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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/907

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/907 della Commissione del 3 maggio 2023 che rettifica la versione in lingua francese del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1412 relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di ylang ylang ottenuto da Cananga odorata (Lam) Hook f. & Thomson come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R0907

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento corregge un errore materiale presente nella versione francese del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1412, relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di ylang ylang come additivo per mangimi. La Commissione precisa che la rettifica riguarda esclusivamente la versione linguistica francese e non incide sulle altre versioni. Per evitare incertezza giuridica, la correzione ha effetto retroattivo dalla data di entrata in vigore dell’atto originario.

Rettifica della sola versione francese del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1412 sull’autorizzazione dell’olio essenziale di ylang ylang come additivo per mangimi per tutte le specie animali.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla rettifica formale della versione in lingua francese del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1412 della Commissione. Non modifica le altre versioni linguistiche e produce effetti sull’assetto normativo relativo all’autorizzazione dell’additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali. La rettifica si applica a decorrere dall’11 settembre 2022, ossia dalla data di entrata in vigore del regolamento originario, pur entrando il presente atto in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Rettifica della versione francese del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1412 sull’olio essenziale di ylang ylang come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/907 della Commissione interviene per correggere un errore materiale presente nella sola versione francese del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1412, relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di ylang ylang ottenuto da Cananga odorata (Lam) Hook f. & Thomson come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. La Commissione evidenzia che l’errore incideva sul significato dell’articolo 2, paragrafo 3, e che la rettifica è necessaria per eliminare incertezza giuridica.

Base giuridica e motivazione

L’atto è adottato sulla base del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2. Nei considerando si precisa che la correzione riguarda esclusivamente la versione francese e non modifica le altre versioni linguistiche del regolamento originario.

Ambito della rettifica

La portata del regolamento è strettamente linguistica e redazionale: non introduce nuove condizioni sostanziali di autorizzazione, ma allinea il testo francese al significato corretto dell’atto già adottato. Per i professionisti, ciò significa che il contenuto sostanziale dell’autorizzazione dell’additivo non viene riformato, bensì chiarito sul piano interpretativo.

Effetti temporali

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, esso si applica a decorrere dall’11 settembre 2022, cioè dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1412. La scelta retroattiva è espressamente giustificata dal fatto che l’errore era già presente all’entrata in vigore dell’atto originario e che la correzione è favorevole agli operatori.

Procedura e adozione

La Commissione indica che le misure sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi espresso il 15 dicembre 2022. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità della rettifica

La Commissione adotta il regolamento sulla base del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2. La finalità è correggere un errore nella versione francese del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1412, che alterava il significato dell’articolo 2, paragrafo 3.

Ambito della correzione linguistica

La rettifica riguarda soltanto la versione in lingua francese del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1412. Le altre versioni linguistiche restano immutate.

Decorrenza ed efficacia retroattiva

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dall’11 settembre 2022, coincidente con la data di entrata in vigore del regolamento originario. La retroattività è giustificata dall’esigenza di eliminare l’incertezza giuridica e consentire agli operatori di beneficiare della rettifica.

Conformità procedurale

Le misure sono dichiarate conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi espresso il 15 dicembre 2022.

Come è indicizzato

Materiemangimisicurezza alimentareadditivi per mangimirettifica di atti dell’ue

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