Cassazione Penale, Sentenza n. 6233/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di riabilitazione ai sensi dell'art. 178 cod. pen. relativa a sentenza di condanna del Tribunale di Monza del 17/05/2000, divenuta irrevocabile il 05/10/2002. Il Tribunale di sorveglianza aveva respinto l'istanza sostenendo che il ricorrente non aveva pagato le spese di mantenimento in carcere derivanti dalla condanna. Il ricorrente ha contestato il rigetto allegando una certificazione dell'Ufficio recupero crediti del Tribunale di Milano che attestava l'assenza di debiti a suo carico e ha censurato il Tribunale per non aver effettuato gli accertamenti istruttori richiesti (art. 666, comma 5, cod. proc. pen.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo infondato il motivo di rigetto basato sull'assunto della mancata corresponsione delle spese, posto che il ricorrente aveva prodotto una certificazione che attestava l'assenza di situazioni debitorie. La Corte ha precisato che nel procedimento di sorveglianza l'istante ha solo un onere di allegazione e che il giudice deve compiere le verifiche necessarie, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. Inoltre ha richiamato che tra le obbligazioni da soddisfare per ottenere la riabilitazione rientra il pagamento delle spese processuali. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Milano, con istruzioni sulle verifiche da eseguire.
Norme richiamate
art. 678 cod. proc. pen.
regola la procedura di opposizione che ha portato all'emanazione dell'ordinanza impugnata (procedimento in sede di sorveglianza)
art. 178 cod. pen.
norma sulla riabilitazione: disciplina i presupposti per ottenere la riabilitazione dopo la condanna; il procedimento valutato concerne la concessione di tale beneficio
art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
attribuisce al giudice procedente il compito di eseguire gli accertamenti relativi a situazioni debitorie del condannato, anche d'ufficio, quando l'interessato fornisce elementi di allegazione che richiedono verifica
art. 179, sesto comma, n. 2, cod. pen.
stabilisce che tra le obbligazioni civili da soddisfare per ottenere la riabilitazione rientrano le spese processuali, incluse quelle di mantenimento in carcere, con applicazione della regola della solidarietà fra condannati
Massime di principio
- Nel procedimento di sorveglianza per la riabilitazione l'istante ha un onere di allegazione ma non un onere probatorio pieno: il giudice deve verificare i fatti indicati dall'istante e può svolgere accertamenti d'ufficio.
- Se il ricorrente produce documentazione ufficiale (es. certificazione dell'Ufficio recupero crediti) che attesta l'assenza di debiti derivanti dalla sentenza, il giudice non può respingere l'istanza per mera affermazione non verificata del mancato pagamento.
- Il pagamento delle spese processuali (comprese quelle di mantenimento in carcere) è una condizione rilevante per la riabilitazione; il giudice deve accertare se sussistono obbligazioni non estinte prima di negare il beneficio.
- In presenza di plurimi condannati la regola della solidarietà implica che l'obbligazione per spese processuali si estingue solo col pagamento dell'intero importo, non per quote pro-quota; ciò deve essere valutato caso per caso.
- La mancata compiuta istruttoria da parte del giudice nelle ipotesi in cui l'istante abbia adempiuto all'onere di allegazione è motivo idoneo all'annullamento e al rinvio per nuovo giudizio.
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