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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/724

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/724 della Commissione, del 16 maggio 2018, relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America

Normativa europea32018R0724

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dà attuazione alla reazione dell’Unione alle misure di salvaguardia adottate dagli Stati Uniti su prodotti di acciaio e alluminio, qualificandole come misure di fatto incompatibili con l’equilibrio di concessioni previsto dagli accordi OMC. A tal fine la Commissione sospende concessioni tariffarie verso gli Stati Uniti e prepara l’applicazione di dazi doganali supplementari su una lista di prodotti originari USA, articolata in due fasi. Le misure sono concepite in modo proporzionato rispetto al danno economico subito dall’industria dell’Unione e possono essere adattate in funzione di eventuali esclusioni o sviluppi della controversia in sede OMC.

Misure di politica commerciale dell’Unione nei confronti di determinati prodotti originari degli Stati Uniti, mediante sospensione di concessioni tariffarie e previsione di dazi supplementari in risposta alle misure di salvaguardia statunitensi su acciaio e alluminio.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America elencati negli allegati I e II, individuati tramite codici della nomenclatura combinata. Le misure riguardano in particolare prodotti di vari settori, inclusi alimentari, tessili, calzature, vetro, articoli metallici, imbarcazioni e altri beni industriali e di consumo. Restano esclusi i prodotti per i quali, prima dell’entrata in vigore del regolamento, sia stata rilasciata una licenza d’importazione che comporti esenzione o riduzione del dazio, nonché i prodotti per i quali l’importatore dimostri che l’esportazione dagli Stati Uniti verso l’Unione sia avvenuta prima della data di applicazione del dazio supplementare. L’applicazione effettiva dei dazi è subordinata, per la seconda fase, a specifiche date e/o all’evoluzione della controversia OMC.

Misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti

Il regolamento si inserisce nel contesto della reazione dell’Unione alle misure di salvaguardia adottate dagli Stati Uniti l’8 marzo 2018 su determinati prodotti di acciaio e alluminio, considerate nel loro contenuto come misure di salvaguardia e non come vere eccezioni di sicurezza ai sensi del GATT 1994. Poiché le consultazioni con gli Stati Uniti non hanno portato a una soluzione soddisfacente, la Commissione attiva il meccanismo previsto dal regolamento (UE) n. 654/2014 per sospendere concessioni o obblighi sostanzialmente equivalenti e riequilibrare i rapporti commerciali.

Contesto OMC e base giuridica

La Commissione richiama l’accordo OMC sulle misure di salvaguardia, che riconosce al membro esportatore interessato il diritto di sospendere concessioni o altri obblighi sostanzialmente equivalenti, in mancanza di un esito soddisfacente delle consultazioni e salvo mancata disapprovazione del Consiglio per gli scambi di merci OMC. Il regolamento si fonda sull’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 654/2014, che consente alla Commissione di adottare misure di politica commerciale per esercitare i diritti dell’Unione in risposta a violazioni o squilibri nelle relazioni commerciali internazionali.

Valutazione economica e criteri di selezione

La Commissione evidenzia che le misure statunitensi possono produrre effetti economici negativi rilevanti sull’industria dell’Unione, limitando in modo significativo le esportazioni verso il mercato USA. Per il 2017 il valore delle importazioni dell’Unione negli Stati Uniti dei prodotti interessati è indicato in almeno 6,41 miliardi di EUR, di cui 5,30 miliardi per l’acciaio e 1,11 miliardi per l’alluminio.

Nella selezione dei prodotti oggetto di sospensione, la Commissione dichiara di aver applicato i criteri oggettivi di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 654/2014, con attenzione in particolare a:

  • proporzionalità delle misure;
  • capacità di sostenere i settori dell’Unione colpiti;
  • minimizzazione degli effetti economici negativi sull’Unione, comprese le materie prime essenziali.

Struttura delle misure: due fasi di dazi supplementari

Il regolamento non applica direttamente i dazi, ma autorizza e delimita un successivo atto di esecuzione della Commissione. Le misure sono articolate in due fasi.

Nella prima fase può essere imposto un dazio ad valorem massimo del 25% sui prodotti elencati nell’allegato I, con effetto dal 20 giugno 2018. La logica della misura è dichiaratamente corrispondente all’aumento tariffario del 25% imposto dagli Stati Uniti su determinati prodotti di acciaio provenienti dall’Unione.

