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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01790/2025 del 24/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte contrapposta)

La controversia

La controversia nasce da una scrittura privata del 12 novembre 1998 con cui alcuni soggetti si erano impegnati a trasferire un immobile in esecuzione di una transazione; successivamente, con scrittura del 23 agosto 2002, il titolare del diritto derivante da quella scrittura cedette alla controparte il proprio credito, prevedendo il pagamento del residuo prezzo al momento del rogito. La cessionaria agì chiedendo la risoluzione della scrittura del 23 agosto 2002 e la restituzione del doppio della caparra, deducendo inadempimenti dei promittenti venditori. Il cedente, poi deceduto e rappresentato dall'erede ricorrente, resistette e propose domanda riconvenzionale, chiedendo ex art. 2932 c.c. il trasferimento dell'immobile, il risarcimento dei danni, il pagamento del residuo prezzo e sostenendo di essere ancora legittimato a far valere il danno da mancato trasferimento nei confronti dei promittenti venditori. In cassazione ha censurato: 1) la qualificazione del rapporto e la negata legittimazione del cedente a chiedere i danni, sostenendo che la cessione di credito non trasferisce le azioni inerenti al contratto originario e che la diffida ex art. 1454 c.c. era stata erroneamente valorizzata per il periodo precedente; 2) la dichiarazione di abbandono del giuramento decisorio, deducendo che esso era stato ritualmente coltivato in appello e che il giudice avrebbe dovuto verificare complessivamente la volontà processuale della parte; 3) la compensazione delle spese tra appello principale e incidentale, contestando l'assenza dei presupposti per la compensazione nei rapporti con la cessionaria.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha affermato che, in caso di cessione di credito derivante da contratto, il cessionario acquista solo i diritti funzionali alla realizzazione del credito e le azioni di adempimento, mentre il cedente conserva la titolarità del rapporto contrattuale e le azioni contrattuali; tuttavia, una volta ceduto il credito alla cessionaria, il cedente non può pretendere il risarcimento del danno per il mancato trasferimento del bene in favore della cessionaria, perché quel pregiudizio non gli appartiene più. Ha invece dichiarato inammissibile la censura relativa al periodo anteriore al 7 giugno 2000, perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza di merito, fondata sulla mancanza di specifico motivo di appello contro il rilievo del Tribunale circa l'assenza di diffida ad adempiere. Sul secondo motivo, la Corte ha rilevato che il giudice di merito non aveva compiuto una verifica completa della volontà processuale della parte in ordine alla richiesta istruttoria, ma ha comunque ritenuto che la doglianza fosse inammissibile perché il giuramento decisorio, anche se riproposto, non era decisivo ai fini del rigetto della domanda risarcitoria. Sul terzo motivo ha ritenuto legittima la compensazione delle spese per soccombenza reciproca, poiché erano stati respinti sia l'appello principale della cessionaria sia l'appello incidentale del cedente. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c. e con declaratoria dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 1260 c.c.

    Regola la cessione del credito; la Corte la distingue dalla cessione del contratto e ne ricava che il trasferimento ha ad oggetto il solo credito, non l'intera posizione contrattuale.

  • art. 1264 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 1260 c.c. quale disciplina della cessione del credito e dei suoi effetti verso il debitore ceduto.

  • art. 1263 c.c.

    La Corte lo interpreta nel senso che con il credito si trasferiscono privilegi, garanzie e altri accessori, cioè le situazioni giuridiche direttamente collegate al credito e le azioni a sua tutela, non le azioni contrattuali inerenti alla titolarità del rapporto.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza accoglimento della censura.

  • art. 1454 c.c.

    La Corte ribadisce che la diffida ad adempiere rileva ai fini della risoluzione del contratto; la censura sul punto è inammissibile perché non si confronta con la ratio della decisione di merito.

  • art. 2118 c.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza rilievo decisivo nella decisione.

  • art. 2932 c.c.

    Invocato nella domanda riconvenzionale per ottenere il trasferimento coattivo dell'immobile; la domanda non viene accolta.

  • art. 233 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo in relazione al giuramento decisorio, senza accoglimento della censura.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per contestare la valutazione delle prove e degli atti processuali, senza esito favorevole al ricorrente.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per contestare la valutazione probatoria, senza accoglimento.

  • art. 221, comma 4, L. 17 luglio 2020, n. 77

    Richiamato in relazione alla trattazione scritta e al contesto emergenziale pandemico, per sostenere la rituale riproposizione dell'istanza istruttoria.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo in tema di riparto dell'onere della prova, senza determinare l'accoglimento del ricorso.

  • art. 2736 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo con riferimento al giuramento decisorio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro di deduzione delle violazioni di legge nei tre motivi di ricorso.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per affermare che il verbale di udienza era stato trascritto in ricorso in modo idoneo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato in relazione alla proposta di definizione accelerata e alla camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio a seguito della proposta accelerata.

  • art. 384 c.p.c.

    Usato per correggere la motivazione della sentenza impugnata nei limiti consentiti dalla Corte di cassazione.

  • art. 91 c.p.c.

    La Corte conferma che la compensazione delle spese è consentita in caso di soccombenza reciproca; nel caso concreto la motivazione della compensazione è ritenuta sufficiente.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in ragione della decisione conforme alla proposta accelerata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma inseritrice del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato quale parametro di interpretazione costituzionalmente orientata del contegno processuale in tema di rinuncia alle istanze istruttorie.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato insieme all'art. 24 Cost. per l'interpretazione del principio di effettività del diritto di difesa.

Massime di principio

  • Nella cessione di credito derivante da un contratto, il cessionario acquista il solo diritto di credito e gli accessori e rimedi funzionali alla sua realizzazione, ma non subentra nella titolarità del rapporto contrattuale né nelle azioni contrattuali che restano in capo al cedente.
  • La legittimazione a chiedere il risarcimento del danno va verificata in relazione alla titolarità attuale della posizione giuridica lesa: dopo la cessione del credito, il cedente non può domandare i danni connessi al mancato adempimento dell'obbligazione ceduta in favore del cessionario.
  • In sede di legittimità è inammissibile la censura che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, specie quando il giudice di merito abbia fondato il rigetto su una specifica ragione processuale non adeguatamente aggredita.
  • La mancata reiterazione di un'istanza istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni non comporta automaticamente la rinuncia, dovendosi accertare in concreto, alla luce dell'intero comportamento processuale, se la volontà di insistere sia rimasta inequivoca; tuttavia la doglianza resta irrilevante quando la prova richiesta non sia decisiva.
  • La compensazione delle spese è legittima in presenza di soccombenza reciproca, anche se le posizioni processuali delle parti si articolano tra appello principale e incidentale, purché il giudice dia conto del reciproco esito sfavorevole delle rispettive impugnazioni.

Come è indicizzato

MaterieCessione del creditoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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