Regolamento (UE) 2023/897
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/897 della Commissione del 2 maggio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/128 che stabilisce il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/128 per aggiornare il saldo netto disponibile del FEAGA alla luce dei trasferimenti tra pagamenti diretti e FEASR decisi dagli Stati membri nei propri piani strategici della PAC. L’adeguamento discende dalle previsioni del regolamento (UE) 2021/2115 e dal conseguente adattamento del quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Per chiarezza, il nuovo allegato riporta anche gli importi messi a disposizione del FEASR. Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Adeguamento del saldo netto disponibile per le spese del FEAGA e degli importi disponibili per il FEASR per gli esercizi 2024-2027, mediante sostituzione dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/128.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla determinazione del saldo netto disponibile per le spese del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e degli importi messi a disposizione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per gli esercizi di bilancio dal 2021 al 2027, con effetti di adeguamento specificamente rilevanti per gli anni 2024-2027. Riguarda il quadro finanziario della PAC e gli Stati membri che, nei propri piani strategici della PAC, hanno effettuato trasferimenti tra dotazioni per i pagamenti diretti e dotazioni FEASR, ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Adeguamento del saldo netto disponibile per le spese del FEAGA
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/897 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/128 per aggiornare la ripartizione finanziaria tra FEAGA e FEASR nel quadro della PAC 2021-2027. La revisione si rende necessaria a seguito delle decisioni assunte dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC in materia di trasferimenti tra pagamenti diretti e sviluppo rurale, nonché del conseguente adeguamento del quadro finanziario pluriennale.
Contesto normativo e ratio
La Commissione richiama il regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, la gestione e il monitoraggio della PAC, il regolamento (UE) 2021/2115 sui piani strategici della PAC e il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027. In particolare, il saldo netto FEAGA dipende dal sottomassimale per le spese connesse al mercato e i pagamenti diretti e deve essere adattato in funzione dei trasferimenti tra FEASR e pagamenti diretti.
Ambito di applicazione materiale e temporale
Il provvedimento riguarda gli esercizi di bilancio dal 2021 al 2027, ma interviene in modo sostanziale sugli anni 2024-2027. Esso si applica alla determinazione del saldo netto disponibile per le spese del FEAGA e degli importi resi disponibili per il FEASR, con effetti finanziari per gli Stati membri interessati dalle decisioni di trasferimento previste dal regolamento (UE) 2021/2115.
Meccanismo di adeguamento finanziario
Il regolamento prende in considerazione tre tipologie di movimenti finanziari riportate nell’allegato:
- trasferimenti dal FEAGA/ pagamenti diretti verso il FEASR, inclusi quelli deliberati da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115;
- trasferimenti dalle dotazioni per i pagamenti diretti alle dotazioni FEASR, ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2;
- trasferimenti dal FEASR alle dotazioni per i pagamenti diretti, ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3.
Le dotazioni degli Stati membri per i pagamenti diretti e la ripartizione annua del sostegno allo sviluppo rurale sono già state adeguate dal regolamento delegato (UE) 2023/813, che è espressamente richiamato quale atto presupposto.
Contenuto dell’allegato
L’allegato sostituito contiene i valori annuali in milioni di EUR. Per il saldo netto disponibile FEAGA risultano indicati, tra gli altri, i seguenti importi:
- 40.367,954 per il 2021;
- 40.638,189 per il 2022;
- 40.692,211 per il 2023;
- 40.602,078 per il 2024;
- 40.664,928 per il 2025;
- 40.690,227 per il 2026;
- 40.650,795 per il 2027.
L’allegato riporta anche gli importi messi a disposizione del FEASR e gli importi trasferiti dal FEASR, con l’indicazione delle basi giuridiche applicabili nei diversi periodi considerati.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Sostituzione dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/128
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/128 con l’allegato del presente regolamento. L’allegato aggiornato contiene i valori annuali, espressi in milioni di EUR, relativi agli importi messi a disposizione del FEASR, agli importi trasferiti dal FEASR e al saldo netto disponibile per le spese del FEAGA per gli esercizi 2021-2027.
Aggiornamento del saldo netto FEAGA per effetto dei trasferimenti PAC
Il regolamento prende atto delle scelte effettuate dagli Stati membri nei piani strategici della PAC: riduzione dei pagamenti diretti con trasferimento al FEASR (articolo 17, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115), trasferimenti dalle dotazioni per i pagamenti diretti al FEASR per il periodo 2023-2026 (articolo 103, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2) e trasferimenti dal FEASR ai pagamenti diretti per il periodo 2024-2027 (articolo 103, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3). Tali decisioni hanno comportato l’adeguamento delle dotazioni pertinenti e del sottomassimale FEAGA nel quadro finanziario pluriennale.
Contenuto dell’allegato finanziario
L’allegato riporta i nuovi importi annuali. Per il FEAGA, il saldo netto disponibile è indicato in 40.367,954 milioni di EUR per il 2021, 40.638,189 per il 2022, 40.692,211 per il 2023, 40.602,078 per il 2024, 40.664,928 per il 2025, 40.690,227 per il 2026 e 40.650,795 per il 2027. Gli importi messi a disposizione del FEASR e quelli trasferiti dal FEASR sono anch’essi aggiornati anno per anno nell’allegato.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 2 mag 2023Regolamento (UE) 2023/903
- Regolamento · 2 mag 2023Regolamento (UE) 2023/1435
- Regolamento · 3 mag 2023Regolamento (UE) 2023/1616
- Regolamento · 3 mag 2023Regolamento (UE) 2023/1615
- Regolamento · 3 mag 2023Regolamento (UE) 2023/923
- Regolamento · 3 mag 2023Regolamento (UE) 2023/908
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →