Cassazione Penale, Sentenza n. 12849/2022 del 05/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in sette motivi: 1-2) contestazione della qualificazione della detenzione di stupefacenti come finalizzata allo spaccio, denunciando insufficiente valutazione della prova e mancata considerazione della documentazione attestante consumo personale; 3-4) censure sulla responsabilità per i falsi documentali (patente straniera), sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere giurisdizione italiana e nel presupporre la contraffazione avvenuta in Italia basandosi solo sull'utilizzo nel territorio nazionale; 5-7) doglianze relative all'art. 497-bis c.p., con eccezione di violazione del principio di correlazione perché l'editto imputativo avrebbe contestato la contraffazione mentre la condanna sarebbe per utilizzo di documento falso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in parte fondato e in parte infondato: ha rigettato i primi due motivi e confermato la condanna per detenzione ai fini di spaccio (art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990), ritenendo logica e sufficiente la valutazione del confezionamento in dosi, della presenza di somma di denaro e dell'assenza di redditi leciti; ha inoltre respinto le censure relative all'art. 497-bis c.p., ritenendo corretta l'applicazione del comma 2 quando il possessore ha concorso nella formazione del documento, indipendentemente dal luogo della contraffazione; ha invece annullato la parte di sentenza relativa agli artt. 477 e 482 c.p. (contraffazione della patente straniera) perché la motivazione è carente nell'accertare il luogo della contraffazione: l'utilizzo in Italia non basta a presumere la falsificazione in Italia. La condanna su questo capo è annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo esame e, se del caso, rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Nel resto il ricorso è rigettato.
Norme richiamate
artt. 477 e 482 c.p.
Riguardano la contraffazione e il commercio di documenti; la Cassazione ha ritenuto che per applicare queste norme sia necessaria prova del luogo della contraffazione: il mero utilizzo in Italia non consente di presumere la falsificazione sul territorio italiano.
art. 497-bis c.p.
La Corte ha applicato il comma 2 (fattispecie più grave) quando il possessore ha concorso nella formazione del documento falso; in questi casi la detenzione e l'utilizzo nel territorio nazionale integrano il reato anche se la contraffazione è avvenuta all'estero.
art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990
Norma sulla detenzione ai fini di spaccio; la Corte territoriale ha ritenuto idonei a dimostrare la finalità di spaccio il confezionamento in più dosi, il possesso di somme di denaro cospicue e l'assenza di redditi leciti.
artt. 7 e 9 c.p.
Richiamati dal ricorrente in relazione a condizioni di procedibilità per atti connessi a documenti esteri; la Cassazione non ha ritenuto fondati gli argomenti tali da escludere la responsabilità ai sensi dell'art. 497-bis quando sussiste concorso nella contraffazione.
Massime di principio
- Il confezionamento in più dosi e il possesso di somme di denaro non giustificate sono indici concreti e abitualmente sufficienti per inferire la finalità di spaccio, anche se le quantità non sono elevatissime; la semplice presenza in un luogo (es. un bar vicino a casa) ha scarso valore probatorio se non inserita in un quadro fattuale complessivo.
- La documentazione attestante consumo personale ha valore probatorio limitato se risale nel tempo o si basa su dichiarazioni dell'imputato: occorre che sia effettivamente idonea e confrontata con l'insieme delle risultanze probatorie.
- Per i documenti d'identità falsi (art. 497-bis) se il possessore ha concorso nella formazione del documento, è irrilevante che la contraffazione sia avvenuta all'estero: la detenzione e l'uso in Italia possono integrare il reato più grave previsto dal comma 2.
- Per i documenti esteri come la patente, invece, non è corretto presumere la contraffazione in Italia solo perché il documento è stato utilizzato sul territorio nazionale; il luogo della falsificazione deve essere accertato con elementi probatori, e non si può operare un'inversione dell'onere della prova.
- Il principio di correlazione fra capo di imputazione e motivazione della sentenza deve essere rispettato: le condotte contestate devono corrispondere chiaramente a quanto poi ritenuto nella condanna, salvo che la fattispecie possa essere ricondotta direttamente a un diverso comma già previsto dal capo.
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