Sentenza n. 6710/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento della Prefettura di Roma-Sportello Unico Immigrazione del 14.12.2022, notificato a mezzo pec in data 20.12.2022, con il quale veniva decretato il rifiuto della domanda di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103 comma 1, d.l. 34/2020, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola formalmente valida perché predisposta secondo le modalità previste dall’art. 84 c.p.a. e, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a., ha dichiarato estinto il giudizio senza esaminare il merito del provvedimento impugnato né il motivo di ricorso. Le spese processuali sono state compensate tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda.
Atto impugnato: rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103, comma 1, d.l. 34/2020
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Roma del 14 dicembre 2022, con il quale era stata rigettata la domanda di emersione dal lavoro irregolare. Ha dedotto un unico motivo, rubricato come falsa applicazione della legge e vizio di motivazione. Successivamente, con atto notificato e depositato il 18 gennaio 2026, ha dichiarato formalmente di rinunciare al ricorso e ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. 34/2020
Costituisce la base normativa della domanda di emersione dal lavoro irregolare oggetto del provvedimento impugnato; il giudice non ne ha esaminato l’applicazione nel merito.
art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.
Consente di dichiarare l’estinzione del giudizio a seguito della rinuncia al ricorso.
art. 84 c.p.a.
Disciplina la rinuncia al ricorso; la rinuncia formalmente conforme alle modalità previste giustifica la declaratoria di estinzione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, se formalmente predisposta secondo le modalità previste dall’art. 84 c.p.a., comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a., senza necessità di esaminare i motivi di merito dedotti contro l’atto impugnato.
- La peculiarità della vicenda può giustificare la compensazione delle spese processuali tra le parti anche in caso di estinzione del giudizio per rinuncia.
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