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Sentenza

Sentenza del 04/11/2015 n. 349 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Non disponibile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Consorzio ha contestato l'annullamento della cartella di pagamento relativa al contributo consortile per l'anno 2009, deducendo violazione o errata applicazione dell'art. 59 del R.D. 215/1933, erronea e insufficiente motivazione, nonché omessa valutazione della documentazione e della relazione tecnica attestanti il beneficio arrecato dalle opere consortili ai terreni inclusi nel perimetro di contribuenza. Il Consorzio ha sostenuto che l'inclusione degli immobili nel perimetro consortile, unitamente all'esistenza di opere idonee a servire i fondi, rendeva dovuto almeno il contributo minimo per le spese generali e di funzionamento dell'ente.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello, annullando la sentenza di primo grado che aveva annullato la cartella. Ha ritenuto che la contribuente, non contestando l'inclusione dei terreni nel perimetro di contribuenza, fosse gravata della prova dell'assenza di beneficio. Il Collegio ha considerato le opere consortili idonee a produrre un beneficio fondiario diretto, specifico, attuale e duraturo, anche se riferito a una pluralità di immobili. Ha inoltre rilevato che era richiesto soltanto il contributo minimo, destinato alle spese di funzionamento e ai servizi generali, e non un importo parametrato al beneficio individuale. La parte soccombente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di appello, liquidate in 250 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215

    La norma è richiamata dal Consorzio per sostenere la legittimità dell'imposizione del contributo consortile e dell'obbligo contributivo gravante sui proprietari degli immobili inseriti nel comprensorio.

  • Artt. 10 e 11 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215

    L'obbligo contributivo presuppone che l'immobile incluso nel perimetro consortile tragga dalle opere di bonifica un vantaggio diretto e specifico, di natura fondiaria.

  • Art. 860 del codice civile

    Il contributo per le opere di bonifica è collegato alla proprietà di un immobile che riceva un vantaggio fondiario dalle opere, cioè un'utilità incidente direttamente sul fondo e non soltanto sul proprietario.

  • Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 19509 del 29 settembre 2004

    In tema di contributi consortili, l'obbligo contributivo presuppone la qualità di proprietario d'immobili siti nel comprensorio e la configurabilità di un vantaggio a favore dell'immobile.

    L'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza esonera il Consorzio dall'onere di provare specificamente il beneficio; spetta invece al contribuente dimostrare l'assenza di qualsiasi vantaggio. In mancanza di perimetrazione, l'onere della prova ricade sul Consorzio.

  • Cass. civ., Sez. 1, sentenza n. 4144 del 4 maggio 1996

    È necessario che tale utilitas si traduca in un vantaggio di tipo fondiario, cioè strettamente incidente sull'immobile stesso.

    Non basta un beneficio indiretto per il proprietario: l'utilità deve riguardare direttamente il fondo. È irrilevante che l'immobile abbia destinazione agricola o extra-agricola.

  • Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 7240 del 12 maggio 2003

    Occorre ... che il fondo, incluso nel perimetro consortile, tragga un vantaggio diretto e specifico da quelle opere.

    Il beneficio deve essere concreto, diretto, specifico e attuale; l'idoneità dell'impianto consortile a servire il terreno può essere sufficiente a fondare l'obbligo contributivo.

Massime di principio

  • Quando un immobile è incluso in un perimetro consortile regolarmente individuato, il proprietario che contesta il contributo deve normalmente provare l'assenza di qualsiasi beneficio fondiario, non limitandosi ad affermare che non sono stati eseguiti lavori direttamente sul proprio terreno.
  • Il beneficio richiesto non deve necessariamente consistere in un intervento materiale eseguito sul singolo fondo: può derivare dall'idoneità delle opere e degli impianti consortili a servire il territorio e a migliorare stabilmente le condizioni dei terreni e delle infrastrutture.
  • Il vantaggio deve essere riferito direttamente all'immobile, ma può essere valutato anche in relazione a opere destinate a una pluralità di consorziati; non è sufficiente, invece, un vantaggio meramente personale o generico per il proprietario.
  • La contestazione dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza è distinta dalla contestazione dell'assenza di beneficio: se il perimetro non viene contestato, il contribuente affronta un onere probatorio più gravoso.
  • Anche il contributo minimo per spese generali e servizi di funzionamento può essere ritenuto dovuto, purché l'immobile sia incluso nel comprensorio e sussista l'idoneità delle opere consortili a procurargli un beneficio fondiario.
  • Per superare la pretesa contributiva, il contribuente dovrebbe fornire elementi tecnici concreti che dimostrino l'assenza di collegamento tra le opere consortili e il proprio immobile, oppure contestare validamente la perimetrazione, il piano di classifica o la legittimità della cartella.

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