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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 513/2023 del 10/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto d'appello che confermava la confisca di prevenzione e la misura personale (sorveglianza speciale) nei confronti di Alfonso Brandimarte. I ricorrenti contestavano in particolare la perimetrazione temporale della confisca (si sarebbe retrodatata la pericolosità fino al 2008, includendo beni acquistati prima del 2011) e il giudizio di sproporzione reddituale. La Megna (moglie), terza intestataria di alcuni beni, sosteneva che alcune acquisizioni risalivano ad epoca anteriore alla pericolosità e derivassero da donazioni o redditi leciti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso congiunto inammissibile. Ha ritenuto inammissibili le censure formulate dalla terza intestataria per mancata allegazione della effettiva titolarità dei beni; rispetto al proposto ha invece ritenuto legittima la retrodatazione della pericolosità al 2008 sulla base di dichiarazioni di collaboratori e di altri indici concreti e coerenti, applicando il criterio di "ragionevolezza temporale". Ne consegue la conferma della confisca sui beni indicati e della misura personale. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011 (Testo Unico Antimafia), art.4, comma 1, lett. b) e c)

    art. 4, comma primo, lett. b) e c., d.lgs. n. 159/2011

    Fondamento giuridico della misura personale e della confisca di prevenzione: la misura è stata applicata per pericolosità qualificata e generica (lett. b e c) e la Corte ha ritenuto che i fatti e le condanne definitive giustificassero l'adozione della misura.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art.10, comma 3

    art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011

    Limita il sindacato della Corte di legittimità sulle misure di prevenzione alla verifica di violazione di legge (inclusa carenza o apparente motivazione), escludendo un sindacato libero di merito; la Corte ha applicato tale limitazione per dichiarare inammissibile il ricorso nella parte non ravvisante profili di illegittimità di legge.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art.24

    art. 24, d.lgs. n. 159/2011

    Norma richiamata dai ricorrenti come violata in relazione al giudizio di sproporzione reddituale; la Corte ha esaminato e rigettato la censura ritenendo corretta la valutazione della sproporzione e della connessione temporale fra pericolosità e acquisizioni patrimoniali.

  • codice penale, art. 240-bis

    Richiamato in relazione alla confisca "allargata" per spiegare i limiti della contestabilità da parte del terzo intestatario: il terzo può contestare la datazione dell'acquisto per escludere il bene dall'area temporale di confiscabilità nella confisca allargata, ma nel caso di specie la moglie non ha adempiuto all'onere probatorio.

  • decreto-legge 8 giugno 1992 n. 306, art. 12-sexies, conv. L. 7 agosto 1992 n. 356

    art. 12-sexies, d.l. 8/6/1992 n.306, conv. L. 7/8/1992 n.356

    Riferimento dottrinario/giurisprudenziale usato per richiamare il principio di ragionevolezza temporale nella confisca: i beni non devono essere "ictu oculi" estranei al reato perché acquistati troppo antecedentemente.

  • ordinamento penitenziario, art. 41-bis

    Citato come elemento fattuale (regime di detenzione custodiale rigoroso) utile a desumere la perdurante pericolosità del proposto; la Corte ha considerato la lunga custodia cautelare come indice di persistenza della pericolosità.

  • codice di procedura penale, art. 616

    art. 616, cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali e al versamento nella cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha invocata come conseguenza della declaratoria di inammissibilità.

  • codice di procedura penale, art. 606, lett. e)

    art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

    Riferito per delimitare il sindacato della Corte di Cassazione: la norma (illogicità manifesta) non rientra nella sfera di sindacato pieno sulle misure di prevenzione come previsto dal d.lgs. 159/2011; la Corte ha precisato i limiti della valutazione di merito.

Massime di principio

  • Il sindacato di legittimità sulle misure di prevenzione è limitato a vizi di legge (compresa carenza o apparente motivazione); la Corte non rientra nel merito libero della valutazione probatoria.
  • Il terzo intestatario di beni sottoposti a confisca (es. coniuge/figli) ha capacità di dedurre contestazioni solo se allega e prova la propria effettiva titolarità: non può dedurre in via principale questioni strettamente relative alla pericolosità del proposto.
  • La perimetrazione temporale della pericolosità può essere retrodatata rispetto alla data formale di contestazione, quando esistono elementi indiziari concreti e coerenti (es. dichiarazioni di collaboratori, altri indici fattuali) che giustifichino la retrodatazione.
  • Si applica un criterio di "ragionevolezza temporale": la confisca può comprendere beni acquistati prima dell'emersione formale dei reati quando sussiste una pluralità di indici forti che dimostrino la derivazione delle acquisizioni dalla provvista illecita; quanto più è ampia la distanza temporale, tanto più rigorosi devono essere gli indici.
  • In casi analoghi è essenziale per il difensore: (a) provare con precisione la titolarità e la provenienza lecita dei singoli beni per i terzi intestatari; (b) contestare la connessione fattuale tra acquisizioni e attività delittuosa con elementi specifici e documentali; mere eccezioni di massima o generiche non sono ammesse.
  • Le impugnazioni infondate o mal formulate in materia di prevenzione possono essere dichiarate inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni (ammenda) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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