Cassazione Civile, Ordinanza n. 35258/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2010, fondato su indagini bancarie svolte su un conto corrente del contribuente, con contestazione di maggiori incassi e maggiori imposte dovute. Il giudice tributario di appello aveva ritenuto giustificati alcuni versamenti bancari sulla base di fatture prodotte dal professionista, nonostante lo sfasamento temporale tra emissione delle fatture e movimentazioni bancarie, valorizzando in modo generale la circostanza che i clienti di uno studio odontoiatrico possano pagare in ritardo per l’ammontare elevato delle prestazioni. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 600/1973, dell’art. 51, comma 2, d.P.R. 633/1972 e dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che la CTR abbia erroneamente ritenuto superata la presunzione legale relativa sui versamenti bancari non mediante prova contraria analitica e specifica per ciascuna operazione, ma con una generica e apodittica considerazione di carattere generale elevata a ratio decidendi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che, in materia di accertamenti bancari, i versamenti su conto corrente costituiscono presunzione legale relativa di maggior reddito anche per i professionisti e che il contribuente può vincerla solo con prova contraria analitica, specifica per ciascuna movimentazione, dimostrando che le somme sono già incluse nel reddito imponibile o sono irrilevanti. La CTR, invece, non ha verificato rigorosamente la correlazione tra ogni singolo versamento e le fatture prodotte, limitandosi a una valutazione generale di compatibilità cronologica; inoltre ha impropriamente qualificato come fatto di comune esperienza una personale valutazione sulle modalità di pagamento dei compensi odontoiatrici, in violazione dell’art. 115, comma 2, c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Toscana in diversa composizione per i necessari accertamenti di fatto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 600/1973
prevede una presunzione legale relativa di maggior reddito desumibile dai movimenti bancari; per i versamenti vale nei confronti di tutti i contribuenti e può essere vinta solo con prova contraria
art. 51, secondo comma, d.P.R. 633/1972
richiamato quale base della presunzione in tema di accertamenti bancari IVA
art. 115 c.p.c.
il fatto notorio deve essere inteso in senso rigoroso; non possono essere considerati notori giudizi valutativi fondati su cognizioni particolari o su mera scienza privata del giudice
art. 2729 c.c.
la presunzione legale dell’art. 32 non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici
art. 38 d.P.R. 600/1973
richiamato per estendere la portata della presunzione bancaria alla generalità dei contribuenti nell’accertamento del reddito complessivo
art. 39 d.P.R. 600/1973
richiamato tra le norme di rettifica e accertamento fondate sui dati bancari
art. 40 d.P.R. 600/1973
richiamato tra le norme di rettifica e accertamento fondate sui dati bancari
art. 41 d.P.R. 600/1973
richiamato tra le norme di rettifica e accertamento fondate sui dati bancari
art. 32, secondo comma, c.p.c.
non citato esplicitamente come norma, ma il testo richiama il principio sul fatto notorio ai sensi dell’art. 115, comma 2, c.p.c.
Massime di principio
- In tema di accertamenti bancari, i versamenti sul conto del contribuente costituiscono presunzione legale relativa di maggiore imponibile; la loro efficacia presuntiva può essere superata solo con prova contraria specifica e analitica riferita a ciascuna movimentazione.
- La prova liberatoria del contribuente non può essere generica o meramente assertiva: deve dimostrare, per ogni singolo versamento, che la somma è già compresa nel reddito dichiarato oppure è fiscalmente irrilevante.
- Il giudice di merito deve verificare con rigore la prova offerta dal contribuente rispetto a ogni operazione bancaria e darne conto in motivazione in modo espresso e puntuale.
- La nozione di fatto notorio o comune esperienza va interpretata restrittivamente: sono ammessi solo fatti acquisiti alla collettività con certezza indubitabile, non valutazioni personali del giudice né nozioni basate su cognizioni particolari o scienza privata.
- Non è corretta la decisione che, per escludere la presunzione derivante dai movimenti bancari, si fondi su una valutazione generale di compatibilità temporale tra fatture e versamenti senza un riscontro analitico della corrispondenza tra ciascun versamento e la relativa giustificazione documentale.
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