Cassazione Penale, Sentenza n. 558/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché costituisce una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove già esaminate dai giudici di merito; ha ritenuto che la motivazione delle decisioni di primo e secondo grado fosse coerente, logica e sufficientemente argomentata; ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per tentato furto (art. 624-bis c.p.). La difesa contestava: insufficiente e incongruente motivazione circa l'idoneità e l'univocità degli atti diretti a impossessarsi di beni custoditi nell'abitazione; possibile riconducibilità della condotta alla sola violazione di domicilio (art. 614 c.p.) e non al tentativo di furto; mancanza dell'elemento soggettivo del fine di profitto e della strumentalità della violazione di domicilio rispetto all'atto di asportazione.
Norme richiamate
art. 624-bis cod. pen.
La norma è stata richiamata come fattispecie contestata (tentato furto in abitazione). La Corte ha ricordato che l'applicazione richiede che la violazione di domicilio sia strumentale all'atto di sottrazione; tuttavia nel caso concreto ha ritenuto che la valutazione compiuta dai giudici di merito fosse congrua e non sindacabile in cassazione
art. 614 cod. pen.
Richiamata dalla difesa come possibile qualificazione alternativa (violazione di domicilio). La Corte ha osservato che la contestazione di tale diversa qualificazione sarebbe una richiesta di mera rielaborazione delle stesse prove e non un vizio di motivazione rilevante in cassazione
legge 20 febbraio 2006 n. 46
Richiamata rispetto al ruolo della Corte di Cassazione: limitazione del sindacato ai vizi della motivazione (mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà) e divieto di trasformare la Corte in giudice del fatto mediante nuova valutazione delle prove
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti: in cassazione occorre dimostrare la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, non proporre una diversa valutazione delle prove già apprezzate dal merito
- Per qualificare la condotta come tentativo di furto in abitazione (art. 624-bis) è necessario provare atti univocamente idonei e diretti all'impossessamento e la strumentalità della violazione di domicilio rispetto al furto
- Se la difesa invoca una diversa qualificazione (es. art. 614 c.p.), deve indicare elementi specifici che dimostrino un vizio della motivazione (contraddizione, omissione rilevante o manifesta illogicità), non una semplice interpretazione alternativa dei fatti
- Nella fase di impugnazione in Cassazione è più efficace censurare errori formali o logici nella motivazione del giudice di merito (omissioni, contraddizioni, valutazioni manifestamente illogiche) che riproporre una diversa narrativa fattuale
- Per sostenere l'assenza del dolo di profitto o l'inidoneità degli atti al furto è utile produrre documentazione o elementi probatori concreti (video, perizie, testimonianze dirette) che mettano in evidenza l'assenza di atti immediatamente idonei all'asportazione
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