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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1616

Regolamento delegato (UE) 2023/1616 della Commissione del 3 maggio 2023 che integra il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le circostanze in cui un soggetto è considerato indipendente dall’autorità di risoluzione e dalla controparte centrale, la metodologia per valutare il valore delle attività e passività di una controparte centrale, la separazione delle valutazioni, la metodologia di calcolo della riserva per perdite aggiuntive da includere nelle valutazioni provvisorie e la metodologia per effettuare la valutazione ai fini dell’applicazione del principio per cui nessun creditore può essere svantaggiato (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1616

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce regole tecniche dettagliate per selezionare un valutatore indipendente e per svolgere le valutazioni necessarie nella risoluzione di una CCP. Definisce le condizioni di indipendenza, le competenze richieste, la separazione strutturale e le ipotesi che fanno presumere un conflitto di interessi. Disciplina inoltre la metodologia di valutazione delle attività e passività prima, durante e dopo la risoluzione, incluse le riserve per perdite aggiuntive e la comparazione con il trattamento in una procedura ordinaria di insolvenza. Infine, specifica come determinare se azionisti e creditori siano stati trattati peggio in risoluzione rispetto a quanto avrebbero ricevuto in liquidazione.

Norme tecniche UE che disciplinano l’indipendenza del valutatore e la metodologia di valutazione delle attività e passività di una controparte centrale (CCP) in risoluzione, inclusa la verifica del principio del "nessun creditore svantaggiato".

Ambito di applicazione

Si applica alle valutazioni effettuate ai sensi degli articoli 24, 26 e 61 del regolamento (UE) 2021/23 sul quadro di risanamento e risoluzione delle CCP. Riguarda i soggetti nominati come valutatori, le autorità di risoluzione e, indirettamente, le CCP, i partecipanti diretti, i clienti, i creditori e le altre parti interessate coinvolte nella procedura di risoluzione; include anche CCP appartenenti a un gruppo e CCP interoperabili. Non contiene esclusioni territoriali specifiche, ma è applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

Regolamento delegato (UE) 2023/1616: indipendenza del valutatore e metodologia di valutazione nelle risoluzioni delle CCP

Il regolamento integra il regolamento (UE) 2021/23 con norme tecniche di regolamentazione per le valutazioni da svolgere nell’ambito della risoluzione delle controparti centrali (CCP). Esso mira a garantire, da un lato, che il valutatore sia effettivamente indipendente dalle autorità pubbliche e dalla CCP e, dall’altro, che le valutazioni siano coerenti, trasparenti e idonee a supportare le decisioni dell’autorità di risoluzione.

Ambito e finalità sistematica

Le disposizioni si applicano alle valutazioni previste dagli articoli 24, 26 e 61 del regolamento (UE) 2021/23. Il testo unifica in un solo atto le norme tecniche relative: alla verifica dell’indipendenza del valutatore; alla determinazione del valore delle attività e passività della CCP prima e durante la risoluzione; alla separazione tra la valutazione funzionale alla scelta degli strumenti di risoluzione e quella necessaria per applicare il principio del "nessun creditore svantaggiato"; nonché alla metodologia per quantificare la riserva per perdite aggiuntive nelle valutazioni provvisorie.

Definizioni rilevanti

L’articolo 1 chiarisce alcuni concetti centrali. In particolare, definisce l’"autorità pubblica pertinente" in modo molto ampio, ricomprendendo l’autorità di risoluzione, l’autorità competente, i collegi di risoluzione, eventuali autorità di risoluzione di gruppo e altre autorità pubbliche coinvolte nella procedura. Sono inoltre definiti il "valutatore", il "fair value", il "valore di possesso", il "valore di cessione", il "valore di avviamento (franchise value)" e il "valore di capitale economico (equity value)". La nozione di "data della decisione di risoluzione" coincide con la data in cui l’autorità di risoluzione decide di avviare l’azione di risoluzione ai sensi dell’articolo 71 del regolamento (UE) 2021/23.

