Cassazione Civile, Ordinanza n. 17878/2022 del 01/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ricorrente impugnava in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del suo appello avverso un avviso di accertamento emesso a seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza. L'atto recuperava a tassazione costi ritenuti indebitamente dedotti ai fini IRES e IRAP e IVA detratta, relativi a fatture emesse da una società ritenuta "cartiera" per prestazioni informatiche svolte presso una ASL e considerate oggettivamente inesistenti. Con l'unico motivo di ricorso la società denunciava, da un lato, violazione dell'art. 2729 c.c. per avere la CTR valorizzato presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; dall'altro, omesso esame di fatti decisivi, indicati in documenti e risultanze penali, che secondo la ricorrente avrebbero dimostrato l'effettività delle prestazioni e dovuto condurre a diverso esito.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo sotto entrambi i profili dedotti e ha comunque confermato la correttezza della valutazione di merito compiuta dalla CTR. Ha rilevato che l'Ufficio aveva assolto il proprio onere probatorio mediante elementi indiziari complessivamente gravi, precisi e concordanti circa l'inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate e la qualità di cartiera del soggetto emittente; ha inoltre osservato che la contribuente non aveva fornito prova contraria idonea, non essendo sufficienti la regolarità formale della contabilità e dei pagamenti. Quanto alle risultanze del procedimento penale, la Corte ha ribadito l'autonomia del giudizio tributario e la non automatica efficacia vincolante dell'archiviazione penale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e agli ulteriori oneri di legge.
Norme richiamate
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici possono fondare l'accertamento tributario se gravi, precise e concordanti; la loro valutazione di merito non è sindacabile in cassazione come mero riesame del fatto.
art. 2697 c.c.
Una volta forniti dall'Ufficio elementi presuntivi idonei, grava sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esistenza delle operazioni e la legittimità dei costi o della detrazione.
art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973
L'inesistenza di componenti passivi dichiarati può essere desunta anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
Anche ai fini IVA le false indicazioni e l'inesistenza delle operazioni possono essere accertate sulla base di presunzioni semplici qualificate.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura era diretta formalmente alla violazione di legge, ma in concreto mirava a una nuova valutazione delle prove, quindi inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente la rivalutazione degli elementi istruttori né delle prove già considerate.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il momento della discussione processuale e la sua decisività.
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
Impone l'indicazione e il deposito degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda, a pena di inammissibilità della censura.
art. 348 ter c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra la diversità delle rationes decidendi di primo e secondo grado.
art. 116 c.p.c.
Il giudice tributario deve apprezzare autonomamente il materiale probatorio, compresi gli esiti del processo penale, senza recepirli acriticamente.
art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario operano limiti istruttori che rendono non automatica la trasposizione delle risultanze del giudizio penale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La soccombenza comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove ne ricorrano i presupposti processuali.
Massime di principio
- In materia di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria assolve il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, purché complessivamente dotate di gravità, precisione e concordanza.
- Una volta che l'Ufficio abbia fornito elementi indiziari idonei a dimostrare l'inesistenza delle operazioni fatturate, spetta al contribuente provare l'effettiva esistenza delle prestazioni e la legittimità della detrazione o deduzione; la sola regolarità formale di fatture, scritture contabili e pagamenti non è sufficiente.
- Nelle operazioni oggettivamente inesistenti non assume rilievo la buona fede del cessionario o committente, poiché questi sa se e in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o il servizio.
- Il motivo di ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, chieda una nuova valutazione del materiale probatorio è inammissibile.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda soltanto un fatto storico decisivo e non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori, quando il fatto rilevante sia stato comunque preso in esame dal giudice di merito.
- In caso di doppia conforme, il ricorrente che deduca il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. deve specificare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Nel processo tributario il giudice deve valutare autonomamente gli esiti del procedimento penale e non può attribuire automaticamente efficacia vincolante all'archiviazione o all'assoluzione, dovendo confrontarli con gli altri elementi istruttori acquisiti nel giudizio fiscale.
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