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Sentenza

Sentenza del 21/10/2015 n. 21351 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto relativa all'accertamento IRPEG e IRAP per l'anno 2000. Il primo motivo riguardava la deduzione integrale, in un solo esercizio, dei costi sostenuti per la realizzazione di uno stand fieristico a Essen: secondo l'Agenzia, mobili e arredi aventi utilità pluriennale avrebbero dovuto essere ammortizzati ai sensi dell'art. 67 del T.U.I.R. Il secondo motivo riguardava la rivalutazione dei beni d'impresa: l'Agenzia sosteneva che la rivalutazione dovesse interessare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea e che l'esclusione di alcuni beni comportasse il disconoscimento fiscale della rivalutazione anche per gli altri beni della stessa categoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo adeguata la valutazione della CTR secondo cui i beni utilizzati per lo stand esaurivano la propria utilità nella singola manifestazione, a causa del logorio fisico e dei costi di trasferimento, e costituivano quindi costi di esercizio integralmente deducibili nell'anno. Ha invece accolto il secondo motivo: la rivalutazione doveva riguardare tutti i beni della stessa categoria omogenea. Poiché la contribuente aveva escluso alcuni beni, sono stati disconosciuti gli effetti fiscali della rivalutazione per tutti i beni appartenenti a quella categoria. La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso introduttivo della contribuente limitatamente alla ripresa sulla rivalutazione. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per soccombenza reciproca e novità della questione.

Norme richiamate

  • Art. 67 del D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.), oggi art. 102

    esso non può essere superiore alla spesa risultante dall'applicazione al costo dei beni del coefficiente stabilito dal D.M. 31 dicembre 1988, ridotto alla metà per il primo anno

    I beni strumentali aventi utilità pluriennale devono essere ammortizzati secondo i coefficienti fiscali applicabili e non possono essere dedotti integralmente in un solo esercizio. Tuttavia, se in concreto la loro utilità economica si esaurisce nell'unico evento o esercizio cui sono destinati, il relativo costo può essere qualificato come costo di esercizio.

  • D.M. 31 dicembre 1988

    Individua i coefficienti fiscali di ammortamento dei beni strumentali, rilevanti quando il bene conserva utilità pluriennale.

  • Legge 21 novembre 2000, n. 342, articoli 10 e 11

    la rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea

    La rivalutazione fiscale dei beni d'impresa non può essere effettuata selettivamente all'interno della medesima categoria omogenea: deve comprendere tutti i beni che vi appartengono.

  • Legge 21 novembre 2000, n. 342, articolo 12

    sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio [...] è dovuta un'imposta sostitutiva

    I maggiori valori derivanti dalla rivalutazione sono fiscalmente riconosciuti mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva prevista dalla legge.

  • D.M. Finanze 13 aprile 2001, n. 162, articolo 4

    ai fini fiscali, la rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea

    Per i beni materiali ammortizzabili, le categorie omogenee sono individuate, tra l'altro, in base all'anno di acquisizione e al coefficiente di ammortamento. L'omessa rivalutazione anche di un solo bene della categoria comporta il disconoscimento degli effetti fiscali della rivalutazione per l'intera categoria.

Massime di principio

  • Per stabilire se un costo è integralmente deducibile nell'anno o deve essere ammortizzato, occorre verificare la concreta utilità economica del bene, la sua riutilizzabilità e l'eventuale possibilità di impiego in più esercizi; la sola natura materiale del bene non è decisiva.
  • La qualificazione del bene come costo di esercizio dipende da un accertamento concreto del giudice di merito, purché sorretto da motivazione coerente e non illogica.
  • Quando una disciplina fiscale impone la rivalutazione per categorie omogenee, non è consentito scegliere singolarmente quali beni rivalutare all'interno della stessa categoria.
  • L'esclusione di alcuni beni dalla rivalutazione può comportare la perdita degli effetti fiscali della rivalutazione per tutti gli altri beni della medesima categoria omogenea.
  • In caso di operazioni fiscali volontarie soggette a vincoli di uniformità, è necessario documentare preventivamente la corretta individuazione delle categorie e applicare il regime in modo integrale e coerente.

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