Regolamento (UE) 2018/1291
Regolamento delegato (UE) 2018/1291 della Commissione, del 16 maggio 2018, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 che integra il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di audit
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul regime di controllo previsto per i fondi collegati al regolamento (UE) n. 514/2014, chiarendo il ruolo delle autorità delegate, rafforzando la disciplina sugli audit e uniformando i criteri di campionamento e di rendicontazione alla Commissione. Viene precisato che l’autorità di audit deve svolgere audit di sistema, delle spese e dei conti, con regole dettagliate sulla popolazione auditabile, sui tassi di errore e sulle rettifiche finanziarie. È inoltre introdotto un modello standardizzato di relazione annuale di controllo da trasmettere tramite il sistema elettronico SFC2014 entro tre giorni lavorativi dalla richiesta di pagamento del saldo annuale.
Modifica del regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 in materia di designazione, funzioni e controlli delle autorità responsabili e delle autorità di audit per il Fondo asilo, migrazione e integrazione e lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, prevenzione e lotta alla criminalità e gestione delle crisi.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, alle autorità responsabili, alle autorità delegate, alle autorità di audit e, per i profili di controllo, agli organismi di audit coinvolti nell’attuazione dei programmi finanziati dal regolamento (UE) n. 514/2014, in particolare per il Fondo asilo, migrazione e integrazione e per lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi. Incide sulla designazione e sulle responsabilità di gestione e controllo, nonché sugli audit di sistema, delle spese e dei conti. È direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica del regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 in materia di audit e controllo dei fondi asilo, migrazione e sicurezza
Il regolamento delegato (UE) 2018/1291 modifica il regime di designazione, gestione e controllo previsto per i programmi finanziati dal regolamento (UE) n. 514/2014. L’intervento nasce dall’esigenza di chiarire il ruolo delle autorità delegate, uniformare gli audit di sistema e delle spese e rendere più omogenea la comunicazione dei risultati alla Commissione.
Ambito e finalità
La disciplina riguarda le autorità responsabili, le autorità delegate, le autorità di audit e gli eventuali organismi di audit coinvolti nella gestione dei fondi collegati al regolamento (UE) n. 514/2014, in particolare il Fondo asilo, migrazione e integrazione e lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi. L’obiettivo è assicurare una base comune per la verifica della legalità e regolarità della spesa, il controllo dei conti annuali e la valutazione dell’affidabilità dei sistemi nazionali.
Autorità delegate e organi esecutivi
All’articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 viene precisato che, se autorizzata dall’autorità responsabile, l’autorità delegata può operare anche come organo esecutivo ai sensi dell’articolo 8. La delega deve indicare con chiarezza i compiti trasferiti e, se del caso, i progetti per i quali l’autorità delegata può agire in tale veste.
Audit di sistema
L’articolo 14, paragrafo 1, impone all’autorità di audit di effettuare audit di sistema, audit delle spese e audit dei conti per poter formulare il parere richiesto ai fini della liquidazione annuale. Gli audit di sistema devono verificare se i sistemi di gestione e controllo dell’autorità responsabile hanno funzionato efficacemente e se forniscono ragionevole sicurezza sulla legittimità e regolarità dei dati finanziari contenuti nella richiesta di pagamento del saldo annuale.
Sulla base di tali audit, l’autorità di audit verifica anche la conformità ai requisiti fondamentali previsti dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/378 e accerta se l’autorità responsabile continui a soddisfare i criteri di designazione dell’allegato I del regolamento delegato (UE) n. 1042/2014.
Audit delle spese
Gli audit delle spese sono effettuati per ciascun esercizio finanziario su un campione adeguato estratto dai dati finanziari considerati ammissibili nel progetto di conti, dopo il completamento dei controlli previsti dall’articolo 27 del regolamento (UE) n. 514/2014 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/840. La popolazione auditabile comprende tutti i pagamenti dell’esercizio, inclusi prefinanziamenti, pagamenti intermedi, pagamenti finali, pagamenti per assistenza tecnica e sostegno operativo; per il Fondo Asilo, migrazione e integrazione comprende anche il numero di persone ricollocate, reinsediate, trasferite o legalmente ammesse.
Il controllo si basa su documenti giustificativi e può includere verifiche in loco delle spese dei beneficiari. Può inoltre riguardare il rispetto dei requisiti relativi alle persone ricollocate, reinsediate, trasferite o legalmente ammesse, per le quali è prevista una somma forfettaria. L’autorità di audit deve inoltre verificare la correttezza e completezza dei pagamenti registrati dall’autorità responsabile nel sistema contabile e la riconciliazione tra i diversi livelli della traccia di audit.
Se emergono un tasso di errore rilevante o problemi di natura sistemica, l’autorità di audit deve svolgere ulteriori esami, anche audit supplementari, per definire l’entità del problema. La soglia massima di rilevanza è fissata al 2 % del contributo dell’Unione riferito ai dati finanziari del progetto di conti. Le misure correttive raccomandate possono comprendere rettifiche finanziarie forfettarie in linea con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/378.
