Sentenza n. 690/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento: - del provvedimento prot. n. 185 del 07/01/2025, notificato in data 15/01/2025 di diniego del permesso di costruire in sanatoria (pratica edilizia n. 18/2024, prot. 13588 del 21/10/2024) relativo a manufatti in Oliveto Citra (Sa) alla C.da Fianello, fol. 6, p.lla 633, attinti dalle ordinanze di demolizione reg. 2 del 14/05/2024 (R.G. n. 16 del 14/05/2024) e reg. n. 3 del 14/05/2024 (R.G. n. 17 del 14/05/2024); – di ogni altro atto prodromico, conseguenziale e, comunque connesso, con particolare riferimento alla Delibera di CC n. 51 del 05/03/1985 (PRG del Comune di Oliveto Citra), nella parte in cui (Tavola n. 12 in All. 12) determina il Vallone Lavandaia quale limite settentrionale della zona soggetta a vincolo idrogeologico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di costruire in sanatoria relativo a manufatti abusivi e atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale di permesso di costruire in sanatoria relativo a diversi manufatti abusivi, contestando principalmente che il Torrente Lavandaia potesse essere qualificato come torrente ai fini dell'applicazione del vincolo paesaggistico previsto dall'art. 142, comma 1, lettera c), del d.lgs. 42/2004. Ha sostenuto che il Comune avrebbe dovuto provare la natura vincolata dell'area e che gli elementi documentali non fossero univoci, attribuendo rilievo anche a indicazioni contenute negli strumenti urbanistici. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per perdita della legittimazione e dell'interesse ad agire, poiché le istanze di sanatoria erano state presentate oltre il termine di novanta giorni decorrente dalle ordinanze di demolizione, senza tempestiva impugnazione delle stesse. Nel merito ha sostenuto la natura paesaggisticamente e idrogeologicamente vincolata dell'area. Il ricorrente ha inoltre chiesto in udienza il rinvio della discussione, adducendo il possibile trasferimento dell'attività produttiva, ma l'istanza è stata respinta.
La decisione
Il TAR ha respinto la richiesta di rinvio, rilevando che il rinvio della trattazione è ammesso solo in ipotesi eccezionali e che l'esito reiettivo del giudizio non impediva il trasferimento dell'attività. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione e interesse ad agire. Il giudice ha accertato che le ordinanze di demolizione erano state notificate il 14 maggio 2024, mentre l'istanza di sanatoria era stata presentata il 21 ottobre 2024, oltre il termine di novanta giorni previsto dall'art. 31 del d.P.R. 380/2001, senza che le ordinanze fossero state impugnate o sospese. L'inottemperanza, anche parziale, all'ordine di demolizione determina automaticamente, ex lege, l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera abusiva e dell'area di sedime; l'accertamento dell'inottemperanza e la trascrizione hanno natura dichiarativa e non costitutiva. La demolizione soltanto parziale non evita l'effetto acquisitivo per le opere residue. Di conseguenza, al momento della proposizione del ricorso il ricorrente aveva già perso la titolarità dei beni e non era più legittimato a impugnare il diniego di sanatoria. Il TAR ha comunque osservato, per completezza, che il ricorso sarebbe stato infondato anche nel merito: il Torrente Lavandaia risultava ufficialmente qualificato come torrente nella cartografia tecnica regionale; per fiumi e torrenti il vincolo paesaggistico opera ex lege, senza necessità di iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche, e le opere ricadenti nella fascia di 150 metri sono sottoposte al relativo regime vincolistico. Il vincolo si misura dal margine superiore della sponda, comprese le aree sopraelevate, indipendentemente dall'altezza della sponda. Le spese sono state compensate per il recente consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale e per la controvertibilità della questione di merito.
Norme richiamate
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
il rinvio della trattazione di merito di una causa può essere concesso soltanto in ipotesi eccezionali
Il rinvio della discussione nel merito richiede circostanze eccezionali; il possibile trasferimento dell'attività produttiva non costituisce, nel caso concreto, ragione sufficiente.
art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. 380/2001
Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime [...] sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune
La mancata ottemperanza entro novanta giorni determina automaticamente l'acquisizione al patrimonio comunale dell'opera abusiva e dell'area pertinente; l'accertamento dell'inottemperanza e la trascrizione non hanno efficacia costitutiva.
art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001
purché la sua conservazione non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico
Dopo l'acquisizione, il Comune può demolire l'opera oppure conservarla e destinarla a finalità pubbliche, nel rispetto degli interessi urbanistici, ambientali e idrogeologici rilevanti.
art. 36 d.P.R. 380/2001
L'accertamento di conformità urbanistica è attivato esclusivamente su iniziativa dell'interessato e non costituisce un procedimento che il Comune debba previamente svolgere prima della repressione dell'abuso.
art. 142, comma 1, lettera c), d.lgs. 42/2004
sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo titolo... i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri
Il vincolo paesaggistico opera ex lege per fiumi e torrenti, mentre l'iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche rileva per gli altri corsi d'acqua; la fascia di tutela è computata dalle sponde o dai piedi degli argini e comprende anche le aree sopraelevate.
art. 822 c.c.
i fiumi, i torrenti, e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia
Fiumi e torrenti sono beni demaniali ex lege, senza che l'iscrizione in elenchi pubblici abbia efficacia costitutiva della loro natura giuridica.
Massime di principio
- La mancata esecuzione integrale dell'ordinanza di demolizione entro novanta giorni comporta automaticamente, ex lege, l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera abusiva e dell'area di sedime; l'accertamento dell'inottemperanza e la trascrizione hanno funzione dichiarativa o di opponibilità ai terzi, non costitutiva del trasferimento.
- La demolizione solo parziale delle opere abusive equivale, per la parte residua, a inottemperanza all'ordine demolitorio e non impedisce l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale quando ne ricorrano i presupposti.
- Una volta intervenuta l'acquisizione ex lege dell'opera abusiva al patrimonio comunale, il precedente titolare perde la legittimazione e l'interesse ad agire contro il diniego di sanatoria relativo al bene, salvo che l'acquisizione sia stata sospesa o annullata.
- Per i fiumi e i torrenti il vincolo paesaggistico previsto dall'art. 142, comma 1, lettera c), del d.lgs. 42/2004 opera ex lege e non richiede l'iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche; tale requisito riguarda i corsi d'acqua appartenenti alla categoria residuale.
- La fascia di vincolo paesaggistico di 150 metri adiacente a fiumi, torrenti e corsi d'acqua deve essere misurata dal margine superiore della sponda o dal piede dell'argine e comprende anche le aree sopraelevate, indipendentemente dall'altezza della sponda.
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