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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08909/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dal titolare di una farmacia per il pagamento di ricette di specialità medicinali spedite nel gennaio 2010. L'azienda sanitaria, opponendosi, aveva dimostrato di avere già pagato la sorte capitale prima del deposito del decreto, con conseguente revoca del monitorio e riconoscimento soltanto degli interessi. In appello l'azienda sanitaria aveva dedotto l'erronea applicazione del d.lgs. n. 231/2002, sostenendo che gli interessi moratori commerciali non si applicassero al rapporto tra SSN e farmacie, perché fondato su fonte legale e amministrativa e non su un rapporto negoziale. Il titolare della farmacia ricorre per cassazione con due motivi: (1) censura la regolazione delle spese di lite, assumendo che, essendo risultato vittorioso sulla pretesa principale e soccombente solo sulla domanda accessoria degli interessi, la Corte d'appello non avrebbe potuto porre metà delle spese a suo carico; (2) deduce violazione delle norme sul giudicato e sull'onere della prova, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto riconoscere un giudicato esterno favorevole, formatosi su altra sentenza che aveva già affermato la debenza degli interessi ex d.lgs. n. 231/2002, senza pretendere la certificazione di passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c., perché la mancata impugnazione non era contestata.

La decisione

La Corte di cassazione rigetta entrambi i motivi. Quanto al secondo motivo, afferma che chi invoca il giudicato esterno deve provarne la formazione producendo la sentenza munita dell'attestazione di passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c.; la sola mancata contestazione della controparte non equivale ad ammissione esplicita della definitività della decisione e non esonera dall'onere probatorio. Quanto al primo motivo, la Corte ribadisce che, quando la sentenza d'appello riforma anche solo parzialmente quella di primo grado, il giudice deve procedere a un nuovo regolamento delle spese complessive della lite; la soccombenza va valutata in modo unitario sull'esito finale del giudizio e il giudice di merito può porre una quota di spese a carico della parte parzialmente soccombente. Non vi è violazione dell'art. 91 c.p.c. se le spese non vengono poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Il richiamo alla giurisprudenza sulla domanda accessoria ex art. 96 c.p.c. è ritenuto non pertinente. Il ricorso è quindi respinto e il ricorrente è condannato alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    La soccombenza deve essere valutata unitariamente sull'esito finale della lite; il giudice d'appello, se riforma anche solo in parte la decisione impugnata, deve procedere a un nuovo regolamento delle spese. La parte totalmente vittoriosa non può essere condannata alle spese, ma la parte parzialmente soccombente può sopportarne una quota.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione totale o parziale delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito nei limiti consentiti dalla legge; nel caso deciso, la compensazione parziale non è stata ritenuta illegittima.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno può essere fatto valere solo se se ne dimostra la formazione con idonea prova.

  • art. 2697 c.c.

    Chi invoca l'esistenza di un giudicato esterno deve darne prova; il relativo onere non è superato dalla sola mancata contestazione della controparte.

  • art. 115 c.p.c.

    La mancata contestazione non è equiparata, di per sé, a un'ammissione esplicita della formazione del giudicato esterno.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    La sentenza invocata come giudicato esterno deve essere prodotta con attestazione di passaggio in giudicato, in ragione di esigenze di certezza del diritto e di ordine pubblico processuale.

  • art. 645 c.p.c.

    Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la soccombenza ai fini delle spese va sempre riferita all'esito complessivo della lite.

  • art. 96 c.p.c.

    Il richiamo alla giurisprudenza sulla domanda di lite temeraria è escluso perché la domanda ex art. 96 ha natura accessoria e non è sovrapponibile alla domanda principale sugli interessi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • d.lgs. n. 231/2002

    Nel caso concreto era contestata l'applicabilità degli interessi moratori commerciali ai rapporti tra SSN e farmacie; la questione è richiamata nel ricorso, ma la sentenza di legittimità si concentra sui profili processuali e non afferma una diversa regola di merito.

  • art. 8 d.lgs. n. 502/1992

    È indicato dalla Corte territoriale, nel riepilogo riportato in sentenza, come fonte legale e amministrativa del rapporto tra SSN e farmacie.

  • d.P.R. n. 371/1998

    È richiamato come regolamento che rende esecutivo l'accordo collettivo nazionale relativo alle convenzioni con le farmacie.

Massime di principio

  • Chi invoca un giudicato esterno deve provarne la formazione producendo la decisione munita dell'attestazione di passaggio in giudicato; la mera non contestazione della controparte non basta, salvo esplicita ammissione della definitività della pronuncia.
  • Ai fini delle spese processuali, la soccombenza va valutata in modo unitario sull'esito finale della controversia e non frazionando i singoli gradi o le singole questioni.
  • Se la sentenza d'appello riforma anche solo parzialmente la decisione di primo grado, il giudice deve rinnovare d'ufficio il regolamento delle spese dell'intero giudizio.
  • La condanna alle spese può colpire la parte parzialmente soccombente; è vietato soltanto porle a carico della parte totalmente vittoriosa.
  • La domanda accessoria di lite temeraria non è automaticamente sovrapponibile, ai fini della soccombenza reciproca, a una domanda di merito su interessi o altre pretese principali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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