Campionamento
Il regolamento rafforza la disciplina del campionamento imponendo che il metodo sia definito o approvato dall’autorità di audit conformemente agli standard di audit riconosciuti a livello internazionale. Il metodo deve consentire la stima del tasso di errore totale del progetto di conti per l’esercizio finanziario e deve essere adeguatamente documentato nella relazione annuale di controllo.
Se non è possibile utilizzare un campionamento statistico, è ammesso un campionamento non statistico basato sul giudizio professionale dell’autorità di audit, a condizione che sia casuale e copra almeno il 10 % del valore dei dati finanziari del progetto di conti. Il regolamento consente anche la stratificazione dei dati finanziari in gruppi omogenei. Quando nel campione sono presenti pagamenti che liquidano prefinanziamenti di esercizi precedenti, tali prefinanziamenti rientrano nell’audit delle spese, ma ai fini della rendicontazione nella tabella 10.2 si considerano solo gli importi dell’esercizio in corso.
Audit dei conti
L’audit dei conti serve a garantire con ragionevole sicurezza che i conti annuali offrano un quadro fedele dei dati finanziari dichiarati nella richiesta di pagamento del saldo annuale. L’autorità di audit verifica la corretta registrazione di tutti i dati finanziari e dei contributi pubblici, la corrispondenza con i documenti contabili giustificativi, la coerenza degli importi dichiarati rispetto al sistema contabile, la corretta gestione degli importi ritirati, recuperati, da recuperare o non recuperabili e l’effettiva esecuzione dei controlli amministrativi, finanziari, operativi e sul posto.
Sulla base del tasso di errore totale risultante dagli audit delle spese e delle conclusioni dell’audit dei conti, l’autorità di audit calcola il tasso di errore residuo da utilizzare per il parere da trasmettere alla Commissione. Tale calcolo deve essere documentato nella relazione annuale di controllo.
Carenze sistemiche, raccomandazioni e monitoraggio
Qualora le attività di audit evidenzino carenze sostanziali nel funzionamento dei sistemi di gestione e controllo, l’autorità di audit deve valutare il relativo impatto finanziario secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2015/378, formulare raccomandazioni di misure correttive e preventive e monitorare l’attuazione di un piano d’azione da parte dell’autorità responsabile. L’autorità di audit comunica inoltre all’autorità designante se, a suo parere, l’autorità responsabile continua a rispettare i criteri di designazione.
Relazione annuale di controllo e trasmissione alla Commissione
Il regolamento impone che tutte le informazioni sulle attività di audit siano consolidate in una relazione annuale di controllo, da redigere secondo il modello contenuto nell’allegato II. La relazione deve essere trasmessa alla Commissione tramite il sistema elettronico di scambio dati previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 802/2014, entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data in cui l’autorità responsabile presenta la richiesta di pagamento del saldo annuale.
Contenuto dettagliato del modello allegato
Il modello di relazione annuale di controllo è strutturato in sezioni dedicate a:
- introduzione e identificazione degli organismi coinvolti;
- conformità ai criteri di designazione e modifiche significative dei sistemi di gestione e controllo;
- modifiche della strategia di audit, inclusi i metodi di campionamento;
- audit di sistema, con descrizione delle risultanze sui requisiti fondamentali e delle eventuali carenze sistemiche;
- audit delle spese, con dettaglio di campioni, errori, tassi di errore, rettifiche e misure correttive;
- audit dei conti, con conclusioni sulla fedeltà dei conti annuali;
- coordinamento con altri organismi di audit e controllo qualità;
- altre informazioni, incluse eventuali frodi o eventi successivi rilevanti;
- livello complessivo di affidabilità del sistema, espresso secondo categorie standardizzate.
Sono inoltre previsti allegati tabellari con i risultati degli audit di sistema, degli audit delle spese e degli eventuali audit supplementari sulle spese, includendo parametri di campionamento, tassi di errore, rettifiche finanziarie e livello di affidabilità complessivo.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Chiarimento sul ruolo dell’autorità delegata
All’articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 si chiarisce che, se autorizzata dall’autorità responsabile, l’autorità delegata può agire anche in veste di organo esecutivo di cui all’articolo 8. È inoltre precisato che l’atto di delega deve indicare i compiti delegati, inclusi, se del caso, i progetti nei quali l’autorità delegata può operare come organo esecutivo.
Tipologie di audit obbligatorie
L’articolo 14 è sostituito e stabilisce che, per formulare il parere richiesto ai fini della liquidazione annuale, l’autorità di audit effettua audit di sistema, audit delle spese e audit dei conti.
Audit di sistema e verifica dei criteri di designazione
Gli audit di sistema verificano l’efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo dell’autorità responsabile, così da fornire ragionevole sicurezza sulla legalità e regolarità dei dati finanziari contenuti nella richiesta di pagamento del saldo annuale. Sulla base di tali audit, l’autorità di audit verifica il rispetto dei requisiti fondamentali dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/378 e valuta se l’autorità responsabile continua a soddisfare i criteri di designazione dell’allegato I del regolamento delegato (UE) n. 1042/2014.
