Cassazione Penale, Sentenza n. 37067/2023 del 11/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Sostiene l'assenza dell'elemento volitivo dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: le condotte sarebbero state autonome e sporadiche, senza vincolo associativo o affectio societatis con i fornitori (fratelli Vicinanza); gli episodi contestati (3 agosto, 11 settembre e 20 novembre 2013) sarebbero atti isolati di cessione, senza programmazione indeterminata e senza coordinamento stabile o compiti ripartiti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato in modo coerente e sufficientemente dettagliato la sussistenza del reato associativo ai sensi dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, valorizzando elementi quali: preparazione della cocaina in pallini, l'accettazione di rifornire una terza persona, la continuità del rapporto dare/avere con pagamenti post-incasso, il riferimento a forniture pregresse, la consapevolezza del rapporto con entrambi i fratelli Vicinanza e la concessione di credito a favore del D'Arienzo. La Corte ha rilevato che il ricorso svolgeva in realtà una rivalutazione fattuale non consentita in sede di legittimità e pertanto lo ha respinto come inammissibile, condannando il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Richiamato in relazione al complesso dei reati contestati; utilizzato nel quadro della contestazione di più capi e della loro incidenza reciproca nella determinazione della responsabilità
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma che sanziona l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. La Corte precisa che per la sua integrazione occorrono: patto associativo tra almeno tre persone, programma criminoso indeterminato, stabilitĂ e disponibilitĂ di risorse umane e materiali e apporto individuale apprezzabile e non episodico; la prova puĂ² desumersi da ripetitività, modalità esecutive, ripartizione di compiti, contatti e continuità cronologica
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma sanzionatoria per i reati in materia di stupefacenti (produzione, traffico e detenzione ai fini di spaccio). Citata come riferimento normativo dei fatti di reato contestati e valutata congiuntamente alla qualificazione associativa ex art. 74
Massime di principio
- Per configurare l'art. 74 DPR 309/1990 non è sufficiente la mera frequenza di cessioni: occorre dimostrare un vincolo durevole, un patto (anche implicito) e una programmazione indeterminata di reati con apporto stabile dei partecipi.
- Elementi indiziari utili a qualificare un rapporto come associativo: ripetizione continuativa delle cessioni, ripartizione di ruoli, operazioni di credito tra fornitori e acquirenti, preparazione della sostanza per lo spaccio, riferimenti a forniture pregresse e conoscenza reciproca di piĂš soggetti coinvolti.
- La prova puĂ² essere costruita anche su intercettazioni e su collegamenti probatori tra episodi omogenei e cronologicamente continui; non è necessario dimostrare ogni singolo episodio purchè emerga un quadro unitario e stabile.
- Una contestazione in Cassazione che si limiti a proporre una lettura alternativa dei fatti o a rimettere in discussione la valutazione probatoria svolta dai giudici del merito rischia di essere dichiarata inammissibile: il sindacato di legittimitĂ non consente la rinnovazione del giudizio di fatto.
- In difesa, per contrastare l'accusa di associazione, conviene contestare la sussistenza dei requisiti legali dell'associazione (numero minimo di partecipanti, programmazione indeterminata, stabilitĂ, apporto apprezzabile) e puntare su profili processuali o di illegittimitĂ delle prove (es. contestazione della interpretazione delle intercettazioni, carenza di riscontri oggettivi).
- Operazioni quali concessione di credito da parte dei fornitori, istruzioni o mediazioni tra soggetti, e riferimenti a forniture pregresse assumono valore indicativo di stabilitĂ e di fiducia reciproca e possono essere decisivi quando valutati congiuntamente.
- La distinzione tra concorso di persone e associazione finalizzata al traffico dipende soprattutto dal carattere stabile e duraturo dell'accordo criminoso; piĂš atti occasionali non configurano automaticamente il reato associativo.
- Chi impugna in Cassazione deve concentrarsi su questioni di diritto, vizio motivazionale chiaramente configurabile e violazioni di norme processuali, evitando argomentazioni che consistono in una rivalutazione generale del materiale probatorio.
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