Indipendenza del valutatore

Il cuore della disciplina è nel capo II. Il valutatore è considerato indipendente solo se, al momento della nomina e per tutta la durata della valutazione, non sussistono interessi rilevanti in comune o in conflitto con l’autorità pubblica pertinente o con la CCP, se possiede competenze e risorse adeguate e se è strutturalmente separato dai soggetti coinvolti. L’autorità di risoluzione deve mantenere un elenco di potenziali valutatori idonei e aggiornarlo periodicamente.

L’articolo 3 è particolarmente rigoroso: sono rilevanti i rapporti con l’alta dirigenza, gli organi di amministrazione, i controllanti, i creditori significativi, i partecipanti diretti, i clienti e i clienti indiretti, nonché con le CCP interoperabili. Costituiscono indici forti di non indipendenza, in via presuntiva, la revisione legale dei conti della CCP nell’anno precedente e l’aver lavorato per la CCP o per un’autorità pubblica pertinente nei tre anni precedenti. Il valutatore ha anche obblighi di disclosure continuativa: deve notificare senza ritardo i conflitti potenziali o effettivi, adottare misure interne, dichiarare investimenti o altri interessi finanziari rilevanti e dimostrare, se persona giuridica, la separazione strutturale effettiva.

Requisiti professionali e separazione strutturale

L’articolo 4 richiede un profilo professionale elevato: il valutatore deve avere esperienza in valutazioni di strumenti finanziari, in particolare di strumenti compensati dalla CCP, e conoscere il regolamento (UE) 2021/23, il regolamento (UE) n. 648/2012, i piani di risanamento e il piano di risoluzione della CCP. Deve inoltre poter operare autonomamente, senza dipendere da istruzioni o orientamenti esterni, salvo il supporto consentito dall’autorità di risoluzione quando non incide sul giudizio tecnico.

L’articolo 5 completa il presidio di indipendenza imponendo una separazione giuridica, strutturale, operativa ed effettiva. Se il valutatore è una persona fisica, non può essere dipendente né collaboratore esterno di autorità pubbliche pertinenti o della CCP; se è una persona giuridica, non può appartenere allo stesso gruppo della CCP.

Metodologia generale della valutazione delle attività e passività

Il capo III disciplina le valutazioni ex articoli 24 e 26 del regolamento (UE) 2021/23. L’articolo 6 impone una valutazione fondata su ipotesi eque, prudenti e realistiche, idonea a rappresentare in modo fedele la situazione finanziaria della CCP e a far emergere integralmente le perdite. La valutazione deve fornire la migliore stima puntuale e, se utile, un intervallo di valori; può riguardare singole posizioni, portafogli o l’ente nel suo complesso. I creditori vanno classificati secondo la priorità prevista dal diritto fallimentare applicabile.

L’articolo 7 regola la data della valutazione: in linea generale essa deve essere quanto più vicina possibile alla data della decisione di risoluzione; per la valutazione definitiva coincide con tale data; per alcune passività contrattuali rileva la data di cessazione dei contratti. L’articolo 8 amplia le fonti informative ammissibili, includendo bilanci aggiornati, relazioni di audit, dati di mercato, informazioni della dirigenza e dei revisori, valutazioni di vigilanza, stress test, peer review e serie storiche adattate al caso concreto.

Effetti di gruppo e accordi di interoperabilità

Gli articoli 9 e 10 impongono di non considerare la CCP come un’entità isolata quando ciò non sia realistico. Se la CCP appartiene a un gruppo, il valutatore deve considerare gli effetti di eventuali accordi di sostegno infragruppo che verosimilmente saranno attuati o rimarranno in vigore anche in condizioni di stress o risoluzione; deve inoltre verificare se le risorse della CCP possano essere impiegate per coprire perdite di altre entità del gruppo. In presenza di accordi di interoperabilità con altre CCP dell’Unione, devono essere valutati i relativi effetti sulle attività e passività.

Relazione di valutazione

L’articolo 11 prevede una relazione di valutazione indirizzata all’autorità di risoluzione. La relazione deve riassumere la valutazione, indicare le principali metodologie e ipotesi, spiegare la sensibilità ai parametri adottati, chiarire le fonti di incertezza e includere ogni ulteriore informazione utile all’autorità di risoluzione o a quella competente.

