Ordinanza n. 277/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di decadenza dai contributi PAC erogati per le campagne 2018-2019, con intimazione di restituzione di € 73.002,03
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa agricola)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui AGEA, sulla base di un’informazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Trapani il 6 novembre 2023, ha disposto la decadenza e il recupero di contributi comunitari integralmente erogati negli anni 2018 e 2019, all’esito di procedimenti annuali ormai conclusi. Ha dedotto il difetto dei presupposti, sostenendo che l’interdittiva sopravvenuta accerta una situazione di pericolo attuale riferita al momento della sua adozione e non può incidere automaticamente su rapporti già definitivamente esauriti. Ha inoltre contestato la rilevanza dell’interdittiva rispetto al periodo di erogazione dei contributi, poiché l’amministrazione non avrebbe verificato la sussistenza, negli anni 2018-2019, di elementi sintomatici della pericolosità antimafia. Le amministrazioni hanno sostenuto che l’interdittiva determina un’incapacità giuridica speciale e comporta la revoca vincolata, anche retroattiva, dei benefici pubblici, in forza della condizione risolutiva prevista dall’art. 92, comma 3, d.lgs. n. 159/2011.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris per due ragioni concorrenti. Anzitutto, l’interdittiva antimafia accerta una situazione di pericolo attuale riferita al momento della sua adozione e non si estende automaticamente a periodi anteriori. L’efficacia retroattiva della misura può rilevare rispetto a rapporti ancora in essere, quali contratti in esecuzione, concessioni efficaci o procedimenti di erogazione non conclusi, ma non consente di incidere, di per sé, su rapporti definitivamente esauriti. Nel caso concreto, i contributi erano stati integralmente erogati nel 2018 e nel 2019, nell’ambito di procedimenti conclusi. Inoltre, il richiamo all’art. 92, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 non è stato ritenuto sufficiente, poiché la condizione risolutiva presuppone comunque una situazione di pericolosità antimafia sostanzialmente rilevante e temporalmente riferibile. Dagli atti, anche per la mancata produzione dell’informazione antimafia, non risultava una verifica specifica degli elementi sintomatici eventualmente presenti nel periodo di erogazione. L’automatica estensione dell’interdittiva del 2023 ai contributi del 2018-2019 è stata quindi ritenuta prima facie illegittima per difetto di istruttoria e di motivazione. Il periculum in mora è stato ravvisato nel rischio che la restituzione coattiva della somma, nonché la possibile compensazione con futuri contributi, comprometta l’equilibrio finanziario e la continuità operativa dell’impresa agricola. La domanda cautelare è stata accolta e l’efficacia del provvedimento sospesa. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il TAR ha inoltre disposto il deposito, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, di copia dell’informazione antimafia da parte di entrambe le parti, rinviando la prosecuzione all’udienza pubblica del 14 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 92, comma 3, d.lgs. n. 159/2011
I contributi erogati in assenza dell’informazione antimafia, per ragioni di urgenza o per decorso dei termini, siano corrisposti sotto condizione risolutiva.
La condizione risolutiva non opera automaticamente e non è svincolata dall’accertamento sostanziale di una situazione di pericolosità antimafia rilevante e temporalmente riferibile. L’interdittiva sopravvenuta non consente, di per sé, il recupero di benefici relativi a rapporti già definitivamente esauriti.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata mediante la verifica del fumus boni iuris e del periculum in mora; entrambi sono stati ritenuti sussistenti.
Massime di principio
- L’informazione antimafia interdittiva accerta una situazione di pericolo di infiltrazione mafiosa attuale, riferita al momento della sua adozione, e non può essere automaticamente proiettata retroattivamente su periodi antecedenti senza una specifica verifica della riferibilità temporale degli elementi di pericolosità.
- L’efficacia retroattiva dell’interdittiva antimafia può incidere sui rapporti amministrativi ancora in essere o non definitivamente stabilizzati, ma non consente, di per sé, di travolgere rapporti già esauriti e benefici integralmente erogati all’esito di procedimenti conclusi.
- La condizione risolutiva prevista dall’art. 92, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 non determina automaticamente la decadenza e il recupero di contributi già erogati: l’amministrazione deve verificare la sussistenza di una situazione di pericolosità antimafia rilevante anche con riferimento al periodo cui si riferiscono le erogazioni.
- Il provvedimento di recupero di contributi fondato su un’interdittiva sopravvenuta è viziato per difetto di istruttoria e motivazione quando estende automaticamente gli effetti della misura a benefici relativi a rapporti esauriti, senza accertare e motivare la riferibilità temporale della pericolosità antimafia.
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