Sentenza del 01/08/2022 n. 2424 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Accertamento a tavolino - Iva - Contraddittorio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto illegittimo l'accertamento per difetto del contraddittorio e per mancata comunicazione degli atti, accogliendo il ricorso del contribuente; l'atto impositivo è stato annullato (o comunque disposto il riesame) e rinviato all'Amministrazione affinché proceda nel rispetto dell'obbligo di contraddittorio precontenzioso.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava un accertamento "a tavolino" in materia di IVA adottato senza l'attivazione del contraddittorio endoprocedimentale e senza la necessaria comunicazione degli atti imponibili, con conseguente violazione dei principi contenuti nello Statuto dei diritti del contribuente e degli artt. 24 e 97 della Costituzione (diritto di difesa e buon andamento dell'amministrazione).
Norme richiamate
Statuto dei diritti del contribuente
Lo Statuto impone la procedimentalizzazione dell'attività impositiva e la promozione del contraddittorio nella fase precontenziosa; la pretesa tributaria trova legittimità se preceduta da un confronto partecipato con il contribuente.
Art. 24 Costituzione
Richiamato in quanto fondamento costituzionale del diritto di difesa che si concretizza anche nel contraddittorio endoprocedimentale prima dell'adozione dell'atto impositivo.
Art. 97 Costituzione
Richiamato in relazione al principio del buon andamento e dell'efficacia dell'amministrazione: l'attività impositiva deve seguire regole procedurali che garantiscano trasparenza e partecipazione.
Massime di principio
- L'accertamento fiscale "a tavolino" è legittimo solo se l'Amministrazione ha previamente comunicato gli atti rilevanti e ha effettivamente offerto al contribuente la possibilità di partecipare al contraddittorio precontenzioso; in difetto, l'atto può essere annullato.
- Il diritto di difesa costituzionalmente garantito (art.24) si traduce nel necessario contraddittorio endoprocedimentale nelle materie tributarie rilevanti: l'assenza di tale fase comporta spesso la nullità o l'annullamento dell'atto impositivo.
- L'Amministrazione deve motivare in maniera documentata le ragioni dell'accertamento e conservare traccia delle comunicazioni e delle eventuali risposte del contribuente; la semplice formazione di valutazioni interne non sostituisce il dovere di ascolto.
- Per il contribuente: prestare attenzione alle comunicazioni ricevute e partecipare attivamente al contraddittorio; l'inerzia non elimina comunque l'obbligo dell'Amministrazione di seguire il procedimento corretto.
- In casi particolari (evidenze indubbie, urgenza, pericolo di pregiudizio erariale) l'Amministrazione potrebbe avere margini più ampi, ma resta comunque l'onere di garantire, compatibilmente, il diritto di difesa e motivare le ragioni dell'intervento senza contraddittorio.
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