Valutazioni per accertare i presupposti di risoluzione

Gli articoli 12, 13 e 14 disciplinano la valutazione che supporta l’accertamento della condizione di "dissesto o rischio di dissesto". Essa deve essere prudente, realistica e coerente con il quadro contabile e prudenziale, ma può discostarsi dalle ipotesi usate dalla CCP nei bilanci o nel calcolo del capitale se ciò è giustificato dai migliori dati disponibili. Particolare attenzione va prestata alle aree con elevata incertezza: contratti ex articolo 29, prestiti con flussi dipendenti dall’adempimento della controparte, attività recuperate, strumenti al fair value, avviamento e intangibili, controversie e interventi regolamentari, voci pensionistiche e imposte differite.

Tra i fattori generali da considerare figurano il contesto economico e industriale, il modello di business, i requisiti patrimoniali, la struttura finanziaria, il regolamento operativo della CCP, l’allocazione delle perdite e i problemi di liquidità o finanziamento. Se emergono profitti significativi non realizzati non rilevati in bilancio, questi devono essere separati e motivati nella relazione.

Valutazioni per scegliere e tarare le azioni di risoluzione

Gli articoli 15, 16 e 17 disciplinano la valutazione che orienta la scelta degli strumenti di risoluzione. Il valutatore deve esaminare l’impatto di ciascuna azione ipotizzabile e, se necessario, formulare valutazioni distinte per scenari diversi. Quando le attività e passività restano presso una CCP in continuità operativa si usa il valore di possesso; quando si prevede la vendita si usa il valore di cessione, eventualmente con sconto per vendita accelerata; in presenza di operazioni di vendita dell’attività d’impresa o di CCP-ponte può essere rilevante il valore di avviamento.

La metodologia di cassa si fonda sui flussi attesi, attualizzati a tassi adeguati che tengono conto della tempistica, del rischio, dei costi di finanziamento, delle condizioni di mercato e della situazione finanziaria post-risoluzione. L’articolo 17 dettaglia i parametri per stimare i flussi, valutare il mantenimento, il rinnovo, il rifinanziamento, il run-off o la cessione, nonché i criteri di determinazione del valore di cessione, inclusi i casi di illiquidità, le vendite accelerate, i mercati analoghi e, ove appropriato, il franchise value. Se non vi sono prospettive realistiche di cessione, è possibile limitarsi ai flussi attesi da mantenimento o run-off, salvo il caso della vendita dell’attività d’impresa.

Riserva per perdite aggiuntive

L’articolo 18 impone, nelle valutazioni provvisorie ex articolo 26, una riserva per coprire perdite aggiuntive di importo o tempistica incerti. La riserva deve essere spiegata e giustificata, e deve riflettere i fattori che potrebbero incidere sui flussi di cassa attesi in relazione alle azioni di risoluzione presumibilmente adottate.

Separazione tra valutazione in risoluzione e test "no creditor worse off"

Il capo IV distingue chiaramente la valutazione che serve alla risoluzione da quella necessaria per verificare il principio per cui nessun creditore deve essere svantaggiato. L’articolo 19 stabilisce che il confronto con la liquidazione ordinaria si basa solo su informazioni conosciute o ragionevolmente conoscibili alla data della decisione di risoluzione, mentre il trattamento effettivo in risoluzione si valuta con le informazioni disponibili alla data o alle date in cui azionisti e creditori ricevono la compensazione. Se l’attualizzazione è trascurabile, i proventi possono essere confrontati direttamente.

Inventario di attività e crediti

L’articolo 20 impone al valutatore di redigere un inventario di tutte le attività identificabili e potenziali della CCP e di ricevere dalla CCP l’elenco completo dei crediti e dei crediti potenziali, classificati per priorità fallimentare. Le attività vincolate e i crediti garantiti da tali attività devono essere individuati separatamente.

