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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00712/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF notificato a una socia e legale rappresentante di una società di fatto, con cui l'Ufficio aveva recuperato maggior reddito di partecipazione e maggiori imposte. Dopo un primo contenzioso sull'avviso, definito dalla Cassazione con cassazione e rinvio, il giudizio di rinvio non veniva riassunto. L'Agenzia notificava quindi una cartella di pagamento fondata sull'accertamento divenuto definitivo. La contribuente impugnava la cartella deducendo la prescrizione della pretesa; i giudici tributari di merito accoglievano l'eccezione. In Cassazione l'Agenzia deduceva violazione dell'art. 2945 c.c. e dell'art. 25, comma 1, d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che il termine per la notifica della cartella non era di prescrizione decennale decorrente dall'avviso, ma di decadenza biennale decorrente dal momento in cui l'accertamento era divenuto definitivo per effetto della mancata riassunzione del giudizio di rinvio, con conseguente tempestività della cartella notificata nel 2014.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Cassa la sentenza della CTR che aveva ritenuto prescritta la pretesa e decide nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente contro la cartella di pagamento. La Corte afferma che, in caso di mancata riassunzione dopo cassazione con rinvio, l'avviso di accertamento diventa definitivo allo spirare del termine di riassunzione; da quel momento decorre il termine di decadenza di cui all'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 per la notifica della cartella. Poiché la cartella era stata notificata entro il termine previsto, non vi era decadenza dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 2945 c.c.

    La CTR aveva richiamato la disciplina dell'interruzione della prescrizione; la Cassazione ha chiarito che, nel caso di cartella fondata su avviso divenuto definitivo per mancata riassunzione, non si applica la logica della prescrizione ma quella della decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973.

  • art. 25, comma 1, d.P.R. n. 602/1973

    entro il 31 dicembre: c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo

    Il termine per notificare la cartella decorre dal momento in cui l'accertamento diviene definitivo; nel caso di mancata riassunzione del giudizio di rinvio, coincide con la scadenza del termine per riassumere la causa. La cartella notificata entro tale termine è tempestiva.

  • art. 45, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario l'omessa o tardiva riassunzione del giudizio dopo cassazione con rinvio determina l'estinzione rilevabile anche d'ufficio.

  • art. 63 d.lgs. n. 546/1992

    L'estinzione del giudizio tributario per mancata riassunzione è rilevabile d'ufficio e comporta il venir meno dell'intero procedimento di merito.

  • art. 393 c.p.c.

    L'estinzione del processo comporta il venir meno dell'intero processo di impugnazione, ma non travolge l'atto amministrativo impugnato, che diviene definitivo.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato nel percorso processuale relativo alla definizione camerale, poi superata dalla rimessione alla pubblica udienza.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Norma richiamata per la proposta di inammissibilità formulata dal relatore nel procedimento camerale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la memoria depositata dalla parte resistente.

  • art. 2953 c.c.

    La Corte richiama il principio per cui, quando vi sia un titolo giudiziale definitivo, opera la prescrizione decennale dell'actio iudicati; ma esclude che ciò valga nel caso di specie, poiché qui diviene definitivo l'avviso di accertamento e resta applicabile l'art. 25 d.P.R. n. 602/1973.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la mancata o tardiva riassunzione del giudizio dopo cassazione con rinvio determina l'estinzione del processo, rilevabile d'ufficio, e rende definitivo l'avviso di accertamento impugnato.
  • Quando la cartella di pagamento è emessa sulla base di un avviso di accertamento divenuto definitivo per estinzione del giudizio di impugnazione, il termine per la notifica della cartella decorre dalla definitività dell'accertamento e non dalla notifica originaria dell'avviso.
  • La definitività dell'avviso di accertamento non trasforma la pretesa tributaria in un credito assistito da giudicato sostanziale sul merito, poiché l'oggetto del processo tributario è l'impugnazione dell'atto impositivo e non l'accertamento giudiziale del tributo.
  • Nel giudizio di legittimità non è nuova la censura che sviluppi, sul medesimo tema già discusso nei gradi di merito, un diverso profilo giuridico fondato sugli stessi fatti storici.
  • In materia di riscossione delle imposte sui redditi, la distinzione tra prescrizione e decadenza va operata in base alla natura del titolo su cui si fonda la riscossione: se vi è un titolo giudiziale definitivo, può operare l'actio iudicati; se invece diviene definitivo l'atto impositivo, resta applicabile il termine decadenziale previsto per la cartella.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneDecadenzaGiudicato

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