Sentenza n. 2280/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto prefettizio di rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare e sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
Il datore di lavoro aveva presentato, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020, una dichiarazione di emersione relativa a un rapporto di lavoro domestico con la cittadina straniera. Il datore era deceduto dopo la presentazione dell’istanza e prima della convocazione delle parti, senza che vi fossero figli in grado di subentrare nel rapporto; il rapporto si era quindi interrotto. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione aveva respinto l’istanza ritenendo insussistente un formale rapporto di lavoro con l’originario datore e considerando insufficiente la mera promessa di assunzione. La ricorrente aveva dedotto l’illegittimità del diniego, anche alla luce della circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro del 24 luglio 2020, sostenendo che la presentazione della domanda e la promessa di assunzione avessero avviato validamente la procedura e che il decesso del datore costituisse una causa non imputabile alla lavoratrice. In via subordinata aveva chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. In appello ha censurato la sentenza del TAR, che aveva ritenuto non dimostrata l’esistenza, al momento della domanda, di un rapporto lavorativo di fatto e aveva escluso la possibilità di rilascio del permesso per attesa occupazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR, annullando il provvedimento prefettizio. Il Collegio ha ritenuto che la disciplina applicabile non imponesse in modo chiaro e inequivoco al datore di lavoro di instaurare formalmente il rapporto prima della convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, né prevedesse espressamente che tale formalizzazione fosse necessaria a pena di improcedibilità della domanda. La procedura, caratterizzata da urgenza e da indicazioni amministrative non vincolanti contenute nella circolare del 24 luglio 2020, non poteva essere interpretata in danno della lavoratrice secondo un criterio contrario alla buona fede. Il principio di buona fede, applicabile anche all’attività autoritativa della pubblica amministrazione, impedisce di pretendere dal privato uno sforzo superiore a quello esigibile secondo l’ordinaria diligenza. Il Collegio ha inoltre valorizzato gli elementi sintomatici del rapporto di lavoro subordinato, quali la disponibilità della prestatrice, l’interesse del datore alla continuità della prestazione, l’assoggettamento organizzativo, l’orario, la retribuzione e la sistemazione alloggiativa, rilevando che tali elementi non erano stati adeguatamente considerati dall’amministrazione né dal primo giudice. In ogni caso, il decesso sopravvenuto del datore, ove impedisse l’emersione per una causa non imputabile alla lavoratrice, non poteva ritorcersi a suo danno: l’amministrazione avrebbe dovuto verificare i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione ai sensi dell’art. 5, comma 11-bis, del d.lgs. n. 286/1998. Le spese del doppio grado sono state compensate; è stata confermata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione del compenso in euro 3.000.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020
La presentazione della dichiarazione di emersione e della contestuale promessa di assunzione avvia un valido iter di regolarizzazione; la normativa non impone in modo chiaro e inequivoco la formalizzazione del rapporto prima della convocazione, a pena di improcedibilità della domanda.
art. 103, comma 4, d.l. n. 34/2020
Il requisito relativo al rapporto di lavoro deve essere valutato tenendo conto della concreta vicenda della procedura e del fatto sopravvenuto, non imputabile alla lavoratrice, costituito dal decesso del datore.
art. 5, comma 11-bis, d.lgs. n. 286/1998
Quando il rapporto di lavoro si interrompe per una causa non imputabile al lavoratore straniero, l’amministrazione deve verificare la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione, quale chance di regolarizzazione della posizione.
art. 42 d.l. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla l. 4 agosto 2022, n. 122
È richiamato quale conferma dell’orientamento secondo cui il permesso per attesa occupazione è collegato all’interruzione di un precedente rapporto di lavoro per causa non imputabile al lavoratore.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Base normativa, insieme all’art. 10 del regolamento UE 2016/679, per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali e dell’oscuramento delle generalità della cittadina straniera.
Massime di principio
- Nelle procedure di emersione dal lavoro irregolare, la presentazione della domanda con la contestuale promessa di assunzione non può essere dichiarata improcedibile per la mancata formalizzazione del rapporto prima della convocazione quando la normativa non preveda tale adempimento in modo chiaro e inequivoco.
- Il principio di buona fede permea anche l’attività autoritativa della pubblica amministrazione e impone di non pretendere dal privato, soprattutto in procedimenti urgenti e regolati anche da indicazioni di soft law, adempimenti o comportamenti ulteriori rispetto a quelli chiaramente richiesti dalla disciplina applicabile.
- Il decesso del datore di lavoro sopravvenuto alla presentazione della domanda di emersione e prima della convocazione, ove non imputabile al lavoratore straniero, non può determinare automaticamente il rigetto della procedura senza una valutazione della situazione concreta e degli elementi indicativi dell’esistenza di un rapporto di lavoro di fatto.
- Tra gli elementi sintomatici della subordinazione possono rilevare la piena disponibilità del lavoratore, l’interesse del datore alla continuità della prestazione, l’assoggettamento al potere organizzativo, l’osservanza dell’orario, la retribuzione e la sistemazione alloggiativa; tali elementi devono essere considerati dall’amministrazione nella valutazione della domanda di emersione.
- Quando l’emersione non può essere perfezionata per l’interruzione del rapporto di lavoro dovuta a una causa non imputabile al lavoratore straniero, l’amministrazione deve verificare i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, anziché respingere la domanda senza considerare tale misura di tutela.
- La circolare amministrativa priva di efficacia vincolante, qualificabile come atto di soft law, può offrire indicazioni interpretative ma non può introdurre, a carico del privato, condizioni ulteriori non previste con sufficiente chiarezza dalla legge.
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