Regolamento (UE) 2023/1615
Regolamento delegato (UE) 2023/1615 della Commissione del 3 maggio 2023 che integra il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano in quali condizioni è necessario il trasferimento della compensazione, dell’equivalente in contante di tale compensazione o dei proventi dovuti a norma dell’articolo 63, paragrafo 1, di tale regolamento ai clienti e ai clienti indiretti nonché le condizioni alle quali detto trasferimento debba essere considerato proporzionato (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce norme tecniche di regolamentazione per assicurare che il rimborso ricevuto nella risoluzione di una CCP sia trasferito ai clienti e ai clienti indiretti in modo equo, proporzionato e non discriminatorio. Definisce le categorie soggettive e la nozione di rimborso e disciplina la ripartizione, l’eventuale set-off, la segregazione delle somme o attività ricevute e le ipotesi in cui occorra vendere sul mercato gli strumenti non trasferibili. Prevede inoltre obblighi informativi dettagliati a carico dei prestatori di servizi di compensazione per garantire trasparenza e tracciabilità nei confronti degli utenti di servizi di compensazione.
Norme tecniche sulla distribuzione ai clienti e ai clienti indiretti del rimborso derivante dalla risoluzione di una controparte centrale, e sulle condizioni e modalità del relativo trasferimento.
Ambito di applicazione
Si applica ai prestatori di servizi di compensazione nell’Unione, ossia ai partecipanti diretti, ai clienti e ai clienti indiretti, secondi e terzi clienti indiretti che prestano o fruiscono di servizi di compensazione, nel contesto del regolamento (UE) 2021/23 sul risanamento e risoluzione delle controparti centrali. Riguarda in particolare la distribuzione del "rimborso" ricevuto a seguito di contributi ammissibili versati alla CCP in risoluzione ai sensi degli articoli 27, paragrafo 6, e 62 del regolamento (UE) 2021/23. Non introduce un ambito territoriale ulteriore rispetto all’applicazione diretta negli Stati membri; è testo rilevante ai fini del SEE.
Norme tecniche sul trasferimento del rimborso nella risoluzione delle CCP
Il regolamento delegato (UE) 2023/1615 integra il regolamento (UE) 2021/23 sui quadri di risanamento e risoluzione delle controparti centrali. La finalità è precisare come il rimborso riconosciuto nell’ambito della risoluzione di una CCP debba essere trasferito, lungo la catena di compensazione, ai clienti e ai clienti indiretti che hanno sostenuto un contributo ammissibile, assicurando un trattamento equivalente, proporzionato e non discriminatorio.
Contesto e finalità
I considerando evidenziano che gli accordi contrattuali richiamati dall’articolo 63 del regolamento (UE) 2021/23 devono consentire ai clienti di beneficiare, in modo equivalente e proporzionato, del risarcimento o della compensazione spettante ai partecipanti diretti, ovvero del relativo equivalente in contante o dei proventi da credito avanzato. Il regolamento mira quindi a evitare che il rimborso venga trattenuto o distribuito in modo arbitrario, discriminatorio o iniquo, anche nelle ipotesi di compensazione (set-off) o di catena di compensazione indiretta.
Ambito soggettivo e definizioni
L’articolo 1 definisce i soggetti rilevanti: i prestatori di servizi di compensazione, gli utenti di tali servizi, il rimborso e il contributo ammissibile. La nozione di prestatore di servizi di compensazione copre partecipanti diretti, clienti e clienti indiretti, secondi e terzi clienti indiretti che prestano servizi di compensazione nell’Unione; l’utente di servizi di compensazione è il soggetto che beneficia del servizio. Il rimborso comprende il risarcimento o la compensazione ricevuti dai partecipanti diretti ai sensi degli articoli 27, paragrafo 6, e 62 del regolamento (UE) 2021/23, incluse eventuali partecipazioni, titoli di debito o strumenti che rappresentano un credito sugli utili futuri della CCP, nonché il corrispondente valore in contante o i proventi derivanti da un credito avanzato.
