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Sentenza

Sentenza del 04/11/2015 n. 711 - Comm. Trib. Prov. Pescara

Fondi pensione beneficiari effettivi dei dividendi di fondi di investimento da loro costituiti

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di rimborso dell'imposta sostitutiva applicata, negli anni 2002, 2003 e 2004, sugli interessi derivanti da BTP e obbligazioni italiane. S.K. sosteneva di essere il beneficiario effettivo dei proventi, nonostante i titoli fossero detenuti tramite B.F.I., fondo comune di investimento olandese costituito insieme ad altri fondi pensione e a un intermediario finanziario. Secondo il ricorrente, il fondo comune era un mero veicolo trasparente di investimento e non il beneficiario effettivo dei redditi; pertanto, S.K., quale fondo pensione e investitore istituzionale, avrebbe avuto diritto all'esenzione prevista dall'art. 6 del D.Lgs. 239/1996. L'Amministrazione aveva negato il rimborso per carenza documentale, in particolare per la mancata risposta a un questionario e per l'assenza iniziale di contratti di acquisto e contabili bancarie idonei a dimostrare l'effettiva applicazione e sopportazione dell'imposta.

La decisione

Il collegio ha accolto il ricorso, ritenendo superate le contestazioni documentali dell'Amministrazione. Il ricorrente ha infatti depositato successivamente documentazione originale o conforme, tra cui contabili bancarie, elenchi delle transazioni e documenti relativi agli acquisti dei titoli con indicazione delle ritenute operate. Il COP non ha formulato specifiche contestazioni sulla nuova documentazione né sulle memorie illustrative. È stato quindi riconosciuto il diritto al rimborso dell'imposta sostitutiva indebitamente applicata, con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 5.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 6 del D.Lgs. 239/1996

    esenzione prevista dal D.Lgs. 239/96 (art. 6)

    La norma è stata interpretata nel senso che i fondi pensione qualificabili come investitori istituzionali possono beneficiare dell'esenzione dall'imposta sostitutiva sui proventi derivanti da titoli pubblici e obbligazionari, purché dimostrino il possesso dei requisiti e l'effettiva imposizione subita.

Massime di principio

  • Un fondo pensione può essere considerato il beneficiario effettivo dei redditi prodotti da titoli detenuti tramite un fondo comune o altro veicolo di investimento, quando dimostra che il veicolo opera sostanzialmente come strumento di gestione collettiva e non come autonomo beneficiario economico.
  • Per ottenere un'esenzione o un rimborso fiscale non è sufficiente provare la qualifica soggettiva di fondo pensione: occorre documentare concretamente la titolarità economica dei proventi, i flussi finanziari, l'acquisto dei titoli e l'effettiva applicazione dell'imposta.
  • La carenza documentale iniziale può essere superata nel corso del giudizio mediante la produzione di documenti originali o conformi, purché tali documenti siano pertinenti e consentano di verificare il diritto richiesto.
  • In presenza di documentazione decisiva prodotta dal contribuente e non specificamente contestata dall'Amministrazione, il giudice può ritenere assolto l'onere probatorio e accogliere la domanda di rimborso.
  • La mancata risposta a un questionario dell'Amministrazione non determina automaticamente la perdita del diritto sostanziale, se il contribuente fornisce successivamente prove complete e attendibili, anche se restano valutabili le conseguenze procedurali previste dalla legge.

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