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Sentenza

Sentenza del 04/11/2015 n. 4744 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO - Enti non commerciali - Accesso - Autorizzazione da parte del Procuratore della Repubblica - Non è necessaria.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'associazione ha contestato l'accesso ai propri locali ritenendo necessaria l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica, poiché l'art. 52, primo comma, del d.P.R. 633/1972 non menziona espressamente gli enti non commerciali o le associazioni senza scopo di lucro.

La decisione

La contestazione è stata respinta. È stato affermato che l'omessa menzione degli enti non commerciali nell'art. 52, primo comma, del d.P.R. 633/1972 non costituisce un divieto di accesso, ma riflette un'elencazione esemplificativa dei soggetti interessati dalla norma. Di conseguenza, l'accesso ai locali destinati esclusivamente all'attività associativa, e non ad uso abitativo o promiscuo, non richiede l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica.

Norme richiamate

  • Art. 52, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La mancata menzione degli enti non commerciali nel primo comma dell'art. 52, d.P.R. 633/1972, lungi dal rappresentare un divieto d'accesso, è piuttosto dovuta a un'elencazione esemplificativa dei soggetti.

    La norma non esclude le associazioni senza scopo di lucro dal potere di accesso dell'Amministrazione finanziaria. Per i locali destinati all'attività associativa e non a uso abitativo o promiscuo, l'accesso non necessita dell'autorizzazione del Procuratore della Repubblica.

Massime di principio

  • L'assenza di un'esplicita menzione degli enti non commerciali in una norma sui poteri ispettivi non implica automaticamente l'esclusione di tali soggetti, se l'elenco normativo ha natura esemplificativa.
  • Per gli accessi fiscali presso locali utilizzati esclusivamente per attività associative o istituzionali, non aventi natura abitativa né uso promiscuo, non è generalmente necessaria l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica.
  • La necessità dell'autorizzazione può invece dipendere dalla destinazione dei locali: gli ambienti ad uso abitativo o promiscuo sono soggetti a garanzie più rigorose.
  • Ai fini della legittimità dell'accesso, è quindi determinante verificare concretamente la funzione dei locali e non soltanto la natura giuridica non commerciale dell'ente.

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