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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/923

Regolamento (UE) 2023/923 della Commissione del 3 maggio 2023 che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il piombo e i suoi composti nel PVC (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R0923

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica la voce 63 dell’allegato XVII del regolamento REACH introducendo una restrizione specifica per il piombo e i suoi composti negli articoli in PVC. La regola generale vieta l’immissione sul mercato e l’uso di articoli in PVC con piombo pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale, con alcune deroghe temporanee e condizioni stringenti per il PVC recuperato. Il testo disciplina anche marcatura, prova documentale della provenienza da recupero, certificazione per gli articoli importati e un riesame futuro della deroga principale per il PVC rigido recuperato. L’obiettivo è ridurre l’esposizione umana al piombo, preservando al contempo, in misura limitata e controllata, il riciclo di determinati flussi di PVC.

Modifica dell’allegato XVII del regolamento REACH per restringere l’uso e l’immissione sul mercato del piombo e dei suoi composti negli articoli in PVC, con deroghe limitate per il PVC recuperato e per specifiche applicazioni.

Ambito di applicazione

Si applica in tutti gli Stati membri dell’Unione, essendo un regolamento direttamente applicabile. Riguarda gli articoli fabbricati a partire da polimeri o copolimeri di cloruro di vinile (PVC), sia immessi sul mercato sia usati, quando la concentrazione di piombo nel materiale in PVC è pari o superiore allo 0,1 % in peso. Sono previste deroghe temporanee e/o materiali per alcuni articoli contenenti PVC flessibile recuperato, per specifiche categorie di articoli contenenti PVC rigido recuperato, per separatori in PVC-SiO2 nelle batterie piombo-acido e per articoli già disciplinati da altri atti UE o rientranti in altri regimi settoriali. Non si applica agli articoli in PVC già immessi sul mercato fino al 28 novembre 2024.

Restrizione del piombo e dei suoi composti negli articoli in PVC

Il regolamento (UE) 2023/923 della Commissione interviene sul regolamento REACH per ridurre il rischio per la salute umana derivante dalla presenza di piombo negli articoli in PVC. I considerando richiamano i dati ECHA, il parere del RAC e del SEAC, la consultazione del forum per lo scambio di informazioni sull’applicazione, nonché il confronto con la risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2020 e con l’obiettivo dell’economia circolare di promuovere cicli di materiali atossici.

Finalità e contesto regolatorio

La Commissione afferma che il piombo è una sostanza tossica, con effetti sul sistema nervoso, sui reni e sulla pressione sanguigna, e che l’esposizione umana resta problematica. Gli stabilizzanti al piombo nel PVC sono stati progressivamente eliminati nell’Unione dal 2015, ma restano rilevanti i prodotti importati e gli effetti del riciclo di PVC contenente piombo. Per questo viene introdotta una restrizione uniforme, ritenuta più adeguata ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento REACH.

Ambito di applicazione della restrizione

La nuova disciplina riguarda gli articoli fabbricati a partire da PVC, intendendo copolimeri e polimeri di cloruro di vinile. La soglia generale è fissata allo 0,1 % in peso di piombo nel materiale in PVC: al superamento di tale limite l’articolo non può essere immesso sul mercato né usato. La disposizione principale si applica dal 29 novembre 2024, con una disciplina transitoria per gli articoli già immessi sul mercato fino al 28 novembre 2024.

PVC recuperato: deroghe limitate e condizioni tecniche

Il testo mantiene alcune deroghe per favorire il riciclo, ma in modo più restrittivo rispetto al progetto iniziale. La deroga per il PVC flessibile recuperato è molto breve e scade il 28 maggio 2025. Per il PVC rigido recuperato, la deroga vale fino al 28 maggio 2033 solo per alcune categorie di articoli e solo se il contenuto di piombo nel PVC rigido recuperato è inferiore all’1,5 % in peso.

Le categorie ammesse comprendono:

  • profili e fogli per applicazioni esterne negli edifici e nelle opere di ingegneria civile, esclusi pavimenti e terrazze;
  • profili e fogli per pavimenti e terrazze, purché il PVC recuperato sia in strato intermedio e completamente rivestito;
  • profili e fogli per spazi nascosti o vuoti negli edifici e nelle opere di ingegneria civile, quindi non accessibili durante il normale uso;
  • profili e fogli per applicazioni interne, a condizione che la superficie rivolta verso le zone occupate sia in PVC o altro materiale con piombo sotto lo 0,1 %;
  • tubi multistrato, esclusi i tubi per acque potabili, con strato intermedio rivestito;
  • raccordi, esclusi i raccordi per tubi per acque potabili.

Dal 28 maggio 2026 il PVC rigido recuperato delle categorie da a) a d) può essere reimpiegato solo per nuovi articoli delle medesime categorie.

Marcatura, tracciabilità e onere probatorio

Per i prodotti contenenti PVC rigido recuperato con piombo pari o superiore allo 0,1 % è obbligatoria una marcatura ben visibile, leggibile e indelebile: «Contiene ≥ 0,1 % di piombo». Se l’apposizione sul prodotto non è possibile, la marcatura va posta sull’imballaggio.