Forma del rimborso
L’articolo 2 chiarisce che il rimborso trasferibile agli utenti può assumere forme diverse: contante, strumenti finanziari, partecipazioni, titoli di debito o strumenti attestanti un credito sugli utili futuri della CCP. La disposizione è rilevante per la gestione operativa della distribuzione, poiché impone di considerare l’eterogeneità degli asset ricevuti nella risoluzione.
Regole di distribuzione: equità, proporzionalità e divieto di priorità
L’articolo 3 costituisce il nucleo del regolamento. Il rimborso deve essere distribuito in modo equo e non discriminatorio a tutti gli utenti che abbiano fornito un contributo ammissibile, inclusi coloro che non sono più clienti del prestatore che riceve il rimborso. La ripartizione deve essere proporzionata al contributo effettivamente fornito da ciascun utente.
Il prestatore deve calcolare il rimborso in modo trasparente e informare separatamente ciascun utente. La norma vieta inoltre la formazione di graduatorie o priorità tra destinatari: il rimborso deve essere attribuito agli utenti aventi diritto prima di qualunque assegnazione al conto proprio del prestatore. È ammesso il set-off soltanto quando l’utente ha un’obbligazione esigibile verso il prestatore tenuto al trasferimento; tuttavia, se il destinatario è a sua volta un prestatore di servizi di compensazione, il calcolo del rimborso da trasferire ai suoi utenti deve essere effettuato sul rimborso lordo ricevuto, cioè prima di eventuali detrazioni o compensazioni.
La segregazione patrimoniale è espressamente richiesta: il rimborso ricevuto ai sensi degli articoli 27, paragrafo 6, o 62 del regolamento (UE) 2021/23 deve essere tenuto su un conto separato e segregato fino alla completa distribuzione di tutti i rimborsi dovuti.
Distribuzione per tipologia di attività e soluzioni in caso di impedimenti al trasferimento
L’articolo 4 disciplina i casi in cui il rimborso sia composto da più categorie di attività o strumenti finanziari. In tal caso, essi devono essere suddivisi per tipologia e poi ripartiti tra utenti e conto proprio in proporzione al contributo ammissibile, mantenendo la stessa proporzione per ciascun tipo di attività o strumento.
Se il trasferimento nella forma ricevuta è impedito da restrizioni regolamentari o da altri ostacoli, il prestatore deve informare senza indugio l’utente. Se il problema non è risolto entro tre giorni lavorativi dalla notifica, il prestatore deve chiedere all’utente di designare entro cinque giorni lavorativi un destinatario alternativo. L’utente può anche richiedere spontaneamente il trasferimento a un destinatario alternativo. Quando ciò sia possibile, il trasferimento deve avvenire nella misura del possibile e a un costo ragionevole per l’utente. Se il trasferimento alternativo non è possibile, il prestatore deve darne comunicazione scritta entro tre giorni lavorativi dalla designazione del destinatario alternativo e vendere le attività o gli strumenti su un mercato regolamentato al prezzo di mercato prevalente, trasferendo all’utente il ricavato netto dei costi ragionevoli sostenuti.
Obblighi di informazione e trasparenza
L’articolo 5 impone un obbligo formale di notifica scritta agli utenti che abbiano diritto al rimborso. La comunicazione deve contenere, se del caso, la decisione dell’autorità di risoluzione che riconosce il pagamento della differenza ex articolo 62 del regolamento (UE) 2021/23 e/o la decisione che ordina la compensazione ai partecipanti diretti che abbiano subito perdite eccedenti ex articolo 27, paragrafo 6, con spiegazione del modo in cui tale importo incide sul diritto al pagamento della differenza.
La notifica deve inoltre indicare in modo chiaro e preciso:
- il rimborso da distribuire e la metodologia di calcolo;
- il rimborso ricevuto dal prestatore prima di qualsiasi set-off o altra detrazione;
- la forma del rimborso ricevuto, distinguendo tra contante e categorie di strumenti finanziari;
- la composizione del rimborso riferita al singolo utente;
- le informazioni generali sulla distribuzione complessiva tra utenti e conti propri del prestatore, nei limiti di eventuali vincoli di riservatezza;
- eventuali interessi o altri fattori rilevanti che incidano sul rimborso.
