Cassazione Penale, Sentenza n. 32262/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la ritenuta applicazione della circostanza aggravante dell'art. 625, primo comma, n. 7, c.p. (furto di cose esposte alla pubblica fede). La difesa sosteneva che il portatile non era stato lasciato nell'auto per necessità o per consuetudine, ma per semplice trascuratezza, e che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che il bene non fosse "comodamente trasportabile" basandosi su un assunto generico (dimensioni e peso) senza elementi oggettivi. Ne derivava che la qualificazione come furto aggravato dalla esposizione alla pubblica fede era infondata e che, esclusa tale aggravante, il termine prescrizionale ordinario sarebbe ormai spirato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la giurisprudenza richiede l'accertamento concreto della "esposizione per necessità" (impellenti esigenze che impediscano di portare con sé o custodire diversamente il bene) e che la Corte d'appello non ha fornito alcuna indicazione obiettiva a sostegno della propria affermazione sulla non trasportabilità del pc. Perciò la circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, c.p. è stata esclusa. Di conseguenza, considerato che il termine ordinario di prescrizione per il furto mono-aggravato (sette anni e mezzo) è ormai spirato, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo a) per essere il fatto estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Norma base sul reato di furto; la Corte territoriale aveva riqualificato il fatto come furto ai sensi di questa norma insieme con l'art. 625
art. 625, primo comma, n. 7, c.p.
Prevede l'aggravante per il furto di cose esposte alla pubblica fede; la Cassazione interpreta che tale aggravante richiede prova concreta dell'esposizione per necessità o per consuetudine e non può essere riconosciuta sulla base di affermazioni generiche sulla presunta non trasportabilità del bene
art. 129, comma 2, c.p.p.
Richiama l'assenza di cause di proscioglimento di cui all'art. 129, comma 2; la Corte ha verificato che non emergono cause di proscioglimento evidenti e pertanto ha annullato la sentenza per prescrizione
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma procedurale richiamata in ordine alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale in Cassazione
Massime di principio
- La circostanza aggravante dell'art. 625, n. 7, c.p. (esposizione alla pubblica fede) richiede prova concreta che il bene sia stato lasciato in quella condizione per necessità o per consuetudine: mere affermazioni sulla dimensione o sul peso non sono sufficienti.
- La semplice trascuratezza o negligenza del proprietario nel lasciare oggetti in un'autovettura non basta a configurare l'aggravante della esposizione alla pubblica fede.
- Se l'aggravante non è provata, la qualificazione del fatto come furto meno aggravato può ridurre la pena e, conseguentemente, incidere sul decorso dei termini di prescrizione; va sempre valutato l'effetto prescrizionale della riclassificazione.
- La Corte d'appello deve motivare con elementi oggettivi ogni valutazione che porti al riconoscimento di aggravanti basate su circostanze materiali (es. trasportabilità del bene); deduzioni generiche ed affermazioni in contrasto con l'esperienza comune possono essere annullate in Cassazione.
- Per la difesa: contestare sistematicamente la sussistenza di necessità o consuetudine quando venga invocata l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede può portare all'esclusione dell'aggravante e, talvolta, alla estinzione del reato per prescrizione.
- Per l'accusa: se si invoca l'aggravante dell'esposizione occorrono elementi probatori (es. testimonianze, circostanze del luogo, uso abituale di lasciare il bene nel veicolo) che attestino la necessità o la consuetudine del comportamento della vittima.
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