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Sentenza

Sentenza n. 4052/2026 - Roma, Sezione 2

per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2022; - del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici pergli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022; - della “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” raggiunta in seno alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 28 settembre 2022; - dell’Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; - ove occorra, della Circolare del Ministero della Salute e M.E.F. 26 febbraio 2020, prot. n. 5496; - della determinazione n. 10 del 12 dicembre 2022 del Direttore generale del Dipartimento promozione della salute e del benessere animale della Regione Puglia, recante “Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 21/4/2023: - dell’atto dirigenziale n. 1 del 8 febbraio 2023 recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. - Presa d’atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto”, pubblicato sul portale istituzionale della Regione Puglia il 9 febbraio 2023, unitamente agli inerenti allegati; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22/6/2023: - della deliberazione della Giunta regionale della Regione Basilicata del 30 marzo 2023, n. 207, recante “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015-2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del DL n. 78/2015”, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Basilicata del 1° aprile 2023, unitamente ai relativi allegati; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 26/10/2023: – della Deliberazione della Giunta regionale della Regione Basilicata del 28 luglio 2023, n. 444, recante “DGR 207/2023-Approvazione e Aggiornamento degli elenchi delle Aziende fornitrici di dispositivi medici, soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015-2018, ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del DL n.78/2015 e del DL 30 marzo 2023, n.34,convertito in L.56/2023”, unitamente ai relativi allegati;

Giustizia amministrativa202216816

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti ministeriali, accordo Stato-Regioni e provvedimenti regionali di determinazione e attribuzione degli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida, l'intesa della Conferenza Stato-Regioni, l'accordo del 7 novembre 2019 sulla determinazione dei tetti regionali, nonché i successivi provvedimenti delle Regioni Puglia e Basilicata che hanno individuato le aziende soggette al ripiano e i relativi importi. Il testo della sentenza non riporta il contenuto specifico dei motivi di illegittimità dedotti. Nelle more del giudizio è intervenuto l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto, per gli anni 2015-2018, l'estinzione degli obblighi mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato tale pagamento e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché tale esito presuppone, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, la comunicazione al Tribunale da parte delle Regioni dei provvedimenti di accertamento dell'avvenuto pagamento. Poiché tale conferma regionale mancava, il Collegio ha dichiarato il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo comunque decisiva la dichiarazione della ricorrente di avere pagato il 25 per cento degli importi, dalla quale emergeva il venir meno dell'interesse a una decisione sul merito. Le spese sono state compensate; i contributi unificati sono rimasti a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    La disposizione costituisce il fondamento degli obblighi di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e dei provvedimenti regionali impugnati.

  • art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali ... L'integrale versamento ... estingue l'obbligazione ... precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale ...

    La cessazione della materia del contendere sui ricorsi contro i provvedimenti regionali presuppone l'accertamento e la comunicazione al TAR, da parte delle Regioni, dell'avvenuto versamento della quota ridotta. In assenza di tale comunicazione, la dichiarazione di pagamento della ricorrente determina comunque la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale per la trattazione da remoto all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere prevista da una disposizione speciale che subordina tale esito alla comunicazione dell'amministrazione richiede il verificarsi e la documentazione della specifica condizione prevista dalla legge; in mancanza, non può essere pronunciata la cessazione della materia del contendere.
  • La dichiarazione della parte ricorrente di avere adempiuto all'obbligazione oggetto del giudizio può dimostrare, anche in assenza della conferma amministrativa richiesta dalla legge, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito e comportare l'improcedibilità del ricorso.
  • La sopravvenuta carenza di interesse deve essere dichiarata quando, per effetto di una disciplina successiva e dell'adempimento dichiarato dalla parte, non residui un'utilità concreta e attuale conseguibile mediante la pronuncia giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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