Cassazione Penale, Sentenza n. 46247/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente relativo al profitto ritenuto del reato previsto dall'art. 10‑quater d.lgs. n. 74/2000 (indebita compensazione). I principali profili di censura erano: 1) carenza di motivazione sull'illegittimità del sequestro rispetto al vincolo di destinazione gravante sugli immobili (richiamando la legge n. 112/2016 e l'art. 2645‑ter c.c.); 2) rilevanza civile/amministrativa (e non penale) della condotta di "accollo" e della compensazione, atteso che gli artt. 10‑quater e 17 d.lgs. 241/1997 nulla avrebbero previsto sull'accollo; 3) esistenza di cause di non punibilità o di definizione agevolata (art. 6 d.l. n. 119/2018 e art. 13 d.lgs. n. 74/2000) che avrebbero reso irrilevanti i fatti penalmente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per genericità e manifestamente infondato quanto alla tesi dell'accollo, confermando l'orientamento giurisprudenziale per cui l'accollo che realizza una compensazione illecita può integrare il reato di indebita compensazione ex art. 10‑quater. Ha inoltre affermato che la causa di non punibilità prevista dall'art. 13 d.lgs. n. 74/2000 richiede l'integrale pagamento degli importi dovuti e quindi il richiamo a possibili definizioni agevolate è irrilevante se non provato l'integrale pagamento. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto infondato che il vincolo di destinazione ex art. 2645‑ter c.c. ostasse al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente: il vincolo non trasferisce la proprietà né costituisce un diritto reale tale da rendere i beni appartenenti a persona estranea al reato, ma limita la destinazione d'uso; la giurisprudenza ha già stabilito che il vincolo non impedisce il sequestro o la confisca per equivalente ove ricorra la responsabilità patrimoniale. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 10‑quater d.lgs. n. 74/2000
Il reato di indebita compensazione può essere integrato da operazioni di 'accollo' e compensazione tra soggetti diversi quando tali operazioni rientrano in schemi di evasione fiscale; la giurisprudenza ritiene quindi penalmente rilevante l'accollo finalizzato a compensazioni illecite.
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Consente il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente; il vincolo di destinazione non è ostativo a tale sequestro quando il bene è nella disponibilità del soggetto responsabile del reato.
art. 2645‑ter cod. civ.
«Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità ... possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; ... I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo.»
Il vincolo di destinazione crea una separazione funzionale dei beni rispetto al patrimonio generale ma non trasferisce la proprietà né costituisce un diritto reale pieno; pertanto non impedisce in via assoluta il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente quando il bene è nella disponibilità del proprietario e non ricorre l'ipotesi di intestazione fittizia a terzi.
art. 17 d.lgs. n. 241/1997
La disciplina della compensazione prevista dall'art. 17 richiede che la compensazione avvenga tra i medesimi soggetti del rapporto d'imposta; ne consegue che l'accollo che realizza compensazioni tra soggetti differenti non trova copertura nella norma amministrativa e può assumere rilevanza penale.
art. 13 d.lgs. n. 74/2000
La causa di non punibilità prevista richiede l'integrale pagamento delle somme dovute; la mera adesione a procedure agevolative o la loro possibilità non sostituisce la prova dell'integrale estinzione del debito ai fini della non punibilità.
art. 12‑bis d.lgs. n. 74/2000
Norma richiamata in relazione alla confisca per equivalente; la confisca prevista può essere realizzata mediante sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. anche su beni vincolati dalla destinazione quando il vincolo non preclude la confisca.
legge n. 112/2016
Richiamata dalla ricorrente in relazione al vincolo di destinazione; il richiamo non è risultato decisivo perché la Corte ha ritenuto che il vincolo previsto non impedisca il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente salvo specifica situazione in cui il debito sia stato contratto per scopi conformi al vincolo.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in cassazione.
Massime di principio
- Il vincolo di destinazione ex art. 2645‑ter c.c. non trasferisce la proprietà né costituisce di per sé un ostacolo assoluto al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente: è necessario dimostrare specificamente che il debito sia stato contratto per scopi conformi al vincolo perché il bene sia sottratto all'aggressione patrimoniale.
- L'accollo fiscale che realizza compensazioni tra soggetti diversi può integrare il reato di indebita compensazione ex art. 10‑quater d.lgs. 74/2000, poiché l'istituto della compensazione amministrativa (art. 17 d.lgs. 241/1997) richiede che la compensazione avvenga tra gli stessi soggetti dell'obbligazione tributaria.
- La causa di non punibilità ex art. 13 d.lgs. n. 74/2000 (o l'adesione a forme di definizione agevolata) opera solo se è dimostrato l'integrale pagamento; la mera possibilità o adesione non elimina automaticamente la responsabilità penale.
- In sede di impugnazione cautelare è necessario contestare in modo specifico e motivato la ricostruzione del giudice di merito: motivi generici sono inammissibili e possono condurre al rigetto del ricorso.
- Se si intende opporsi a un sequestro su beni vincolati, occorre produrre prova dettagliata sia della natura e portata del vincolo (trascrizione, contenuti) sia dell'inesistenza della disponibilità del soggetto indagato ovvero che i debiti sono stati contratti esclusivamente per gli scopi del vincolo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46234/2022 del 07/12/2022
- Sentenza penale · 7 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46235/2022 del 07/12/2022
- Sentenza penale · 7 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46236/2022 del 07/12/2022
- Sentenza penale · 7 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46237/2022 del 07/12/2022
- Sentenza penale · 7 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46238/2022 del 07/12/2022
- Sentenza penale · 7 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46239/2022 del 07/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →