolo 82 rinvia agli allegati 32-01, 32-02 e 32-03 per i requisiti comuni in materia di dati relativi agli impegni del fideiussore, mentre l’articolo 83 sostituisce il riferimento agli Stati membri con quello alle autorità doganali. Sul fronte del rimborso o sgravio, l’articolo 97 disciplina sospensione e proroga dei termini in caso di decisioni dipendenti da esiti pendenti davanti alla Corte di giustizia, da controlli a posteriori sulla prova dell’origine preferenziale o da procedure di consultazione a livello UE per classificazione e origine corretta.

Territori fiscali speciali e circolazione delle merci unionali

Uno dei nuclei più rilevanti riguarda gli scambi con territori fiscali speciali. L’articolo 114 stabilisce le regole per le merci unionali trasportate da o verso tali territori e introduce una disciplina specifica per i movimenti entro lo stesso Stato membro, con obblighi di presentazione in dogana e possibilità di presentazione anticipata in luogo autorizzato. L’articolo 134 coordina tali scambi con l’uso di una dichiarazione unica di spedizione/introduction, ammettendo transitoriamente, in attesa del completamento dei sistemi nazionali, anche fattura o documento di trasporto in alternativa alla dichiarazione formale.

Presentazione delle merci, custodia temporanea e pesca

L’articolo 115 amplia il ricorso a luoghi diversi dall’ufficio doganale competente e da strutture di deposito per la presentazione in dogana e la custodia temporanea, purché siano rispettati i requisiti del codice e le merci siano dichiarate o riesportate entro 3 giorni, oppure entro 6 giorni per il destinatario autorizzato. In tema di prodotti della pesca, l’articolo 133 introduce regole specifiche per il trasbordo e il transito attraverso paesi terzi, con obbligo di utilizzare la stampa del giornale di pesca o documenti equivalenti corredati da riferimenti identificativi, e con soppressione dei dati sul luogo di cattura quando la documentazione è presentata ad autorità di paesi terzi.

Transito esterno, uso finale e ammissione temporanea

Il regolamento rafforza il ricorso al transito esterno in presenza di esportazioni verso paesi terzi aderenti ai regimi di transito comune o di movimentazioni con TIR, ATA o Convenzione di Istanbul, nonché in casi di merci unionali per le quali è possibile il rimborso/sgravio del dazio o per le merci unionali di cui alla direttiva 2008/118/CE. Viene poi introdotto l’articolo 177 bis sull’immagazzinamento misto di prodotti soggetti a vigilanza doganale nell’ambito dell’uso finale, con speciali garanzie di identificazione e controllo. Per l’ammissione temporanea, il regolamento chiarisce il significato di uso commerciale e privato, disciplina i mezzi dichiarati verbalmente, consente l’esenzione totale per residenti abituali nell’Unione che noleggiano privatamente veicoli stradali dall’esterno dell’UE con obbligo di riesportazione entro 8 giorni, e ammette che richiedente e titolare del regime siano stabiliti nell’Unione in varie fattispecie di utilizzo temporaneo.

Rettifiche tecniche e allegati

Ampia parte del testo è dedicata a rettifiche puntuali di articoli e allegati del regolamento delegato (UE) 2015/2446, compresi titoli, rinvii normativi, dati comuni e modelli. Particolare rilievo assume l’aggiornamento dell’allegato 22-01 alla versione SA 2017 del sistema armonizzato, con nuove o modificate regole di origine per specifiche voci tariffarie, e la correzione di errori nei modelli degli allegati B-03 e B-05 e nella tabella di corrispondenza dell’allegato 90. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Disposizioni principali

Nuova definizione di esportatore

L’articolo 1, punto 19, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 è sostituito. Per i bagagli personali del privato resta esportatore il privato che trasporta le merci fuori dal territorio doganale dell’Unione; negli altri casi è esportatore la persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione che ha deciso l’uscita delle merci, oppure, se ciò non si applica, qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione parte del contratto in base al quale le merci escono dal territorio doganale dell’Unione.

Prova della posizione doganale e registrazione EORI

All’articolo 5, paragrafo 1, è aggiunta la lettera f), che estende l’obbligo/necessità di registrazione per ottenere un numero EORI anche alle persone che chiedono la registrazione e l’approvazione della prova della posizione doganale di merci unionali.

Uso di mezzi non informatici per domande e decisioni

È inserito l’articolo 7 bis: per le domande e decisioni i cui pertinenti requisiti in materia di dati non sono fissati nell’allegato A, le autorità doganali possono autorizzare mezzi diversi dai procedimenti informatici, anche per le successive domande e atti relativi alla gestione di tali decisioni. L’articolo 1, paragrafo 3, si applica dal 2 ottobre 2017.

