Sentenza del 04/11/2015 n. 415 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Testo non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I contribuenti hanno impugnato gli avvisi di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva tassato come redditi di capitale, ai sensi degli artt. 44 e seguenti del TUIR, interessi su depositi, cedole obbligazionarie, interessi su obbligazioni e dividendi derivanti da contratti "Invest Loan" relativi agli anni 2006-2009. Hanno sostenuto, da un lato, che l'effettivo titolare dei rapporti e dei redditi fosse il parente C, che aveva fornito la provvista e gestito i conti, e, dall'altro, che l'Invest Loan costituisse un unico e atipico strumento finanziario, dal quale potevano derivare differenziali positivi o negativi. Pertanto, secondo i contribuenti, il reddito imponibile avrebbe dovuto essere determinato considerando il risultato netto dell'operazione e non i singoli proventi lordi. L'Agenzia ha invece sostenuto che si trattasse di distinti rapporti di impiego di capitale, con tassazione dei proventi lordi senza deduzione degli interessi passivi.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello incidentale dei contribuenti relativo alla titolarità dei rapporti, ritenendo decisivo che la banca avesse sempre individuato A e B come titolari degli investimenti e soggetti beneficiari dei relativi frutti. Ha però confermato, nella sostanza, che l'Invest Loan costituiva un prodotto finanziario unitario, caratterizzato dal collegamento funzionale tra finanziamento, investimenti e garanzie. Il reddito doveva quindi essere determinato sulla base delle somme concretamente messe a disposizione dei clienti, tenendo conto della somma algebrica tra proventi degli investimenti e interessi pagati alla banca. Gli avvisi sono stati parzialmente annullati e i redditi sono stati rideterminati come segue: A, euro 17.724,72 per il 2006, euro 22.889,93 per il 2007 ed euro 1.618,13 per il 2008; B, euro 133.331,30 per il 2006, euro 128.726,69 per il 2007, euro 13.244,59 per il 2008 ed euro 18.271,87 per il 2009. Le spese di lite e quelle della consulenza tecnica sono state compensate. L'Agenzia non ha ottenuto la conferma integrale degli accertamenti, mentre i contribuenti hanno ottenuto una riduzione della pretesa fiscale, ma non l'annullamento totale degli atti.
Norme richiamate
Art. 44, comma 1, D.P.R. 917/1986 (TUIR)
Sono redditi di capitale gli interessi e gli altri proventi derivanti da rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti da cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.
La CTR ha ritenuto che l'Invest Loan, considerato nella sua struttura complessiva, non fosse riconducibile semplicemente a un rapporto di impiego di capitale produttivo di proventi lordi, poiché il risultato dipendeva dall'andamento degli investimenti e dal rapporto tra attività e debito.
Art. 67, comma 1, lett. c-quater, D.P.R. 917/1986 (TUIR)
La norma è stata richiamata per ricondurre i risultati dell'operazione nell'ambito dei redditi diversi di natura finanziaria, caratterizzati da differenziali positivi o negativi dipendenti dall'andamento di attività o eventi incerti.
Art. 48, comma 8, D.P.R. 917/1986 (TUIR)
I redditi di cui alla lettera c-quater del comma 1 dell'art. 67 sono costituiti dalla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonché dagli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti ivi indicati.
La determinazione del reddito deve avvenire considerando unitariamente i risultati positivi e negativi e gli oneri collegati al rapporto finanziario, anziché tassare separatamente e al lordo i singoli proventi.
Art. 37, comma 3, D.P.R. 600/1973
È stato invocato dai contribuenti per imputare i redditi al soggetto ritenuto effettivo titolare dell'investimento. La CTR ha però escluso tale imputazione perché la banca riconosceva formalmente A e B come titolari e beneficiari dei rapporti.
Art. 782 cod. civ.
La disposizione è stata richiamata sulla forma della donazione. La contestazione della validità della donazione e la dichiarazione del donante non sono state ritenute sufficienti a spostare l'imputazione fiscale dei redditi dai titolari formali dei rapporti.
Art. 45 D.P.R. 917/1986 (già art. 42)
È stato richiamato il principio secondo cui i redditi di capitale rilevano quando gli interessi o proventi siano concretamente ed effettivamente disponibili per il contribuente. La CTR ha applicato tale criterio valorizzando gli importi effettivamente messi a disposizione, nei limiti risultanti dal rapporto tra rendimento e garanzia.
Massime di principio
- Per stabilire a chi imputare fiscalmente un reddito finanziario, assumono rilievo primario l'intestazione del rapporto presso l'intermediario, i poteri di disposizione e l'identificazione del beneficiario, salvo prova concreta e coerente di un diverso titolare effettivo.
- La qualificazione fiscale di un prodotto finanziario deve considerare la causa concreta e il funzionamento complessivo dell'operazione, non soltanto i singoli conti, depositi o investimenti formalmente utilizzati.
- Quando finanziamento e investimenti sono funzionalmente inscindibili e il risultato dipende da variabili incerte, il reddito può essere determinato come risultato netto o somma algebrica dei componenti positivi e negativi collegati all'operazione.
- La tassazione di proventi finanziari presuppone, in linea generale, la loro effettiva percezione o disponibilità; valori meramente contabili o non concretamente prelevabili non devono necessariamente coincidere con il reddito imponibile.
- La presenza di clausole di garanzia a favore della banca non esclude il collegamento unitario tra i contratti, se tali clausole incidono direttamente sulla disponibilità dei rendimenti e sul risultato economico complessivo dell'investimento.
- In controversie riguardanti prodotti finanziari atipici, la documentazione contrattuale, gli estratti conto, gli statement dell'intermediario e la ricostruzione tecnica dei flussi sono essenziali per determinare natura del rapporto, disponibilità effettiva e reddito imponibile.
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