Audit delle spese: popolazione, campione e contenuto
Gli audit delle spese sono svolti per ciascun esercizio finanziario su un campione adeguato tratto dai dati finanziari considerati ammissibili nel progetto di conti, dopo tutti i controlli previsti dall’articolo 27 del regolamento (UE) n. 514/2014 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/840. La popolazione auditabile comprende tutti i pagamenti dell’esercizio, inclusi prefinanziamenti, pagamenti intermedi, pagamenti finali, pagamenti per assistenza tecnica e sostegno operativo; per il Fondo Asilo, migrazione e integrazione include anche il numero di persone ricollocate, reinsediate, trasferite o legalmente ammesse.
Audit delle spese: verifiche e soglia di rilevanza
Gli audit delle spese si basano su documenti giustificativi, possono includere verifiche sul posto delle spese dei beneficiari e, se del caso, la verifica del rispetto dei requisiti relativi a persone ricollocate, reinsediate, trasferite o legalmente ammesse. Se emerge un tasso di errore rilevante o problemi sistemici che possano incidere su altri pagamenti, l’autorità di audit deve svolgere ulteriori esami, anche audit supplementari. La soglia massima di rilevanza è fissata al 2 % del contributo dell’Unione relativo ai dati finanziari del progetto di conti.
Metodo di campionamento per gli audit delle spese
L’autorità di audit deve definire il metodo di selezione del campione in conformità agli standard internazionalmente riconosciuti e documentare nella relazione annuale di controllo il giudizio professionale impiegato, i parametri di campionamento e la metodologia seguita. Se il campionamento statistico non è utilizzabile, può essere adottato un campionamento non statistico, purché sia casuale e copra almeno il 10 % del valore dei dati finanziari nel progetto di conti. Il metodo deve consentire di stimare il tasso di errore totale dell’intera popolazione; è ammessa la stratificazione dei dati finanziari.
Trattamento dei prefinanziamenti nei campioni auditati
Se il campione comprende pagamenti intermedi e/o finali che liquidano prefinanziamenti dichiarati in esercizi precedenti, tali prefinanziamenti rientrano nell’audit delle spese. Tuttavia, ai fini della comunicazione nella tabella 10.2, i tassi di errore e la copertura sono calcolati solo sulla base del campione estratto dai dati finanziari dell’esercizio in corso.
Audit dei conti e calcolo del tasso di errore residuo
L’audit dei conti deve fornire ragionevole sicurezza che i conti annuali offrano un quadro fedele dei dati finanziari dichiarati nella richiesta di pagamento del saldo annuale. L’autorità di audit verifica la corretta registrazione dei dati finanziari e dei contributi pubblici, la corrispondenza con i documenti giustificativi, la coerenza tra importi dichiarati e sistema contabile, la correttezza degli importi ritirati, recuperati, da recuperare o non recuperabili e l’effettiva esecuzione dei controlli amministrativi, finanziari, operativi e sul posto. Sulla base del tasso di errore totale e dei risultati degli audit dei conti, l’autorità calcola il tasso di errore residuo per il parere da esprimere alla Commissione.
Gestione delle carenze sostanziali e misure correttive
Se le attività di audit evidenziano carenze sostanziali del sistema di gestione e controllo, l’autorità di audit valuta l’impatto finanziario secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2015/378, formula raccomandazioni correttive e preventive e monitora l’attuazione di un piano d’azione dell’autorità responsabile per ripristinare l’efficacia dei sistemi.
Comunicazione alla Commissione e relazione annuale di controllo
L’autorità di audit deve comunicare alla Commissione tutte le informazioni sulle attività di audit tramite una relazione annuale di controllo redatta secondo il modello dell’allegato. La relazione è trasmessa mediante il sistema elettronico di scambio dati di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 802/2014 entro 3 giorni lavorativi dalla data in cui l’autorità responsabile presenta la richiesta di pagamento del saldo annuale. Il regolamento introduce un nuovo allegato II con il modello dettagliato della relazione.
Contenuto del modello di relazione annuale di controllo
L’allegato II disciplina in modo analitico le sezioni della relazione annuale: introduzione, conformità ai criteri di designazione e modifiche del sistema, modifiche della strategia di audit, audit di sistema, audit delle spese, audit dei conti, coordinamento tra organismi di audit, altre informazioni, livello complessivo di affidabilità e allegati tabellari 10.1, 10.2 e 10.3. Il modello richiede anche informazioni su frodi, eventi successivi, rettifiche finanziarie, tassi di errore, stratificazione del campione e valutazione complessiva del sistema.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 16 mag 2018Regolamento (UE) 2018/720
- Regolamento · 16 mag 2018Regolamento (UE) 2018/721
- Regolamento · 16 mag 2018Regolamento (UE) 2018/722
- Regolamento · 16 mag 2018Regolamento (UE) 2018/723
- Regolamento · 16 mag 2018Regolamento (UE) 2018/724
- Regolamento · 16 mag 2018Regolamento (UE) 2018/1063
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →