Cassazione Civile, Ordinanza n. 28864/2025 del 31/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa all'imposta di registro su un decreto ingiuntivo. La società contribuente sosteneva che l'avviso di liquidazione prodromico fosse stato notificato in modo invalido: in particolare lamentava l'assenza, nella relata, dell'indicazione del numero della raccomandata informativa; inoltre deduceva ulteriori irregolarità dell'avviso di ricevimento (identificazione incompleta del destinatario, mancata indicazione del nominativo del ricevente, assenza di collegamento certo tra avviso di liquidazione e avviso di ricevimento). Con il secondo motivo censurava la decisione di merito nella parte in cui aveva valorizzato la mancata impugnazione dell'atto impositivo. Con il quarto motivo contestava che, proprio perché l'avviso presupposto non sarebbe stato impugnato, la pretesa fosse divenuta definitiva e quindi non più contestabile in sede di impugnazione della cartella. La società ricorrente denunciava violazioni di norme processuali e tributarie in tema di notificazione degli atti e di limiti di impugnazione degli atti presupposti.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla notificazione dell'avviso di liquidazione, osservando che, trattandosi di notifica a persona giuridica ai sensi dell'art. 145 c.p.c., la consegna dell'atto a persona qualificatasi come dipendente della società è valida e non richiede, nel caso concreto, l'invio della raccomandata informativa; la valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito era insindacabile in cassazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di interesse, poiché la decisione impugnata era sorretta da più rationes decidendi autonome e sufficiente era già la valida notificazione dell'atto presupposto. Ha poi respinto il quarto motivo ribadendo che, nel contenzioso tributario, la cartella può essere impugnata solo per vizi propri, salvo atti presupposti non notificati: quindi, una volta accertata la rituale notifica dell'avviso di liquidazione e la sua mancata impugnazione, era precluso contestarne il contenuto e, a maggior ragione, dedurre vizi derivati della cartella. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
primo comma, nn. 3), 4) e 5)
Le censure di legittimità sono state scrutinare nei limiti propri dei vizi denunciati; la doglianza ex art. 360 n. 5 è stata reputata infondata/inidonea rispetto ai fatti accertati dal giudice di merito.
art. 7 L. n. 890/1982
Richiamato dalla ricorrente in tema di notificazione postale; la Corte ha escluso che, nel caso di notifica a persona giuridica ex art. 145 c.p.c., fosse necessaria la specifica indicazione del numero della raccomandata informativa nella relata.
art. 139 c.p.c.
La Corte ha ritenuto non pertinente il richiamo, perché la disciplina applicabile alla notificazione a persona giuridica è quella dell'art. 145 c.p.c., non quella della notifica alle persone fisiche.
art. 149 c.p.c.
Richiamato in relazione alla notificazione a mezzo posta; il suo richiamo non muta il regime della notificazione a persona giuridica ex art. 145 c.p.c.
art. 221 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente sul piano probatorio; la Corte ha valorizzato invece la fede privilegiata di quanto attestato dall'ufficiale notificatore fino a querela di falso.
art. 145 c.p.c.
Per la notifica alle persone giuridiche la consegna può essere effettuata a soggetti diversi dal legale rappresentante, purché addetti alla ricezione o alla sede; la presenza di una persona presso la sede sociale consente di presumere la sua legittimazione a ricevere l'atto, salvo prova contraria della società.
art. 60 D.P.R. n. 600/1973
È richiamato nel ragionamento sulla raccomandata informativa; la Corte ha però precisato che, nel caso concreto, la disciplina speciale della notifica alla persona giuridica escludeva l'esigenza della raccomandata informativa.
art. 99 c.p.c.
Richiamato nel motivo relativo ai limiti dell'impugnazione; la Corte ha applicato il principio di interesse ad agire/impugnare in presenza di rationes decidendi autonome.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha ritenuto infondate le censure per difetto di interesse e per corretto rilievo dei limiti all'impugnazione degli atti presupposti.
art. 329, secondo comma, c.p.c.
Richiamato in tema di acquiescenza/mancata impugnazione; la Corte ha rilevato che la mancata impugnazione dell'atto presupposto, una volta validamente notificato, rende definitiva la pretesa.
art. 2909 c.c.
Richiamato per sostenere il consolidamento della pretesa; la Corte ha confermato l'effetto preclusivo derivante dal mancato tempestivo ricorso contro l'atto presupposto notificato.
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario ciascun atto impugnabile è censurabile solo per vizi propri, salvo che si tratti di atto presupposto non notificato; non è quindi consentito impugnare cartella o intimazione per vizi dell'atto presupposto già notificato e non opposto nei termini.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nella notificazione di atti a persone giuridiche, la consegna dell'atto a una persona presente presso la sede sociale e qualificatasi come dipendente o addetta alla ricezione è idonea a perfezionare la notifica; per contestarla, la società deve provare l'assenza di qualunque legame del consegnatario con la sede o con l'incarico di ricevere gli atti.
- La disciplina della notifica a persona giuridica ex art. 145 c.p.c. prevale, nel caso concreto, sulle regole dettate per la notifica alle persone fisiche: non è automaticamente necessario l'invio della raccomandata informativa se la consegna avviene a soggetto riconducibile alla sede o all'organizzazione dell'ente.
- Le attestazioni dell'ufficiale notificatore fanno piena prova fino a querela di falso; la semplice contestazione della mancata indicazione del numero della raccomandata informativa non basta a invalidare la notificazione, se manca una specifica norma che commini la nullità per tale omissione.
- Nel contenzioso tributario, la cartella di pagamento o l'intimazione possono essere impugnate solo per vizi propri; i vizi dell'atto presupposto non sono deducibili se quest'ultimo è stato validamente notificato e non è stato tempestivamente impugnato.
- Quando la decisione di merito poggia su rationes decidendi autonome e distinte, il ricorrente per cassazione deve censurarle tutte; se anche una sola ratio resta intatta, il ricorso è inammissibile o comunque destinato al rigetto per difetto di interesse.
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