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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41778/2022 del 04/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che li aveva condannati, in abbreviato, per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale relativa al fallimento della "Fashion Superservice s.r.l." (fallita il 16/05/2014). Le doglianze in cassazione erano: (1) vizio di motivazione perché la Corte non avrebbe spiegato perché la Gasbarri dovesse rispondere anche se gli atti di gestione erano stati compiuti da Relli; (2) inosservanza di legge e vizio di motivazione per mancata riqualificazione del fatto nell'ambito dell'art. 217 legge fallimentare (si chiedeva che i fatti fossero ricondotti a tale norma); (3) inosservanza di legge e vizio di motivazione sul profilo sanzionatorio, ossia sulla congruità della pena e sul giudizio di bilanciamento delle circostanze.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto il primo motivo meramente reiterativo delle doglianze d'appello e ha confermato che l'istruttoria dimostrava una gestione congiunta della società da parte di Gasbarri e Relli (anche per le dichiarazioni di un dipendente storico). Il secondo motivo è stato ritenuto privo di specificità perché la Corte territoriale aveva adeguatamente escluso la riqualificazione ai sensi dell'art. 217 l.f., motivando che le condotte distrattive erano state poste in essere con il fine di sottrarre beni alla garanzia dei creditori e tramite altre strutture societarie riconducibili agli imputati (parte del magazzino destinata a società della famiglia). Il terzo motivo è stato considerato inammissibile perché riguarda valutazioni tipiche del merito: la determinazione della pena e il bilanciamento delle circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e, nella fattispecie, risultavano adeguatamente motivate. Conseguentemente sono state imposte le spese processuali ai ricorrenti e una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 217 legge fallimentare

    La Corte territoriale ha escluso la riqualificazione dei fatti in base a tale norma perché ha ritenuto che le distrazioni siano state compiute con lo specifico fine di sottrarre beni alla garanzia dei creditori e tramite strutture societarie riconducibili agli imputati

  • art. 132 cod. pen.

    Richiamato insieme all'art. 133 quale principio che guida la determinazione della pena; il giudice di merito deve attenersi a tali principi nella graduazione sanzionatoria

  • art. 133 cod. pen.

    Consente al giudice di merito di effettuare il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti; la corte di legittimità verifica solo l'esistenza di una motivazione non arbitraria

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce la conseguenza della declaratoria di inammissibilità: condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende

Massime di principio

  • In cassazione non sono ammesse doglianze meramente reiterative di motivi già sollevati in appello senza specificità nuova: il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della corte territoriale.
  • Per ottenere la riqualificazione del fatto (es. in applicazione dell'art. 217 l.f.) è necessario dimostrare in modo specifico e probante l'assenza dell'elemento soggettivo tipico dell'ipotesi alternativa; non basta una generica richiesta riqualificatoria.
  • La responsabilità di figure apicali (amministratore formale) può essere affermata anche quando la gestione è svolta congiuntamente con altri, purché emergano elementi istruttori che comprovino la partecipazione o il coordinamento nella gestione e nelle condotte distrattive.
  • Il giudizio sulla congruità della pena e sul bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è in prevalenza sindacabile solo se la motivazione del giudice di merito risulti illogica o arbitraria; valutazioni consequenziali e motivate restano insindacabili in sede di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità in cassazione può comportare condanna alle spese e applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.; pertanto è importante curare la specificità e la novità dei motivi di ricorso.

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