I fornitori devono inoltre dimostrare, su richiesta delle autorità nazionali, che il PVC presente negli articoli è effettivamente recuperato. Per gli articoli prodotti nell’Unione sono ammessi certificati rilasciati da sistemi basati sulla norma EN 15343:2007 o su norme equivalenti. Per gli articoli importati è invece richiesto un certificato di un organismo terzo indipendente che attesti in modo equivalente la tracciabilità e il contenuto riciclato.

Ulteriori deroghe e coordinamento con altri atti UE

La restrizione non si applica ai separatori in PVC-SiO2 nelle batterie piombo-acido fino al 28 maggio 2033, né agli articoli già coperti da altre discipline UE richiamate nel testo, per evitare duplicazioni regolatorie. Sono espressamente menzionati il regolamento (CE) n. 1935/2004, la direttiva 2011/65/UE, la direttiva 94/62/CE e la direttiva 2009/48/UE.

Riesame futuro e applicazione nel tempo

La Commissione deve riesaminare entro il 28 maggio 2028 il regime della deroga per il PVC rigido recuperato, alla luce delle nuove informazioni scientifiche, e potrà modificarlo se necessario. In generale, il regolamento mira a conciliare la protezione della salute con il riciclo, ma privilegia una riduzione progressiva del piombo nel PVC e una progressiva limitazione delle deroghe temporanee.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato XVII REACH

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), voce 63, inserendo nuovi paragrafi da 15 a 20 relativi al piombo negli articoli in PVC.

Divieto generale per piombo e composti nel PVC

È vietato immettere sul mercato o usare articoli fabbricati a partire da PVC se la concentrazione di piombo è uguale o superiore allo 0,1 % in peso del materiale in PVC. La misura si applica dal 29 novembre 2024.

Deroga per PVC flessibile recuperato

La regola generale non si applica agli articoli in PVC contenenti PVC flessibile recuperato fino al 28 maggio 2025.

Deroghe per specifiche applicazioni con PVC rigido recuperato

Fino al 28 maggio 2033 la restrizione non si applica a determinati articoli in PVC contenenti PVC rigido recuperato, se il piombo nel PVC rigido recuperato è inferiore all’1,5 % in peso. Le categorie derogate comprendono profili e fogli per applicazioni esterne negli edifici e nelle opere di ingegneria civile, profili e fogli per pavimenti e terrazze con obbligo di strato intermedio e rivestimento, profili e fogli per spazi nascosti o vuoti, profili e fogli per applicazioni interne con superficie verso le zone occupate in PVC o altro materiale con piombo sotto lo 0,1 %, tubi multistrato (esclusi quelli per acque potabili) con strato intermedio rivestito, e raccordi esclusi quelli per tubi per acque potabili.

Limitazione dell’uso del PVC rigido recuperato tra categorie omogenee

Dal 28 maggio 2026 il PVC rigido recuperato dalle categorie di cui alle lettere da a) a d) può essere utilizzato solo per produrre nuovi articoli appartenenti a una di tali categorie.

Marcatura degli articoli con PVC rigido recuperato

Gli articoli in PVC contenenti PVC rigido recuperato con piombo pari o superiore allo 0,1 % in peso devono recare, prima dell’immissione sul mercato, la marcatura visibile, leggibile e indelebile «Contiene ≥ 0,1 % di piombo». Se la marcatura non può essere apposta sull’articolo, va apposta sull’imballaggio.

Prova documentale e certificazione del recupero

I fornitori devono esibire, su richiesta delle autorità nazionali, prove documentali che attestino che il PVC è stato oggetto di recupero. Per gli articoli prodotti nell’Unione possono essere usati certificati di sistemi conformi alla norma EN 15343:2007 o equivalenti; per gli articoli importati è richiesto un certificato di un organismo terzo indipendente con attestazione equivalente di tracciabilità e contenuto riciclato.

Riesame della deroga sul PVC rigido recuperato

Entro il 28 maggio 2028 la Commissione riesamina la disciplina della deroga per il PVC rigido recuperato alla luce delle nuove informazioni scientifiche e, se del caso, la modifica.

Deroga per separatori in PVC-SiO2 nelle batterie

La restrizione non si applica ai separatori in PVC-SiO2 nelle batterie piombo-acido fino al 28 maggio 2033.

Esclusioni per altri regimi UE e articoli già disciplinati

La restrizione non si applica agli articoli già soggetti al regolamento (CE) n. 1907/2006 secondo altre disposizioni ivi richiamate, né agli articoli rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1935/2004, della direttiva 2011/65/UE, della direttiva 94/62/CE e della direttiva 2009/48/UE.

Articoli già immessi sul mercato

La restrizione non si applica agli articoli in PVC immessi sul mercato fino al 28 novembre 2024.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesostanze chimichereachrestrizioni di sostanze pericoloserifiuti e ricicloeconomia circolare

Testo integrale

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