Entrata in vigore
L’articolo 6 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Definizioni chiave
L’articolo 1 definisce: "prestatore di servizi di compensazione" (partecipante diretto, cliente o cliente indiretto/secondo/terzo cliente indiretto che presta servizi di compensazione nell’Unione); "utente di servizi di compensazione" (cliente o cliente indiretto/secondo/terzo cliente indiretto che fruisce del servizio); "rimborso" (risarcimento o compensazione ricevuti dai partecipanti diretti ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/23, incluse partecipazioni, titoli di debito o strumenti che attestano un credito sugli utili futuri della CCP, ovvero equivalente in contante o proventi ex articolo 62); "contributo ammissibile" (contributo effettuato tramite un partecipante diretto alla CCP in risoluzione che abbia dato luogo a un rimborso).
Forma del rimborso
L’articolo 2 chiarisce che il rimborso accreditato o riconosciuto a un prestatore di servizi di compensazione e trasferito a un utente può assumere la forma di contante, strumenti finanziari, partecipazioni, titoli di debito o strumenti attestanti un credito sugli utili futuri della CCP.
Distribuzione equa, proporzionale e segregazione
L’articolo 3 impone la distribuzione equa e non discriminatoria del rimborso tra tutti gli utenti che abbiano fornito un contributo ammissibile, compresi coloro che non sono più utenti del prestatore. La ripartizione deve avvenire in proporzione al contributo ammissibile di ciascuno; il calcolo deve essere trasparente e ciascun utente va informato separatamente. È consentito il set-off solo se l’utente ha un’obbligazione esigibile verso il prestatore obbligato a trasferire il rimborso; se il destinatario è a sua volta un prestatore, il trasferimento ai suoi utenti va calcolato sul rimborso lordo ricevuto prima di detrazioni o compensazioni. Il rimborso va tenuto su un conto separato e segregato fino alla completa distribuzione.
Ripartizione per tipologia di attività e consegna a destinatario alternativo
L’articolo 4 prevede che, se il rimborso comprende diversi tipi di attività o strumenti finanziari, essi vadano suddivisi per tipologia e distribuiti in proporzione al contributo ammissibile e nella stessa proporzione di ciascun tipo. Se restrizioni di regolamento o altri impedimenti impediscono il trasferimento nella forma richiesta, il prestatore deve avvisare senza indugio l’utente. Se l’ostacolo non è rimosso entro tre giorni lavorativi dalla notifica, il prestatore chiede all’utente di designare entro cinque giorni lavorativi un destinatario alternativo; l’utente può anche chiedere lui stesso tale trasferimento. Il trasferimento al destinatario alternativo deve avvenire nella misura del possibile e a costo ragionevole. Se non è possibile, il prestatore deve informare per iscritto entro tre giorni lavorativi dalla designazione e vendere le attività o gli strumenti a prezzo di mercato su un mercato regolamentato, trasferendo all’utente i proventi netti dei costi ragionevoli.
Obblighi informativi verso gli utenti
L’articolo 5 impone una notifica scritta agli utenti che abbiano diritto a un rimborso. La notifica deve includere, se del caso, la decisione dell’autorità di risoluzione sul pagamento della differenza ex articolo 62 del regolamento (UE) 2021/23 e/o la decisione di compensazione ex articolo 27, paragrafo 6, con spiegazione del relativo impatto; informazioni chiare e precise sul rimborso da distribuire e sulla metodologia di calcolo; il rimborso ricevuto prima di qualsiasi set-off o detrazione; la forma del rimborso e la sua composizione per categorie di strumenti; informazioni generali sulla distribuzione complessiva tra utenti e conti propri del prestatore, nei limiti della riservatezza; nonché eventuali calcoli di interessi o altri fattori pertinenti.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 6 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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