Cassazione Penale, Sentenza n. 16626/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Venezia che confermava gli arresti domiciliari disposti dal GIP di Verona. Mininno deduceva: violazione della disciplina sul Fondo di garanzia e legittimità dell'utilizzo delle anticipazioni, opponeva che la fattispecie di malversazione (art. 316-bis) richieda la scadenza di un termine essenziale e che le somme erano state impiegate nei termini/ambiti consentiti; contestava inoltre la sussistenza delle esigenze cautelari e ha depositato una consulenza contabile ex post. Fortuna contestava la gravità indiziaria, rilevando che le somme erano state successivamente riaccreditate e che, al più, si tratterebbe di tentata malversazione; ha messo in dubbio la sua qualità di imprenditore (requisito per 316-bis), la configurabilità dei reati di riciclaggio/autoriciclaggio e la fondatezza delle esigenze cautelari, evidenziando la restituzione dei finanziamenti e la remissione in bonis delle somme. I difensori hanno altresì denunciato vizi nella determinazione del tempus commissi del delitto e nella scelta della misura cautelare.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto inammissibili le deduzioni basate su documenti e chiarimenti emessi dopo l'adozione del provvedimento impugnato e non poteva valutarne la rilevanza in Cassazione. Sulla sostanza, ha confermato l'orientamento secondo cui la malversazione ex art. 316-bis si perfeziona al momento della scadenza di un termine essenziale previsto o quando diviene impossibile destinare definitivamente le somme alla finalità pubblicistica; pertanto il giudice di merito poteva ritenere perfezionata la condotta anche in assenza di termine contrattuale formale, quando emergano evidenze di distrazione e di mancata e tempestiva ricostituzione della provvista. Ha poi ritenuto provate, in senso grave e indiziario, le condotte di riciclaggio/trasferimento di somme volte a ostacolare l'accertamento della provenienza illecita. Le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, personalità, modus operandi sistematico, complicità di funzionari bancari) sono state valutate congruamente e la misura degli arresti domiciliari confermata come proporzionata e necessaria. In sintesi: rigetto dei ricorsi e conferma delle misure cautelari.
Norme richiamate
art. 316-bis c.p.
La cassazione interpreta il delitto di malversazione come consumato al momento della scadenza di un termine essenziale previsto in contratto o quando sia comunque divenuta impossibile la destinazione dei fondi alla finalità pubblicistica; non si considera consumato fintanto che residuino spazi per la realizzazione della finalità, salvo che il mancato rispetto di vincoli contrattuali renda irreversibilmente frustrata la tutela.
art. 648-bis c.p.
Il delitto di riciclaggio è riconosciuto anche per prelievi o trasferimenti successivi a precedenti versamenti che rendano difficile l'accertamento della provenienza del denaro; può avere consumazione prolungata e modalità frammentarie.
art. 648-ter.1 c.p.
Richiamata in contestazione connessa (autoriciclaggio/ulteriori ipotesi di reato contro il patrimonio) e valorizzata con riferimento all'elemento soggettivo e alle operazioni di spostamento di denaro tra conti.
art. 274 c.p.p.
La valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di recidiva, pericolosità, pervicacia) deve essere riferita alla personalità del singolo; la Corte conferma la proporzionalità della custodia extramuraria rispetto a misure interdittive quando emerga la capacità dell'indagato di eludere vincoli e di usare terzi come schermo.
art. 173 dispos. att. c.p.p.
Richiama i termini di deduzione dei motivi in cassazione (richiami formali alla corretta esposizione dei motivi secondo la disciplina procedurale).
art. 606, comma 1 c.p.p.
Limita il sindacato della Corte di Cassazione agli 'errori' esposti dalle parti; la Cassazione non può entrare nel merito valutativo dei fatti se le censure non denunciano errori di diritto o vizi specifici di motivazione.
artt. 585 c.p.p., 311 c.p.p., 325 c.p.p.
La produzione in cassazione di 'motivi nuovi' è consentita nei limiti previsti, mentre la produzione di documenti nuovi è ammissibile solo in casi molto ristretti; la Corte ha escluso la rilevanza di documenti e chiarimenti sopravvenuti dopo il provvedimento impugnato.
Massime di principio
- La malversazione (art. 316-bis) si consuma con la scadenza di un termine essenziale o quando diventa impossibile destinare definitivamente le somme alla finalità pubblicistica; l'assenza di un termine formale non esclude la consumazione se i fatti dimostrano l'irreversibile deviazione della destinazione.
- La semplice restituzione successiva delle somme non elimina automaticamente la rilevanza penale: conta la tempestività, la rispettiva destinazione e le risultanze oggettive sui flussi finanziari (anche captazioni e movimenti bancari).
- Il reato di riciclaggio può essere progressivo e frammentario: trasferimenti anche tracciabili possono integrare la fattispecie se idonei a ostacolare l'accertamento della provenienza illecita.
- In cassazione non sono ammissibili documenti o chiarimenti sopravvenuti alla decisione impugnata salvo strettissimi limiti; le doglianze basate su prove nuove vanno sollevate nei precedenti gradi di giudizio.
- Le censure sulle esigenze cautelari sono ammissibili in Cassazione solo se denunciano violazioni specifiche di legge o manifesta illogicità della motivazione; non è sufficiente proporre una diversa valutazione degli elementi di fatto.
- La valutazione della misura cautelare è individuale: posizioni differenti tra coindagati possono essere legittime se fondate su elementi personali e di ruolo diversi (pervicacia, capacità di eludere vincoli, uso di terzi).
- Elementi quali intercettazioni, analisi dei flussi finanziari e comportamenti reiterati possono costituire base sufficiente per ritenere la gravità indiziaria e la sussistenza delle esigenze cautelari.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16530/2025 del 05/05/2025
- Sentenza penale · 5 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16532/2025 del 05/05/2025
- Sentenza penale · 5 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16533/2025 del 05/05/2025
- Sentenza penale · 5 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16534/2025 del 05/05/2025
- Sentenza penale · 5 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16536/2025 del 05/05/2025
- Sentenza penale · 5 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16539/2025 del 05/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →