Sentenza del 31/07/2018 n. 20237 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia relativa a una cartella di pagamento emessa a seguito della liquidazione del Modello Unico 2005 ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973. Con un unico motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di fatti decisivi e della documentazione prodotta, contestando il mancato riconoscimento della deducibilità o detraibilità di premi assicurativi, contributi previdenziali e spese di ristrutturazione immobiliare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il nuovo testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. consente di censurare soltanto l'omesso esame di uno specifico fatto storico, decisivo e discusso tra le parti, non la mera insufficienza o valutazione insoddisfacente delle prove. La CTR aveva esaminato i premi assicurativi, ma aveva ritenuto necessaria la produzione del contratto; aveva riconosciuto la deducibilità degli oneri di previdenza complementare, privando il contribuente di interesse sul punto; aveva escluso le spese di ristrutturazione perché dedotte tardivamente; infine, la contestazione sul contributo di 4.080 euro riguardava la qualificazione giuridica del contributo e non un omesso esame di fatto. Il ricorso è stato quindi rigettato. L.S. è stato condannato a pagare all'Agenzia delle Entrate 2.800 euro per le spese del giudizio di legittimità, oltre alle eventuali spese prenotate a debito, nonché l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-ter
liquidazione della dichiarazione dei redditi
La cartella derivava dal controllo formale della dichiarazione dei redditi effettuato dall'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 36-ter.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
Dopo la riforma applicabile alle sentenze pubblicate dall'11 settembre 2012, il motivo riguarda esclusivamente l'omesso esame di uno specifico fatto storico, decisivo e discusso tra le parti; non consente di contestare la sufficienza o la persuasività della motivazione né la diversa valutazione delle prove.
D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3
La disposizione determina l'applicazione temporale della nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6
Il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, consentendo alla Corte di verificarne la rilevanza.
Codice di procedura civile, art. 369, comma 2, n. 4
Impone il deposito degli atti e documenti rilevanti ai fini dell'esame del ricorso per cassazione.
T.U.I.R., artt. 13 e 15
Le questioni relative alla detraibilità dei premi assicurativi avrebbero richiesto una censura di violazione di legge, non una denuncia di omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Codice di procedura civile, art. 378
Consente il deposito di memorie illustrative prima dell'udienza di discussione in cassazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, impone il versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente sostenere che il giudice abbia valutato male o in modo incompleto la documentazione: occorre indicare uno specifico fatto storico, decisivo e realmente non esaminato.
- Se il giudice ha preso in considerazione un documento o un fatto, anche per respingerlo o attribuirgli un valore diverso, non ricorre normalmente l'omesso esame previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata. Se la decisione si fonda, ad esempio, sulla tardività dell'eccezione o sulla mancanza di un documento essenziale, contestare genericamente la valutazione delle prove non è sufficiente.
- Una questione già accolta dal giudice d'appello non può essere nuovamente impugnata se il ricorrente non dimostra di avere uno specifico interesse residuo.
- Le domande, deduzioni o eccezioni devono essere formulate tempestivamente nel primo grado di giudizio; la produzione successiva non può sanare automaticamente una contestazione tardiva.
- La qualificazione giuridica di un onere o contributo e la conseguente applicazione della disciplina fiscale riguardano, di regola, una possibile violazione di legge o un errore di sussunzione, non necessariamente l'omesso esame di un fatto decisivo.
- Per ottenere la deduzione o detrazione di un onere fiscale è necessario produrre la documentazione idonea a dimostrarne non solo il pagamento, ma anche la natura, il titolo e la conformità ai requisiti previsti dalla legge.
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