Metodo di confronto con la procedura ordinaria di insolvenza

L’articolo 21 elenca gli elementi da confrontare: il trattamento che azionisti e creditori avrebbero ricevuto in liquidazione ordinaria, il valore dei crediti ristrutturati e degli altri proventi effettivamente percepiti in risoluzione, e la verifica che il trattamento ipotetico in insolvenza sia migliore per ciascun creditore in base alla priorità. L’articolo 22 specifica che il trattamento in insolvenza va determinato come valore attualizzato dei flussi di cassa attesi, tenendo conto di diritto fallimentare, regolamento operativo della CCP, prassi applicabili, costi di amministrazione e cessione, costi di finanziamento, precedenti di insolvenza e costi di sostituzione diretti dei partecipanti diretti. Per attività negoziate su mercati attivi si utilizza il prezzo osservato; per le altre si applicano criteri di mercato comparabile, insolvenze analoghe, operazioni di risoluzione comparabili, probabilità di flussi positivi, condizioni di mercato nel periodo di cessione e durata dello stesso. I proventi ipotetici devono essere ripartiti secondo la priorità fallimentare.

Costi di sostituzione diretti dei partecipanti diretti

L’articolo 23 quantifica i costi che i partecipanti diretti sostengono per riaprire posizioni nette comparabili dopo una procedura ordinaria di insolvenza. Tali costi comprendono esposizioni creditizie ipotetiche, costi di liquidità e concentrazione, costi operativi sostanziali non discrezionali per nuovi collegamenti e costi di finanziamento aggiuntivi connessi a margini e contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento.

Determinazione del trattamento effettivo e relazione finale nel test NCWO

L’articolo 24 regola il trattamento effettivo degli ex azionisti e creditori dopo la risoluzione, distinguendo i casi di compensazione in capitale, in titoli di debito o in altre forme, con possibilità di riferimento a prezzi osservati per strumenti identici o analoghi. Nel confronto finale con la liquidazione ordinaria devono essere considerati anche i costi di sostituzione diretti. L’articolo 25 richiede una relazione di valutazione finale che riepiloghi la valutazione, gli intervalli, le incertezze, le metodologie e le differenze rispetto ad altre valutazioni pertinenti, incluse quelle prudenziali o contabili.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Definizioni chiave

L’articolo 1 definisce, tra l’altro, "autorità pubblica pertinente", "valutatore", "fair value", "valore di possesso", "valore di cessione", "valore di avviamento (franchise value)", "valore di capitale economico (equity value)", "criterio di valutazione" e "data della decisione di risoluzione". Le definizioni servono a uniformare la lettura delle valutazioni ex articoli 24, 26 e 61 del regolamento (UE) 2021/23.

Requisiti di indipendenza del valutatore

L’articolo 2 richiede che il valutatore sia indipendente da ogni autorità pubblica pertinente e dalla CCP al momento della nomina e per tutta la valutazione. L’indipendenza presuppone assenza di interessi rilevanti in comune o in conflitto, possesso di qualifiche, esperienza, capacità, conoscenze e risorse adeguate, e separazione strutturale conforme all’articolo 5. L’autorità di risoluzione deve predisporre ed esaminare periodicamente un elenco di potenziali valutatori.

Conflitti di interesse e obblighi informativi

L’articolo 3 vieta al valutatore di avere interessi effettivi o potenziali rilevanti con autorità pubbliche pertinenti o con la CCP. Sono considerati rilevanti, tra gli altri, servizi prestati in passato o in corso, relazioni personali e finanziarie, e rapporti con alta dirigenza, organi di amministrazione, controllanti, creditori significativi, partecipanti diretti, clienti e CCP interoperabili. Si presume un interesse rilevante se il valutatore ha svolto la revisione legale dei conti della CCP nell’anno precedente o è stato alle dipendenze della CCP o di un’autorità pubblica pertinente nei tre anni precedenti. Il valutatore deve adottare politiche interne, notificare senza ritardo i conflitti, documentare la separazione strutturale, astenersi da vantaggi indebiti e comunicare le proprie attività pertinenti del triennio precedente.