Diritto di essere sentito e ammissibilità della domanda

L’articolo 10, lettera a), è riformulato per chiarire che il diritto a essere sentiti non si estende al richiedente quando la richiesta di decisione non è accettata ai sensi dell’articolo 11 del regolamento o dell’articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Esportatore registrato e rispedizione

L’articolo 37, paragrafo 21, lettere b) e c), viene chiarito: rientra nella nozione anche l’esportatore stabilito in uno Stato membro e registrato presso le dogane per esportare prodotti originari dell’Unione verso paesi o territori con regime preferenziale; inoltre rientra il rispeditore di merci registrato per rilasciare attestazioni di origine sostitutive nelle ipotesi previste, con riferimento anche a Norvegia e Svizzera. L’articolo 40 è sostituito per estendere a tutte le comunicazioni e scambi di informazioni relativi allo status di esportatore registrato l’uso di mezzi diversi dai procedimenti informatici.

Cumulo bilaterale e regionale di origine

Gli articoli 53 e 55 sono modificati per precisare l’applicazione mutatis mutandis delle regole di origine e per riscrivere i paragrafi 4, 6 e 8 dell’articolo 55. Si chiarisce quando il cumulo regionale tra paesi beneficiari è possibile, come si determina il paese di origine in assenza dei presupposti per il cumulo e che le verifiche devono riguardare tutte le necessarie prove e controlli dell’origine. Le norme richiamano le operazioni dell’articolo 47, paragrafo 1, e, per i tessili, l’allegato 22-05.

Perfezionamento attivo e garanzie

L’articolo 76, lettera b), è allineato alle misure di politica agricola o commerciale e ai dazi antidumping, compensativi, di salvaguardia o addizionali. L’articolo 82 è integrato con il rinvio agli allegati 32-01, 32-02 e 32-03 per i requisiti comuni in materia di dati relativi agli impegni del fideiussore. L’articolo 83, paragrafo 3, è riformulato per riferirsi alle autorità doganali anziché agli Stati membri.

Rimborso e sgravio: sospensione e proroga dei termini

L’articolo 97 è sostituito. Il termine per la decisione su rimborso o sgravio è sospeso nei casi collegati all’articolo 116, paragrafo 3, del codice fino alla notifica della decisione della Commissione o del rinvio del fascicolo. Inoltre, con il consenso del richiedente, il termine può essere prorogato se la decisione dipende: da una causa pendente davanti alla Corte di giustizia ex articolo 267 TFUE, con termine fino a 30 giorni dopo la sentenza; da un controllo a posteriori della prova dell’origine preferenziale, per la durata del controllo e comunque non oltre 15 mesi dalla richiesta; da una procedura di consultazione per una classificazione tariffaria o determinazione dell’origine corretta e uniforme, fino a 30 giorni dopo la revoca della sospensione delle decisioni ITV o IVO.

Scambi con territori fiscali speciali

L’articolo 114 disciplina gli scambi di merci unionali con territori fiscali speciali. Si applicano gli articoli 115-118 del regolamento e gli articoli 133-152 del codice alle merci trasportate da o verso tali territori verso o da altre parti del territorio doganale dell’Unione. Se le merci circolano nello stesso Stato membro tra area fiscale speciale e area non fiscale speciale, sono previste regole specifiche di presentazione in dogana, con possibilità di presentazione anticipata in luogo designato o autorizzato. L’articolo 134 consente, in tali scambi interni allo stesso Stato membro, l’uso di un documento unico o, transitoriamente, di fattura o documento di trasporto in luogo della dichiarazione di spedizione o introduzione.

Presentazione, custodia temporanea e termini di 3/6 giorni

L’articolo 115 consente l’approvazione di un luogo diverso dall’ufficio doganale per la presentazione e di un luogo diverso da una struttura di deposito per la custodia temporanea, se sono soddisfatte condizioni del codice e del regolamento e se le merci sono dichiarate per un regime o riesportate entro 3 giorni dalla presentazione, oppure entro 6 giorni per il destinatario autorizzato ex articolo 233, paragrafo 4, lettera b), salvo visita doganale.

