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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23881/2024 del 05/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte privata e ente pubblico)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione proposta contro un fermo amministrativo relativo a sanzioni per violazioni del codice della strada. Il giudice di pace aveva qualificato il fermo come provvedimento di natura esecutiva e ritenuto che la relativa opposizione appartenesse alla competenza per materia del tribunale ai sensi dell'art. 9, comma 2, c.p.c. Il tribunale, investito dell'impugnazione, ha invece osservato che quella pronuncia non era impugnabile con regolamento di competenza ex art. 46 c.p.c., ma era appellabile; ha inoltre sostenuto che il fermo, avendo natura afflittiva, poteva essere contestato con azione di accertamento negativo soggetta ai criteri ordinari di competenza, richiamando gli artt. 6 e 7 del d.lgs. 150/2011. Sulla base di ciò ha promosso regolamento d'ufficio di competenza. La Corte ha però rilevato che il regolamento d'ufficio è previsto solo quando la causa sia stata riassunta davanti al giudice dichiarato competente dopo una declinatoria, cioè nel presupposto della translatio iudicii ex art. 50 c.p.c.; qui, invece, il tribunale agiva quale giudice dell'impugnazione, non quale giudice adito dopo riassunzione, sicché il rimedio era incompatibile con il sistema delle impugnazioni e il regolamento doveva essere dichiarato inammissibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza proposto d'ufficio dal tribunale. Ha inoltre disposto la rimessione delle parti dinanzi al Tribunale di Pescara, assegnando il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento per la riassunzione della causa. Non ha pronunciato sulle spese, ritenendo che nella fase incidentale del regolamento d'ufficio le parti siano partecipi coatte e non vi sia soccombenza valutabile. Ha anche escluso la declaratoria relativa all'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 46 c.p.c.

    Il regolamento di competenza non era esperibile avverso la decisione del giudice di pace che aveva pronunciato soltanto sulla competenza; tale pronuncia era invece appellabile.

  • art. 45 c.p.c.

    Il regolamento di competenza d'ufficio è rimedio azionabile dal giudice che rilevi immediatamente la propria incompetenza, non dalle parti e non dal giudice investito del gravame in luogo della riassunzione.

  • art. 50 c.p.c.

    Il regolamento d'ufficio presuppone la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente e quindi la translatio iudicii.

  • art. 9, comma secondo, c.p.c.

    Richiamato dal giudice di pace per affermare la competenza per materia del tribunale, ma la Corte non affronta il merito di tale qualificazione.

  • artt. 6 e 7 d.lgs. 150/2011

    Richiamati dal tribunale per sostenere che l'opposizione al fermo amministrativo dovesse seguire la disciplina speciale dell'accertamento negativo e i criteri ordinari di competenza.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude che, trattandosi di regolamento d'ufficio, possano essere dichiarati i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il regolamento di competenza d'ufficio è ammissibile solo nel quadro tipico previsto dall'art. 45 c.p.c., cioè quando il giudice adito, rilevata la propria incompetenza, rimetta la causa in un contesto di riassunzione davanti al giudice dichiarato competente.
  • Se una decisione del giudice di pace si limita a statuire sulla competenza, il rimedio ordinario è l'appello e non il regolamento di competenza ex art. 46 c.p.c..
  • Il giudice dell'impugnazione non può sostituire il proprio rimedio al meccanismo della riassunzione per trasformare la controversia in un regolamento d'ufficio, poiché questo richiede come presupposto indefettibile la translatio iudicii.
  • Nel procedimento di regolamento di competenza d'ufficio le parti non assumono la qualità di soccombente in senso tecnico, sicché non è possibile una condanna o una statuizione sulle spese di quella sola fase.
  • La declaratoria di inammissibilità del regolamento d'ufficio esclude anche l'applicazione automatica dell'ulteriore contributo unificato previsto per talune ipotesi di impugnazione.
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Come è indicizzato

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SottomaterieRicorso per cassazione
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