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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37067/2023 del 11/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Sostiene l'assenza dell'elemento volitivo dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: le condotte sarebbero state autonome e sporadiche, senza vincolo associativo o affectio societatis con i fornitori (fratelli Vicinanza); gli episodi contestati (3 agosto, 11 settembre e 20 novembre 2013) sarebbero atti isolati di cessione, senza programmazione indeterminata e senza coordinamento stabile o compiti ripartiti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato in modo coerente e sufficientemente dettagliato la sussistenza del reato associativo ai sensi dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, valorizzando elementi quali: preparazione della cocaina in pallini, l'accettazione di rifornire una terza persona, la continuità del rapporto dare/avere con pagamenti post-incasso, il riferimento a forniture pregresse, la consapevolezza del rapporto con entrambi i fratelli Vicinanza e la concessione di credito a favore del D'Arienzo. La Corte ha rilevato che il ricorso svolgeva in realtà una rivalutazione fattuale non consentita in sede di legittimità e pertanto lo ha respinto come inammissibile, condannando il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato in relazione al complesso dei reati contestati; utilizzato nel quadro della contestazione di più capi e della loro incidenza reciproca nella determinazione della responsabilità

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma che sanziona l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. La Corte precisa che per la sua integrazione occorrono: patto associativo tra almeno tre persone, programma criminoso indeterminato, stabilitĂ e disponibilitĂ di risorse umane e materiali e apporto individuale apprezzabile e non episodico; la prova puĂ² desumersi da ripetitività, modalità esecutive, ripartizione di compiti, contatti e continuità cronologica

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma sanzionatoria per i reati in materia di stupefacenti (produzione, traffico e detenzione ai fini di spaccio). Citata come riferimento normativo dei fatti di reato contestati e valutata congiuntamente alla qualificazione associativa ex art. 74

Massime di principio

  • Per configurare l'art. 74 DPR 309/1990 non è sufficiente la mera frequenza di cessioni: occorre dimostrare un vincolo durevole, un patto (anche implicito) e una programmazione indeterminata di reati con apporto stabile dei partecipi.
  • Elementi indiziari utili a qualificare un rapporto come associativo: ripetizione continuativa delle cessioni, ripartizione di ruoli, operazioni di credito tra fornitori e acquirenti, preparazione della sostanza per lo spaccio, riferimenti a forniture pregresse e conoscenza reciproca di piĂš soggetti coinvolti.
  • La prova puĂ² essere costruita anche su intercettazioni e su collegamenti probatori tra episodi omogenei e cronologicamente continui; non è necessario dimostrare ogni singolo episodio purchè emerga un quadro unitario e stabile.
  • Una contestazione in Cassazione che si limiti a proporre una lettura alternativa dei fatti o a rimettere in discussione la valutazione probatoria svolta dai giudici del merito rischia di essere dichiarata inammissibile: il sindacato di legittimitĂ non consente la rinnovazione del giudizio di fatto.
  • In difesa, per contrastare l'accusa di associazione, conviene contestare la sussistenza dei requisiti legali dell'associazione (numero minimo di partecipanti, programmazione indeterminata, stabilitĂ, apporto apprezzabile) e puntare su profili processuali o di illegittimitĂ delle prove (es. contestazione della interpretazione delle intercettazioni, carenza di riscontri oggettivi).
  • Operazioni quali concessione di credito da parte dei fornitori, istruzioni o mediazioni tra soggetti, e riferimenti a forniture pregresse assumono valore indicativo di stabilitĂ e di fiducia reciproca e possono essere decisivi quando valutati congiuntamente.
  • La distinzione tra concorso di persone e associazione finalizzata al traffico dipende soprattutto dal carattere stabile e duraturo dell'accordo criminoso; piĂš atti occasionali non configurano automaticamente il reato associativo.
  • Chi impugna in Cassazione deve concentrarsi su questioni di diritto, vizio motivazionale chiaramente configurabile e violazioni di norme processuali, evitando argomentazioni che consistono in una rivalutazione generale del materiale probatorio.

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