Prova della posizione doganale per prodotti della pesca

L’articolo 133 è sostituito. Se i prodotti e le merci di cui all’articolo 119, paragrafo 1, lettere d) ed e), sono trasbordati e trasportati attraverso un paese o territorio non appartenente al territorio doganale dell’Unione, la prova della posizione doganale è fornita mediante stampa del giornale di pesca e, se del caso, della dichiarazione di trasbordo, con indicazione di approvazione doganale, date di arrivo/partenza, mezzo di trasporto e indirizzo dell’autorità doganale. Per la presentazione alle autorità di paesi terzi, la stampa non deve contenere l’indicazione del luogo di cattura. Se si usano formulari diversi, questi devono riportare un riferimento al giornale di pesca per identificare la bordata.

Dichiarazioni doganali e territori fiscali speciali

L’articolo 134 stabilisce che, per gli scambi di merci unionali di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del codice, si applicano mutatis mutandis specifici capi del codice e del regolamento delegato. Nei casi interni allo stesso Stato membro, le autorità possono accettare un documento unico per dichiarazione di spedizione e introduzione; fino alle date di potenziamento dei sistemi nazionali d’importazione, può essere autorizzata anche l’uso di fattura o documento di trasporto.

Ammissione temporanea: mezzi di trasporto, residenza UE e soggetti ammessi

L’articolo 136, paragrafo 1, lettera a), è aggiornato con riferimento a palette, container e mezzi di trasporto e relativi pezzi di ricambio, accessori e attrezzature. L’articolo 207 introduce definizioni generali di uso commerciale e uso privato dei mezzi di trasporto. L’articolo 212, paragrafo 2, stabilisce che l’autorizzazione per l’ammissione temporanea dei mezzi dichiarati verbalmente è concessa alla persona che ha il controllo fisico delle merci al momento dello svincolo, salvo che agisca per conto di altri. L’articolo 215 introduce l’esenzione totale per le persone fisiche con residenza abituale nel territorio doganale dell’Unione che noleggiano privatamente veicoli stradali con contratto scritto con autonoleggio professionale; tali veicoli devono essere riesportati entro 8 giorni. L’articolo 220 estende l’esenzione totale per il materiale di conforto dei marittimi anche al richiedente e al titolare del regime stabiliti nell’Unione. Gli articoli 223, 228, 231, 232, 233, 234, 235 e 236 sono integrati per ammettere che richiedente e titolare del regime possano essere stabiliti nel territorio doganale dell’Unione in varie ipotesi di ammissione temporanea.

Uso finale e immagazzinamento misto

È inserito l’articolo 177 bis: l’autorizzazione al regime di uso finale deve stabilire modalità di identificazione e vigilanza doganale per l’immagazzinamento misto di prodotti dei capitoli 27 e 29 della nomenclatura combinata, o di tali prodotti con oli greggi di petrolio del codice NC 2709 00. Se i prodotti non hanno lo stesso codice NC a otto cifre o la stessa qualità commerciale e caratteristiche tecnico-fisiche, il mix è autorizzabile solo se l’intera miscela è destinata ai trattamenti di cui alla nota complementare 5 del capitolo 27.

Transito esterno in casi specifici

L’articolo 189 è riscritto per prevedere il vincolo al regime di transito esterno in diversi casi: esportazioni verso paesi terzi aderenti alla convenzione sul regime comune di transito o con transito comune, quando le merci sono oggetto di formalità per restituzioni all’esportazione nella PAC, provengono da scorte di intervento soggette a controllo d’uso/destinazione, sono ammissibili a rimborso o sgravio del dazio all’importazione ex articolo 118, paragrafo 1, del codice, oppure quando sono esportate e trasportate nel territorio dell’Unione in operazioni TIR o in regime ATA/Istanbul. Le merci di cui alla direttiva 2008/118/CE con posizione doganale unionale possono anch’esse essere vincolate al transito esterno.

Sigilli di modello particolare

È inserito l’articolo 197 bis: se uno speditore autorizzato, o un soggetto che chiede di diventarlo, presenta domanda di autorizzazione all’uso di sigilli di modello particolare, la domanda può essere presentata all’autorità doganale competente dello Stato membro in cui le operazioni di transito unionale devono iniziare.

Rettifiche e aggiornamenti degli allegati

Sono modificati gli allegati A e B e l’allegato 22-01, oltre a numerose rettifiche tecniche sugli allegati B-03, B-05 e 90. Gli aggiornamenti riguardano i requisiti in materia di dati, le note esplicative, i codici e i modelli di presentazione, nonché la sostituzione dei riferimenti al sistema armonizzato con la versione SA 2017 nell’allegato 22-01.

Come è indicizzato

Materiedazio doganaleorigine preferenzialetransito doganaleammissione temporaneaprocedimenti doganali elettronici

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