Cassazione Penale, Sentenza n. 45230/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della riqualificazione dei fatti da ricettazione (art. 648 cod. pen.) a riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.). Il ricorrente deduce la violazione del divieto di reformatio in peius (sostiene che la nuova qualificazione abbia aumentato il tempo utile alla prescrizione e impedito una riduzione della pena richiesta in appello) e contesta la sussistenza del reato di riciclaggio, sostenendo che la sua condotta (ricevere e trasferire somme) non avesse il "quid pluris" rispetto alla semplice ricettazione e non sarebbe idonea a dissimulare l'origine illecita del denaro; lamenta inoltre la mancata individuazione, almeno tipologica, del reato presupposto.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte afferma che la riqualificazione più grave da parte del giudice di appello non costituisce violazione del divieto di reformatio in peius se non ha comportato un peggioramento del trattamento sanzionatorio effettivo e quando la nuova qualificazione fosse prevedibile (art. 597 c.3 cod. proc. pen. e giurisprudenza). Sul secondo motivo la Corte conferma che il reato di riciclaggio si realizza anche mediante operazioni (es. trasferimento di denaro in luoghi diversi e consegna a terzi) idonee a ostacolare l'identificazione dell'origine illecita; e che il reato presupposto è stato individuato sufficientemente nella tipologia (reati in materia di stupefacenti) sulla base degli elementi connessi alla più ampia indagine. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Norma richiamata nelle censure per vizio di motivazione; la Corte ritiene infondate le doglianze sulla motivazione relative alla riqualificazione e alla configurazione del reato di riciclaggio.
art. 597 cod. proc. pen.
Richiamato il comma 3: il divieto di reformatio in peius non impedisce al giudice di appello di dare al fatto una diversa qualificazione giuridica, anche più grave, quando le garanzie processuali siano rispettate e ciò non comporti un peggioramento del trattamento sanzionatorio.
art. 648-bis cod. pen.
La Corte interpreta la norma in senso ampio: il reato di riciclaggio è integrato anche da operazioni (tra cui trasferimenti di denaro e consegne a terzi in luoghi diversi) che ostacolano l'identificazione della provenienza illecita, senza che sia sempre necessaria una trasformazione materiale del bene.
art. 648 cod. pen.
Richiamato come principio di riferimento per la ricettazione e per distinguere il "quid pluris" richiesto per il riciclaggio rispetto alla mera ricezione; la Corte conferma che attività ulteriori che rendono più difficile la tracciabilità possono costituire il quid pluris.
art. 23, comma 8, D.L. 137/2020
Richiamato come norma procedurale che ha consentito il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
art. 6 CEDU
Richiamato in relazione al principio del giusto processo: la riqualificazione deve essere sufficientemente prevedibile e garantire la possibilità per l'imputato di difendersi.
Massime di principio
- La Corte d'appello può riqualificare il fatto in termini più gravi anche senza impugnazione del pubblico ministero, purché ciò non comporti un effettivo peggioramento del trattamento sanzionatorio e siano rispettate le garanzie di prevedibilità e possibilità di difesa.
- Il reato di riciclaggio (art. 648-bis) è a "forma libera": non è necessario che vi sia una trasformazione materiale del bene; operazioni come il trasferimento di denaro in luoghi diversi o la consegna a terzi che rendono più difficile la tracciabilità possono integrare il reato quando costituiscono un quid pluris rispetto alla mera ricezione.
- Per le fattispecie che presuppongono un reato precedente (ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio) la tipologia del reato presupposto deve essere indicata almeno nella sua natura; non è sempre richiesta la ricostruzione integrale degli elementi storico-fattuali, ma occorrono elementi logici e indizi che rendano credibile la qualificazione presuntiva.
- In fase di impugnazione è strategico dimostrare o contestare la prevedibilità della riqualificazione in appello e fornire giustificazioni plausibili sull'origine delle somme per evitare la riconduzione a riciclaggio o la legittimazione del reato presupposto sulla base di prove logiche.
- La giurisprudenza controlla che l'estensione dell'applicabilità delle fattispecie ablative non diventi strumento di ablazione generalizzata di somme: il giudice deve evitare accertamenti meramente indiziari privi di adeguata base logica sulla esistenza del reato presupposto.
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