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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16703/2023 del 19/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente era stata condannata per il delitto di ricettazione (art. 648 c.p.). Ha impugnato la sentenza deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione perché la sua condotta si sarebbe limitata all'uso del telefonino successivamente appropriato dalla figlia (contestando la sussistenza di una partecipazione al reato di ricettazione); 2) eccessività e illogicità della pena senza adeguata motivazione; 3) mancata applicazione dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 156/2020 che ha reso applicabile la causa di non punibilità anche all'ipotesi lieve di ricettazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i primi due motivi inammissibili o manifestamente infondati, confermando la correttezza della motivazione sulla responsabilità (la Corte d'appello aveva rilevato che la ricorrente aveva acquisito la disponibilità autonoma del telefonino, avendovi inserito la propria SIM). Il terzo motivo è stato invece accolto: alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 156/2020 l'esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) è applicabile anche all'ipotesi di ricettazione lieve; i presupposti di applicabilità risultano immediatamente valutabili dagli atti e non richiedono ulteriori accertamenti. Conseguentemente la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato non è punibile ai sensi dell'art. 131-bis c.p.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sostanziale del reato contestato; la Corte d'appello ha qualificato la condotta come ricettazione e ha applicato la corrispondente pena; la Cassazione ha ritenuto che l'ipotesi concreta fosse quella lieve cui si applica la causa di esclusione prevista dall'art. 131-bis a seguito della pronuncia della Corte costituzionale

  • art. 131-bis cod. pen.

    Disciplina della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte costituzionale (n. 156/2020) ha reso applicabile la norma anche all'ipotesi di ricettazione lieve e la Cassazione ha ritenuto ricorrere in concreto i presupposti per esimere la punibilità

  • Corte costituzionale, sent. n. 156 del 2020

    Pronuncia che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del diverso trattamento normativo che escludeva la causa di non punibilità per talune fattispecie, rendendo possibile l'applicazione dell'art. 131-bis anche alla ricettazione lieve

  • art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen.

    Autorizza la Corte di Cassazione a decidere senza rinviare alla sede di merito quando la decisione non richiede ulteriori accertamenti di fatto; la Corte l'ha richiamato per applicare direttamente l'art. 131-bis nel giudizio di legittimità

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limite alla esposizione dei motivi in cassazione e richiesto per la motivazione strettamente necessaria nella esposizione del ricorso; richiamato processualmente nella fase di ammissione dei motivi

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma processo penale richiamata nei motivi di impugnazione relativi alla motivazione e al contraddittorio delle parti

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Norma processuale citata nei motivi di ricorso relativi alla legge applicabile e agli aspetti di vizio della motivazione

  • art. 132 e 133 cod. pen.

    Norme sul trattamento sanzionatorio (determinazione ed estremi della pena) richiamate dalla ricorrente per contestare l'eccessività della pena; la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello logica e non irragionevole

  • art. 192 cod. proc. pen. (richiamato anche nel ricorso)

    Ulteriore richiamo procedurale relativo alla complessiva valutazione della motivazione della sentenza impugnata

Massime di principio

  • Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 156/2020, l'esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) può essere applicata anche ai casi di ricettazione lieve quando gli elementi che ne consentono l'applicazione risultano immediatamente verificabili dagli atti
  • La Corte di Cassazione può riconoscere direttamente la causa di non punibilità in sede di legittimità senza rinvio (art. 620 c.p.p.) se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto
  • La mera utilizzazione di un bene oggetto di reato da parte di chi non ha partecipato al fatto acquisitivo non costituisce automaticamente ricettazione; tuttavia, l'acquisizione di una detenzione autonoma e l'esistenza di atti concreti che dimostrino il controllo (es. inserimento di SIM) possono giustificare una responsabilità per ricettazione
  • I motivi di impugnazione che sollevano questioni di valutazione del merito o ripropongono una lettura alternativa della prova sono spesso inammissibili in Cassazione se la Corte d'appello ha fornito una motivazione logica e persuasiva
  • Una pronuncia costituzionale intervenuta dopo la sentenza di merito può essere dedotta in cassazione se la parte non ha potuto sollevarla precedentemente; in tal caso la cassazione può valutare l'applicabilità retroattiva della nuova interpretazione normativa quando rilevabile dagli atti

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