Nella seconda fase, per i prodotti elencati nell’allegato II, possono essere applicati ulteriori dazi ad valorem massimi del 10%, 25%, 35% e 50%. La data di decorrenza è fissata al 23 marzo 2021, oppure, se anteriore, al quinto giorno successivo alla decisione dell’organo di risoluzione delle controversie OMC che dichiari non conformi le misure statunitensi; in tal caso la Commissione deve pubblicare un avviso in Gazzetta ufficiale con la data della decisione o della notifica.

Prodotti interessati e logica di proporzionalità

Gli allegati contengono una lunga lista di prodotti identificati con codici NC 2018. L’allegato I riguarda una prima lista di prodotti soggetti a un dazio supplementare del 25%; l’allegato II contiene prodotti per i quali si prevedono dazi differenziati del 10%, 25%, 35% o 50%.

La Commissione afferma che l’ammontare complessivo delle misure è proporzionato e non eccede il valore delle importazioni dell’Unione colpite dalle misure statunitensi. Inoltre, nella prima fase viene utilizzata solo una parte del valore complessivo disponibile, mentre la seconda fase può intervenire solo successivamente o in caso di decisione OMC favorevole all’Unione.

Esclusioni e tutela degli operatori

Sono previste due esclusioni principali dall’applicazione dei dazi supplementari:

  • i prodotti per i quali, prima dell’entrata in vigore del regolamento, sia stata rilasciata una licenza d’importazione che comporti esenzione o riduzione del dazio;
  • i prodotti per i quali l’importatore possa dimostrare che l’esportazione dagli Stati Uniti verso l’Unione è avvenuta prima della data di applicazione del dazio supplementare.

Queste clausole attenuano l’impatto delle misure su operazioni già avviate o giuridicamente consolidate.

Rapporti con l’OMC e durata delle misure

Il regolamento precisa che la sospensione delle concessioni può essere mantenuta finché gli Stati Uniti applichino o riapplichino le misure di salvaguardia in danno dei prodotti dell’Unione. La Commissione è tenuta a pubblicare un avviso nella Gazzetta ufficiale quando gli Stati Uniti cessino di applicare tali misure.

Viene inoltre chiarito che il regolamento non pregiudica la questione della compatibilità delle misure statunitensi con le pertinenti norme OMC, lasciando impregiudicata la valutazione di merito sulla loro conformità.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, scelta coerente con il carattere preliminare dell’atto e con i termini applicabili in ambito OMC. Esso è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Sospensione di concessioni tariffarie verso gli Stati Uniti

L’articolo 1 dispone che la Commissione informi immediatamente per iscritto il Consiglio per gli scambi di merci dell’OMC e, comunque, non oltre il 18 maggio 2018, che l’Unione sospende, a partire dal 20 giugno 2018 e salvo disapprovazione del Consiglio OMC, l’applicazione delle concessioni tariffarie di cui al GATT 1994 con riguardo ai prodotti degli allegati I e II, al fine di consentire l’applicazione di dazi supplementari.

Dazi supplementari in due fasi

L’articolo 2 stabilisce i parametri per un successivo atto di esecuzione della Commissione: nella prima fase può essere applicato un dazio ad valorem supplementare massimo del 25% sui prodotti dell’allegato I, a decorrere dal 20 giugno 2018; nella seconda fase possono applicarsi dazi ad valorem massimi del 10%, 25%, 35% e 50% sui prodotti dell’allegato II a partire dal 23 marzo 2021 oppure, se anteriore, dal quinto giorno successivo alla decisione dell’organo di risoluzione delle controversie OMC che accerti l’incompatibilità delle misure statunitensi con l’accordo OMC.

Collegamento con la persistenza delle misure statunitensi

L’articolo 3 prevede che la sospensione possa essere esercitata finché gli Stati Uniti applichino o riapplichino le misure di salvaguardia che penalizzano i prodotti dell’Unione. La Commissione deve pubblicare nella Gazzetta ufficiale un avviso indicante la data in cui gli Stati Uniti hanno cessato di applicare tali misure.

Esenzioni per licenze e spedizioni anteriori

L’articolo 4 esclude dall’applicazione del dazio supplementare i prodotti per i quali sia stata rilasciata, prima dell’entrata in vigore del regolamento, una licenza d’importazione con esenzione o riduzione del dazio e i prodotti per i quali gli importatori dimostrino che l’esportazione dagli Stati Uniti verso l’Unione è avvenuta prima della data di applicazione del dazio supplementare.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 5 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialedazi doganalicommercio internazionaleorganizzazione mondiale del commerciomisure di salvaguardia

Testo integrale

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