Sentenza n. 6092/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento del diniego del 29/9/2025 sull'istanza di accesso ambientale ex art. 3 D.Lgs. 195/2005, inoltrata al Comune di Fiumicino in data 10/9/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso ambientale alla documentazione relativa al sopralluogo della polizia locale e alle attività di movimentazione di terre e rocce da scavo connesse alla realizzazione di un impianto
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., il diniego opposto dal Comune di Fiumicino all'istanza di accesso ambientale presentata il 10 settembre 2025 ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 195/2005. La richiesta riguardava i documenti e il verbale formati dalla polizia locale in occasione del sopralluogo effettuato presso l'area nella quale erano in corso attività di movimentazione di terre e rocce da scavo, connesse alla realizzazione di un impianto. Il Comune aveva inizialmente motivato il diniego con il difetto di rappresentanza e con la carenza di motivazione dell'istanza, formulata secondo il ricorrente ai sensi della l. 241/1990; nonostante la successiva trasmissione della delega, dei documenti identificativi e di chiarimenti sull'interesse ambientale della richiesta, l'accesso non era stato consentito. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. 195/2005, sostenendo che la documentazione richiesta costituiva informazione ambientale, in quanto riferita a un impianto e a operazioni di scavo potenzialmente incidenti sul suolo, sulle acque sotterranee e sulla salute umana. Ha inoltre evidenziato la propria vicinitas rispetto all'area interessata e il conseguente interesse ambientale qualificato. Il Comune, pur indicato in fatto come costituito, non ha fornito una contestazione idonea a confutare tali deduzioni; le società intimate non si sono costituite.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ex art. 116 c.p.a., ritenendo adeguatamente motivata l'istanza ai sensi degli artt. 2 e 3 del d.lgs. 195/2005. Il Collegio ha valorizzato la natura ambientale della documentazione richiesta, concernente un impianto e attività di movimentazione di terre e rocce da scavo potenzialmente rilevanti per l'ambiente e la salute umana, nonché la vicinitas del richiedente, dalla quale deriva un interesse ambientale qualificato. Il diniego è stato quindi annullato e al Comune di Fiumicino è stata ordinata l'ostensione di tutti i documenti richiesti. Le spese sono state poste esclusivamente a carico del Comune, nella misura di euro 1.000, mentre sono state compensate nei confronti delle due società intimate non costituite.
Norme richiamate
art. 3 d.lgs. 195/2005
La disposizione fonda il diritto di accesso all'informazione ambientale; l'istanza è stata ritenuta adeguatamente motivata perché riferita a documenti concernenti un impianto e attività di movimentazione di terre e rocce da scavo potenzialmente incidenti sull'ambiente e sulla salute umana.
art. 2 d.lgs. 195/2005
La disciplina dell'accesso ambientale è stata applicata alla documentazione relativa a un impianto e a operazioni di scavo potenzialmente rilevanti per il suolo, le acque sotterranee e la salute umana.
art. 116 c.p.a.
Il ricorso avverso il diniego di accesso è stato trattato secondo il rito speciale e accolto con ordine di esibizione della documentazione.
artt. 9 e 41 Cost.
Sono richiamati per qualificare la sensibilità dell'interesse ambientale fatto valere dal richiedente, anche in ragione della sua vicinanza all'area interessata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base, insieme agli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679, per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L'accesso ambientale può riguardare documenti relativi a impianti e attività di movimentazione di terre e rocce da scavo quando tali attività siano potenzialmente incidenti sul suolo, sulle acque sotterranee o sulla salute umana.
- Ai fini dell'accesso ambientale, la vicinanza del richiedente all'area interessata dall'impianto o dall'attività costituisce un elemento idoneo a qualificare l'interesse ambientale fatto valere, senza necessità di dimostrare un interesse ulteriore rispetto a quello previsto dalla disciplina speciale.
- Un'istanza di accesso ambientale è adeguatamente motivata quando individua documenti collegati a un impianto o a un'attività suscettibile di produrre effetti sull'ambiente e sulla salute umana.
- Il diniego di accesso non è legittimo quando l'amministrazione non considera la disciplina speciale dell'accesso ambientale e si limita a opporre carenze formali o motivazionali nonostante il richiedente abbia successivamente fornito chiarimenti e documentazione integrativa.
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