Cassazione Penale, Sentenza n. 29524/2023 del 07/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per usura (art. 644 c.p.), sostenendo che la somma pattuita con la scrittura del 10.1.2016 (2.500 euro) fosse una clausola penale o un risarcimento per il ritardo nella restituzione del prestito e non un corrispettivo usurario. Contestano la qualificazione giuridica della pattuizione, rilevando che il contratto del 4.5.2015 sarebbe stato novato il 10.1.2016 con nuovo termine di restituzione e che l'inadempimento della mutuataria era reale; deducono violazione di legge richiamando l'art. 1382 c.c. e giurisprudenza sulla non equiparabilità automatica della clausola penale a elemento usurario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure erano, in buona parte, domande di merito o manifestamente infondate e comunque non consentite in sede di legittimità. I giudici hanno confermato la valutazione di merito secondo cui i 2.500 euro furono imposti come corrispettivo per la dilazione breve della disponibilità del capitale e, considerata insieme alla precedente somma di 2.000 euro, costituivano un vantaggio usurario. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende; non è stata liquidata la richiesta di rifusione delle spese avanzata dalla parte civile per assenza di formale domanda.
Norme richiamate
art. 644 cod. pen. (usura)
Il reato di usura si configura anche con la sola pattuizione o promessa di interessi o altri vantaggi usurari; non occorre necessariamente la concreta dazione degli stessi per integrare il reato quando la promessa sia obiettivamente usuraria.
art. 1382 cod. civ. (clausola penale)
La qualificazione formale della clausola come penale non esclude che, in base alla funzione concreta e al contesto fattuale, quella somma possa essere considerata un corrispettivo usurario; il giudice valuta la sostanza oltre la forma.
art. 23 comma 8, DL 137/2020
Consente la trasmissione della requisitoria scritta della Procura Generale ai sensi della normativa emergenziale, procedimento seguito nel caso di specie.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che permette la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende; applicata per disporre il versamento di euro 3.000.
art. 541 cod. proc. pen.
Regola la liquidazione delle spese processuali a favore della parte civile; la Corte ha ricordato che la liquidazione richiede che la parte civile abbia svolto un apporto utile e abbia formulato domanda di condanna alle spese.
Legge 5 dicembre 2005, n. 251
Riferimento normativo alle modifiche intervenute sull'art. 644 c.p.; richiamata a supporto del principio secondo cui il reato può configurarsi anche tramite promessa o dazione di vantaggi usurari in periodi temporali significativi.
Massime di principio
- La qualificazione formale di una pattuizione come clausola penale non è decisiva: il giudice valuta la funzione concreta della somma e il contesto fattuale per stabilire se si tratti di un risarcimento reale o di un corrispettivo usurario.
- Il reato di usura si consuma anche con la sola promessa di vantaggi usurari; pertanto basta la pattuizione di un prezzo eccessivo per la dilazione della disponibilità del capitale, anche per un periodo breve, per integrare il reato.
- La Corte di cassazione non è sede per riesaminare in fatto la prova o la valutazione della credibilità degli elementi probatori; le censure che si riducono a contestazioni di merito sono spesso inammissibili.
- Elementi probatori concreti (registrazioni, scambio di assegni, tempistica dei pagamenti) sono determinanti per la qualificazione della pattuizione: la documentazione pratica prevale sulla mera denominazione contrattuale.
- In caso di novazione o modifica del rapporto contrattuale, è essenziale dimostrare la volontà novativa e l'effettiva sostituzione dell'obbligazione; l'assenza di tale prova favorisce la ricostruzione della continuità del rapporto e la valutazione del corrispettivo come interesse.
- Per evitare il rischio di contestazioni per usura, chi eroga prestiti deve calcolare e documentare tassi in rapporto annuale rispetto alle soglie legali, motivare e comprovare eventuali clausole di danno e non cumulare penalizzazioni che possano apparire come remunerazione occulta del capitale.
- La parte civile che intende ottenere la liquidazione delle spese del grado deve formulare espressa domanda e fornire un apporto argomentativo utile alla decisione; in mancanza la Corte potrebbe non procedere alla liquidazione.
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