Competenze, esperienza e risorse del valutatore

L’articolo 4 richiede che il valutatore possieda competenze adeguate nelle valutazioni di strumenti finanziari, nella post-negoziazione e negli strumenti compensati dalla CCP, nonché conoscenza del regolamento (UE) 2021/23, del regolamento (UE) n. 648/2012, dei piani di risanamento, dei codici di norme e del piano di risoluzione della CCP. Deve inoltre avere, o poter accedere, a risorse umane e tecniche sufficienti e non può essere tenuto a ricorrere indebitamente ad autorità pubbliche o alla CCP; sono però ammessi istruzioni, locali, attrezzature o supporto se ritenuti necessari dall’autorità di risoluzione e non incidenti sul giudizio.

Separazione strutturale

L’articolo 5 impone che il valutatore sia giuridicamente, strutturalmente, operativamente ed efficacemente separato da autorità pubbliche pertinenti e dalla CCP. Se è persona fisica, non può essere dipendente né collaboratore esterno di tali soggetti; se è persona giuridica, non può appartenere allo stesso gruppo di società della CCP.

Criteri generali della valutazione delle attività e passività

L’articolo 6 stabilisce che le valutazioni ex articoli 24 e 26 del regolamento (UE) 2021/23 devono considerare le circostanze che incidono sui flussi di cassa e sui tassi di attualizzazione, con l’obiettivo di rappresentare fedelmente la situazione finanziaria della CCP. Le valutazioni devono basarsi su ipotesi motivate, offrire la migliore stima puntuale e, se del caso, intervalli di valori; possono riguardare singole attività/passività, portafogli o l’intera CCP. I creditori vanno classificati per priorità fallimentare e l’autorità di risoluzione può chiedere più valutazioni ove opportuno.

Data della valutazione e fonti informative

L’articolo 7 indica che la data di valutazione coincide, a seconda dei casi, con una data di riferimento prossima alla decisione di risoluzione, con la data della decisione di risoluzione per la valutazione definitiva, oppure con la data di cessazione dei contratti di cui all’articolo 29, paragrafo 1. L’articolo 8 prevede che la valutazione si fondi su tutte le informazioni disponibili alla data di valutazione, inclusi bilanci, audit, segnalazioni regolamentari, dati di mercato, informazioni della dirigenza e dei revisori, valutazioni di vigilanza, test di stress, peer review, dati storici e analisi delle tendenze.

Effetti di gruppo e interoperabilità

Gli articoli 9 e 10 impongono di considerare, quando rilevanti, gli accordi di sostegno infragruppo, gli altri accordi formali o informali che potrebbero restare in vigore in stress o risoluzione, il possibile assorbimento delle risorse della CCP per coprire perdite di altre entità del gruppo e l’impatto degli accordi di interoperabilità con altre CCP dell’Unione.

Relazione di valutazione

L’articolo 11 impone al valutatore di trasmettere all’autorità di risoluzione una relazione contenente, tra l’altro, informazioni richieste dagli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) 2021/23, la valutazione delle passività derivanti dai contratti ex articolo 29, un riepilogo della valutazione con intervalli e fonti di incertezza, le principali metodologie e ipotesi, l’analisi di sensibilità e ogni ulteriore informazione utile all’autorità di risoluzione o competente.

Valutazioni per accertare i presupposti di risoluzione

Gli articoli 12, 13 e 14 disciplinano le valutazioni ex articolo 24, paragrafo 2. Esse devono basarsi su ipotesi eque, prudenti e realistiche, essere coerenti con il quadro contabile e prudenziale e consentire il pieno rilevamento delle perdite. Il valutatore può discostarsi dalle ipotesi di bilancio della CCP se lo giustifica con i migliori dati disponibili. Occorre concentrarsi sugli ambiti di maggiore incertezza, come contratti ex articolo 29, prestiti, attività recuperate, strumenti al fair value, avviamento e attività immateriali, controversie e interventi regolamentari, voci pensionistiche e imposte differite. Vanno considerati fattori generali quali contesto economico e industriale, modello di business, shock sui pagamenti, requisiti patrimoniali, struttura finanziaria, allocazione delle perdite e problemi di liquidità o finanziamento.

Valutazioni per orientare le azioni di risoluzione

Gli articoli 15, 16 e 17 disciplinano le valutazioni ex articolo 24, paragrafo 3, e l’articolo 26, paragrafo 1, secondo comma. Il valutatore deve analizzare l’impatto di ciascuna azione di risoluzione possibile e può presentare valutazioni distinte per scenari diversi. In tali valutazioni si usano criteri fondati sul valore economico della CCP: il valore di possesso se le attività/passività restano presso una CCP in continuità operativa, il valore di cessione se è prevista la vendita, anche con sconto per vendita accelerata, e, dove necessario, il valore di avviamento. I flussi di cassa si determinano e si attualizzano tenendo conto della strategia di risoluzione, del rischio, dei costi di finanziamento e delle condizioni di mercato; in assenza di prospettive realistiche di cessione si può ricorrere a criteri di mantenimento o run-off, salvo il caso della vendita dell’attività d’impresa.

Riserva per perdite aggiuntive nelle valutazioni provvisorie

L’articolo 18 impone, nelle valutazioni provvisorie ex articolo 26, paragrafo 1, l’inclusione di una riserva per tener conto di perdite aggiuntive di importo o tempistica incerti. La riserva va basata su ipotesi adeguatamente motivate e sui fattori che incidono sui flussi di cassa attesi in relazione alle azioni di risoluzione presumibilmente adottate.

Separazione tra valutazione in risoluzione e valutazione "no creditor worse off"

Gli articoli 19 e 20 separano la valutazione del trattamento ipotetico in liquidazione ordinaria da quella del trattamento effettivo in risoluzione. La prima si fonda solo su fatti e circostanze esistenti e ragionevolmente conoscibili alla data della decisione di risoluzione; la seconda utilizza le informazioni disponibili alla data o alle date del trattamento effettivo. Il valutatore deve redigere un inventario delle attività, richiedere alla CCP l’elenco di crediti e crediti potenziali classificati per priorità fallimentare e distinguere le attività vincolate e i relativi crediti garantiti.

Test del principio del "nessun creditore svantaggiato"

Gli articoli 21 e 22 stabiliscono come verificare se azionisti e creditori abbiano ricevuto in risoluzione un trattamento peggiore rispetto alla liquidazione ordinaria. Il confronto riguarda: il trattamento ipotetico in insolvenza, il valore dei crediti ristrutturati e degli altri proventi percepiti in risoluzione, e la verifica della priorità fallimentare. Il trattamento ipotetico si determina come valore attualizzato dei flussi di cassa attesi in procedura ordinaria di insolvenza, tenendo conto del regolamento operativo della CCP, del diritto fallimentare e delle prassi applicabili, dei costi di amministrazione, mantenimento, cessione e finanziamento, di insolvenze analoghe, e dei costi di sostituzione diretti dei partecipanti diretti. Per le attività su mercati attivi si usa il prezzo osservato; per quelle non negoziate si considerano prezzi di attività analoghe, insolvenze comparabili, operazioni di risoluzione analoghe, probabilità di generazione di flussi, condizioni di mercato e durata del periodo di cessione.

Costi di sostituzione diretti dei partecipanti diretti

L’articolo 23 dettaglia la stima, ragionevole in termini commerciali, dei costi diretti sostenuti dai partecipanti diretti per riaprire posizioni nette comparabili entro un congruo periodo di tempo. Tali costi comprendono esposizioni creditizie ipotetiche, costi di liquidità e concentrazione, costi operativi per nuovi collegamenti o operazioni, e costi di finanziamento aggiuntivi derivanti da differenze di margine e di contributi al fondo di garanzia.

Determinazione del trattamento effettivo e relazione finale

L’articolo 24 disciplina la determinazione del trattamento effettivo degli ex azionisti e creditori dopo la risoluzione, includendo i casi di conversione in capitale, compensazione in titoli di debito o altre forme di compensazione, con possibile uso di prezzi di mercato di strumenti identici o analoghi. Il confronto con la valutazione ai fini del principio "nessun creditore svantaggiato" tiene conto anche dei costi di sostituzione diretti. L’articolo 25 richiede una relazione finale sintetica, con intervalli di valutazione, fonti di incertezza, metodologie, ipotesi e differenze rispetto ad altre valutazioni rilevanti.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 26 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

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